Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 aprile 2019, n. 15779.
La massima estrapolata:
Le condizioni perché la causa estintiva della condotta riparatoria di cui all’articolo 162-ter del codice penale possa essere rilevata in sede di legittimità sussistono ove la condotta riparatoria risulti già eseguita e possa essere verificata senza che siano necessari accertamenti in fatto.
Sentenza 10 aprile 2019, n. 15779
Data udienza 19 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/09/2016 del TRIBUNALE di UDINE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MIGNOLO Olga, che ha concluso per l’annullamento senza per rinvio per essere il reato estinto per condotta riparatoria.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza del 16 settembre 2016 con la quale il Tribunale di Udine, confermando la sentenza del Giudice di pace di Udine del 5 ottobre 2015, riteneva il (OMISSIS) responsabile del reato di percosse commesso il (OMISSIS) spintonando (OMISSIS).
2. Il ricorrente propone tre motivi.
2.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’, e in particolare che:
2.1.1. le dichiarazioni della persona offesa erano considerate aprioristicamente credibili non esaminando i rilievi proposti con l’appello in ordine all’interesse risarcitorio della persona offesa ed alle ragioni di astio della stessa verso l’imputato;
2.1.2. le stesse dichiarazioni non avevano trovato conferma in quelle dei testi escussi al dibattimento, e l’affermazione di non decisivita’ di tale circostanza era contraddittoria rispetto al contenuto della querela, per cui i testi avrebbero udito la lite fra la persona offesa e l’imputato, e di essi in particolare il teste (OMISSIS) avrebbe dovuto necessariamente percepirla nel momento in cui le finestre del suo studio si affacciavano sul luogo dei fatti;
2.1.3. nella valutazione del riscontro individuato nelle acquisite informazioni testimoniali del deceduto (OMISSIS) non venivano considerati gli stretti rapporti del teste con la persona offesa, i contenziosi che lo stesso aveva invece l’imputato e gli aspetti di difformita’ delle dichiarazioni del teste rispetto a quelle della persona offesa;
2.1.4. la responsabilita’ dell’imputato non poteva essere accertata sulla base di dichiarazioni di una persona che la difesa non aveva potuto esaminare.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, in quanto fondata sull’irrilevante circostanza della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica disposta dal Giudice di pace per ulteriori reati che sarebbero stati commessi dall’imputato, omettendo di valutare gli specifici profili di tenuita’ di un fatto per il quale erano state riconosciute le attenuanti generiche ed era stata irrogata la sola pena pecuniaria.
3. Il 26 giugno 2018 il difensore del ricorrente ha prodotto quietanza di risarcimento del danno formulando istanza di declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’articolo 162-ter c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilita’ dell’imputato sono inammissibili.
Il ricorrente si limita a riproporre questioni sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa gia’ affrontate e risolte nella sentenza impugnata osservando che la ricostruzione dei fatti esposta dal (OMISSIS) era coerente, che le divergenze della stessa con le acquisite deposizioni testimoniali erano marginali e che in particolare i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) potevano non aver visto la condotta contestata, quanto alla prima per la distanza dal luogo del fatto e quanto al secondo in quanto impegnato nel suo lavoro. Il lamentato vizio di travisamento di tali deposizioni si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione sulla significativita’ probatoria delle stesse, non consentita in questa sede. Con riguardo poi al riscontro individuato nelle dichiarazioni del teste (OMISSIS), la censura, per la quale con l’utilizzazione delle stesse la responsabilita’ dell’imputato sarebbe stata accertata in base alla testimonianza di persona che la difesa non aveva potuto esaminare in quanto deceduta, e’ manifestamente infondata sia sul presupposto di fatto, essendo state dette dichiarazioni valutate solo quale riscontro alla prova principale costituita dal racconto della persona offesa, sia rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, per i quali il decesso del teste integra un’ipotesi di impossibilita’ di natura oggettiva che consente l’acquisizione e l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni dello stesso senza che cio’ determini violazione del principio del contraddittorio, non potendosi collegare la morte del teste all’intento di sottrarsi a tale contraddittorio (Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 2659001).
2. Anche il motivo dedotto sul diniego della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto e’ inammissibile.
La censura del ricorrente si riduce anche in questo caso ad una difforme valutazione di merito sulla rilevanza della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica disposta dal Giudice di pace per ulteriori reati che sarebbero stati commessi dall’imputato, circostanza evidenziata nella sentenza impugnata quale dimostrativa dell’esistenza di fatti che influivano sul complessivo giudizio di gravita’ e non occasionalita’ della condotta.
3. E’ invece fondata la deduzione di ravvisabilita’ della causa estintiva della condotta riparatoria di cui all’articolo 162-ter c.p..
Le condizioni perche’ tale causa estintiva possa essere rilevata in sede di legittimita’, secondo i principi affermati dalla Corte Suprema, sussistono ove la condotta riparatoria risulti gia’ eseguita e possa essere verificata senza che siano necessari accertamenti in fatto (Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273186; Sez. 5, n. 8182 del 22/11/2017, dep. 2018, V., Rv. 272433).
Orbene, il difensore del ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta il versamento di un assegno dell’importo di Euro 4.100 che il difensore della persona offesa attestava aver consegnato al proprio cliente, il quale ne sottoscriveva la copia a titolo di quietanza. Considerata l’entita’ della somma riportata nel titolo in raffronto alla consistenza del fatto contestato, il pagamento puo’ essere senz’altro ritenuto esaustivo ai fini della riparazione del danno derivante dal reato contestato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per condotta riparatoria.
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