In tema di compravendita e la garanzia per evizione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 19 marzo 2019, n. 7670.

La massima estrapolata:

In tema di compravendita e la garanzia per evizione postula che, a seguito dell’esito vittorioso dell’azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato; pertanto, l’esperimento, ad opera di un terzo, dell’azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà, ma solo sulla sua estensione, non consente di fare valere la garanzia per evizione.

Sentenza 19 marzo 2019, n. 7657

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24883/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso il Dott. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procure speciali in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrenti –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 488, depositata l’11 marzo 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 settembre 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

RITENUTO IN FATTO

– la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, che ha accolto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dei proprietari confinanti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– il tribunale ha qualificato la domanda non quale azione di rivendicazione ma come azione di regolamento di confini;
– ha quindi determinato il confine fra le diverse proprieta’ e ha ordinato la rimozione e l’arretramento di una recinzione che i convenuti avevano apposto fra i due fondi, ritenendo che avessero in parte invaso il fondo altrui;
– il tribunale ha poi rigettato la domanda di manleva proposta dai convenuti, mediante chiamata nel giudizio in corso, contro la dante causa (OMISSIS) s.a.s. e il socio accomandatario (OMISSIS), i quali avevano a loro volta chiamato in garanzia altri soggetti;
– per la cassazione della sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato a sei motivi;
– (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
– hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) e (OMISSIS);
– gli altri soggetti a cui e’ stato notificato il ricorso sono rimasti
intimati;
– i ricorrenti e (OMISSIS) hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– il primo motivo denuncia violazione degli articoli 112, 115, 116, 132 c.p.c., dell’articolo e 111 Cost. e degli articoli 1158 e 950 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).
– la sentenza e’ censurata nella parte in cui la corte d’appello ha qualificato l’azione proposta dal (OMISSIS) come regolamento di confini e non come azione di rivendicazione, in contrasto con quanto dedotto in citazione dall’attore, che aveva indicato il titolo della propria legittimazione nell’acquisizione della proprieta’ della porzione contesa mediate usucapione;
– il motivo e’ infondato;
– in tema di interpretazione della domanda il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purche’ non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realta’ fattuale non dedotta e allegata in giudizio (Cass. n. 13945/2012).
– la corte di merito ha ritenuto, sulla base dell’esame complessivo degli atti di parte, che l’azione proposta fosse quella di regolamento di confine e non di rivendicazione, in base al rilievo che la contestazione non investiva la portata dei titoli traslativi, dato che si chiedeva soltanto di eliminare l’incertezza esistente circa l’esatta linea di demarcazione tra due fondi limitrofi e di determinare quantitativamente l’oggetto della proprieta’ dei confinanti;
– l’affermazione della corte richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza dei questa Corte, secondo cui mentre l’azione di revindica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprieta’ dell’attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo d’acquisto, nell’azione di regolamento di confini i titoli di proprieta’ non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuita’ del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall’assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. n. 2218/1984; conf. n. 9900/1995; n. 1204/1998);
– cosi’ stabilito il discrimine fra azione di regolamento di confini e azione di rivendicazione, la conclusione della corte d’appello e’ giuridicamente corretta (Cass. n. 300/1971);
– quanto merito del relativo giudizio, sulla ricorrenza dell’una o dell’altra situazione, esso e’ incensurabile in cassazione (Cass. n. 3654/1957);
– il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 112, 113, 115 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
– la corte di merito non ha considerato che la domanda, nei limiti in cui comportava la necessita’ di determinare il confine, si aggiungeva alla domanda iniziale e non la sostituiva;
– il motivo e’ infondato.
– la censura, infatti, ripropone sotto diversa veste la questione interpretativa infondatamente censurata con il prima motivo, e cioe’ che l’attore aveva originariamente proposto un’azione di rivendicazione, mentre e’ stato gia’ chiarito che la corte di merito, con valutazione insindacabile in questa sede, ha qualificato l’originaria e unica domanda quale azione di regolamento di confini;
