Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 9 luglio 2019, n. 18320.
La massima estrapolata:
In base all’art. 1218 c.c. sussiste tra il passeggero ed il vettore aereo un rapporto contrattuale, da cui consegue che quest’ultimo è il solo soggetto ad essere gravato da responsabilità per inadempimento in caso di mancata consegna del bagaglio, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Anche in forza della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo delle merci e del bagaglio se non dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno. Il danno avrebbe le caratteristiche di quello cd. esistenziale, trattandosi di un pregiudizio che altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Ordinanza 9 luglio 2019, n. 18320
Data udienza 22 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9800-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1650/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 28/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), con atto di citazione del 12/10/2006, convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Francavilla Fontana la (OMISSIS) S.p.A. per sentirne dichiarare la responsabilita’ e la conseguente condanna al risarcimento dei danni causati dallo smarrimento e dal danneggiamento del proprio bagaglio avvenuto in data 22/12/2005 lungo la tratta aerea Roma-Bari.
La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepi’ il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la responsabilita’ del fatto imputabile alla compagnia di handling degli aeroporti di Roma e, nel merito, chiese il rigetto della domanda.
Il Giudice adito dichiaro’ la propria incompetenza territoriale indicando come competente per territorio il Giudice di Pace di Olbia, sul presupposto che la denuncia dello smarrimento del bagaglio era stata effettuata all’aeroporto di Olbia, dove il (OMISSIS) era diretto, quale destinazione finale.
Il Tribunale di Brindisi, adito in sede di appello dal (OMISSIS), con la sentenza n. 1650 del 2016, accolse il motivo relativo all’erronea declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Francavilla Fontana e, decidendo nel merito, rigetto’ l’appello, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilita’ della compagnia Blu Panorama, primo vettore, per i danni derivanti dallo smarrimento e dal danneggiamento del bagaglio, dal momento che il medesimo era stato affidato dalla (OMISSIS) al soggetto incaricato della custodia dei bagagli presso l’aeroporto di Brindisi, successivamente alla handling di Roma e poi ancora ad altro vettore, (OMISSIS), che lo aveva preso in consegna fino ad Olbia, sicche’ era impossibile stabilire chi fosse responsabile per il suo smarrimento. Cio’ anche in ragione del fatto che il (OMISSIS) aveva denunciato lo smarrimento del bagaglio solo all’aeroporto di Olbia, mentre con riguardo a quello di Roma non era stato in grado di esibire altro che una ricevuta per riconsegna bagagli del 28/12/2005, contenente il riferimento ad un “disguido del 22/12/2005”. La Corte di merito ha ritenuto che il quadro probatorio fosse del tutto inadeguato a fornire la prova della responsabilita’ dei danni subiti in capo alla (OMISSIS), piuttosto che ad altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Nessuno resiste al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., comma 1, articolo 115 c.p.c., commi 1 e 2, articolo 2697 c.c., nonche’ omesso esame circa i medesimi fatti, decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – censura la sentenza per aver omesso di considerare che il bagaglio ando’ smarrito nella prima tratta del viaggio, da Brindisi a Roma, sicche’ l’unico soggetto responsabile era certamente la compagnia (OMISSIS). Censura dunque la motivazione della impugnata sentenza che ha fatto riferimento all’aeroporto di Olbia, senza considerare che la prima denuncia di smarrimento era stata fatta per l’appunto a Roma, alla quale aveva fatto seguito, sia l’offerta da parte della compagnia della somma di Euro 200 a titolo di risarcimento, sia l’assicurazione, da parte della stessa compagnia, che il bagaglio sarebbe stato imbarcato sul primo volo disponibile per essere poi recapitato alla destinazione finale. Non essendo cio’ avvenuto, il (OMISSIS) aveva poi sporto una seconda denuncia all’aeroporto di Olbia. Il Giudice avrebbe altresi’ omesso di considerare altro fatto storico decisivo e cioe’ che il bagaglio, rintracciato dopo ben sei giorni, fu poi recapitato dalla stessa compagnia Blu Panorama. La responsabilita’ del vettore per ritardata consegna del bagaglio avrebbe dovuto essere affermata dal giudice, in conformita’ alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul danno da vacanza rovinata, in base alla Convenzione di Varsavia secondo la quale il vettore e’ responsabile del danno risultante dal ritardo, ed anche in base alla Carta dei Diritti del passeggero che riconosce la responsabilita’ al vettore e non anche alla societa’ di handling. Dunque sulla base dell’articolo 1218 c.c. sussistendo tra il passeggero ed il vettore aereo un rapporto contrattuale, quest’ultimo era il solo soggetto ad essere gravato da responsabilita’ per inadempimento a meno che non avesse provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Infine, in base alla Convenzione di Montreal, il vettore e’ responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo anche delle merci e del bagaglio se non dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno. Il danno avrebbe le caratteristiche di quello cd. esistenziale, trattandosi di un pregiudizio che altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianita’ e privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalita’ nel mondo esterno.
1.1 I motivo, che sarebbe pure in astratto fondato se ponesse una questione di diritto, e’ invece inammissibile perche’ di merito, contrastante con l’accertamento svolto dal Tribunale di Brindisi circa l’insufficienza del quadro probatorio allegato a fornire la prova della responsabilita’ dei danni subi’ti in capo alla (OMISSIS).
Il ricorrente sollecita, in sostanza, questa Corte ad una rivalutazione degli elementi di prova, attivita’ istituzionalmente riservata al giudice del merito.
2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si da’ atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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