– analoga considerazione deve farsi per il terzo motivo, che denuncia violazione dell’articolo 950 c.c. e degli articoli 112, 115, 132 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost. (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) nella parte in cui la corte ha accolto la domanda senza considerare se l’attore avesse fornito la prova del titolo d’acquisto (l’usucapione) posta a fondamento della domanda di rivendicazione;
– il motivo, infatti, solleva una questione che e’ rimasta necessariamente assorbita nella diversa qualificazione della domanda, non come azione di rivendicazione, ma quale azione di regolamento dei confini;
– il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 112, 115, 132 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
– la sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui ha negato la valenza probatoria della transazione, intervenuta fra l’attore i propri danti causa, da cui risultava che il fondo acquistato aveva una superficie di fatto di mq 655 in luogo dei nominali 750;
– in questo modo, secondo i ricorrenti, la corte non ha tenuto conto della regola che, in tema di regolamento di confine, non vi e’ una definizione preventiva delle prove rilevanti, ne’ una gerarchia fra i mezzi di prova utilizzabile ai fini della determinazione del confine;
– la censura non coglie la ratio decidendi.
– la corte di merito ha negato la rilevanza della transazione non perche’ prova non idonea al fine di determinare il confine, ma in base al rilievo che l’accordo era intervenuto “fra il (OMISSIS) e le sue danti causa, per cui gli appellanti vi sono del tutto estranei e non possono farne valere gli effetti, a nessun fine, neppure di dedurne determinate circostanze di fatto”.
– insomma la corte ha ragionato in base al diverso principio della relativita’ del contratto, la cui applicazione al caso di specie non ha costituito oggetto di censura;
– in quanto al resto il motivo censura la valutazione del consulente tecnico sulla impossibilita’ di stabilire se la superficie mancante fosse da collocare totalmente o parzialmente lungo il confine con la proprieta’ dei convenuti o altrove;
– i ricorrenti tacciano tale ipotesi del consulente di contraddittorieta’ e di incoerenza, e da cio’ se ne fa conseguire che i medesimi vizi sono riscontrabili nella motivazione della sentenza che ha condiviso tali conclusioni;
– la censura e’ infondata;
– la corte non ha recepito acriticamente le considerazioni del consulente tecnico, ma ha espresso le ragioni per cui le riteneva condivisibili, dando congrua motivazione del proprio convincimento;
– il relativo apprezzamento e’ pertanto incensurabile in questa sede (Cass. n. 4254/2009);
– il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 112, 115, 132, 342 c.p.c., dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 950 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4);
– la sentenza di primo grado, nel disporre l’arretramento della recinzione, ha pronunciato ultra petita, posto che l’attore aveva richiesto la sola riduzione in pristino;
– nel confermare la sentenza la corte d’appello e’ incorsa nel medesimo vizio;
– il motivo e’ infondato;
– infatti non si chiarisce se in che termini la questione dell’ultra petizione fu proposta al giudice d’appello, il quale, dal canto suo, ha identificato la censura proposta al riguardo dagli appellanti in termini affatto diversi, e cioe’ quale denuncia della violazione del principio secondo cui alla domanda di regolamento di confine non possono essere cumulate domande ulteriori di carattere reale;
– cosi’ identificata la censura mossa contro la decisione del tribunale, la corte d’appello ha cosi’ statuito: “Il tribunale ha infine precisato che all’azione ex articolo 950 c.c., potevano essere abbinate ulteriori domande di rilascio o riduzione i pristino citando una pronuncia della S.C. e sul punto non sono state formulate censure idonee a dimostrare l’eventuale erroneita’ di tale conclusione”;
– tale valutazione e’ corretta, costituendo petizione di principio la diversa tesi sostenuta dagli appellanti, riproposta nel motivo, della inammissibilita’ del cumulo dell’azione di regolamento di confine con la riduzione in pristino, si risolve in una petizione di principio (Cass. n. 27041/2013);
– il sesto motivo denuncia violazione degli articoli 106, 112, 115, 116, 132 c.p.c., dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 1158 c.c. (articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4);
– la sentenza e’ censurata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’azione di regolamento di confine non consenta al compratore di far valere la garanzia per evizione;
– il motivo e’ infondato;
– la soluzione della corte e’ in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte;
– in tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che,a seguito dell’esito vittorioso dell’azione di rivendica da parte di un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprieta’ del bene acquistato; pertanto, l’esperimento, da parte di un terzo, dell’azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprieta’ ma solo sulla sua estensione, non consente di far valere la garanzia per evizione (Cass. n. 8574/2005; n. 12947/1999; n. 2622/1978);
– in conclusione il ricorso e’ rigettato, con addebito di spese;
– poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 201s3 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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