Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 7 marzo 2019, n. 6588.

La massima estrapolata:

La L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 79 non impedisce al conduttore di rinunciare all’indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale, purche’ cio’ avvenga successivamente alla conclusione del contratto, quando puo’ escludersi che il conduttore si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina e’ preordinata

Sentenza 7 marzo 2019, n. 6588

Data udienza 14 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9031-2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2220/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1998 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. concesse in locazione alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. un immobile adibito ad uso commerciale.
Il contratto prevedeva, per quanto qui rileva, la rinuncia del conduttore all’indennita’ per la perdita dell’avviamento di cui alla L. n. 392 del 1978, articolo 34. A fronte di tale rinuncia il locatore si obbligava ad eseguire vari lavori di ristrutturazione dell’immobile per l’importo di circa 12.000.000 di Lire, e rinunciava ed esercitare il diritto di recesso alla scadenza dei primi sei anni del rapporto.
2. La societa’ conduttrice (OMISSIS) s.r.l., in costanza di rapporto, cedette il ramo d’azienda inerente l’impresa svolta all’interno del locale oggetto del contratto di locazione ad una seconda societa’, e quest’ultima a sua volta alla societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Scaduto il rapporto e riconsegnato l’immobile, nel 2011 la (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Padova la societa’ (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento.
La (OMISSIS) si costitui’ negando l’esistenza della propria obbligazione, in virtu’ del patto contrattuale sopra ricordato.
3. Il Tribunale di Padova con sentenza 24 maggio 2012 n. 1477 rigetto’ la domanda.
La sentenza venne appellata dalla societa’ soccombente.
La Corte d’appello di Venezia con sentenza 6 novembre 2014 n. 2220 accolse il gravame e condanno’ la (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:
-) l’appello proposto dalla (OMISSIS) non fosse inammissibile ai sensi dell’articolo 434 c.p.c.;
-) era nulla la clausola di rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all’indennita’ per la perdita dell’avviamento;
-) anche ad ammettere in astratto che una rinuncia preventiva all’indennita’ per la perdita dell’avviamento potesse ritenersi in astratto valida, quando il conduttore riceva una contropartita a fronte di tale rinuncia, nel caso di specie il contratto accordava al conduttore, a fronte della rinuncia al suddetto diritto all’indennita’ per la perdita dell’avviamento, vantaggi solo apparenti, dal momento che la proroga del contratto di locazione dopo i primi sei anni costituiva un effetto “normale” scaturente dalla legge; mentre il concorso del locatore agli oneri di allestimento del locale commerciale costituiva un’agevolazione “di modesta entita’ economica”.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) s.r.l. con ricorso fondato su cinque motivi.
Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
Il ricorso, gia’ fissato per l’adunanza camerale del 15.2.2017, con ordinanza 10.5.2017 n. 11486 e’ stato rimesso alla pubblica udienza odierna, per consentire alle parti la discussione sulla questione della validita’ della clausola di rinuncia preventiva all’indennita’ di avviamento, ritenuta questione di rilievo nomofilattico.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo la (OMISSIS) lamenta, invocando i vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere ammissibile il gravame proposto dalla (OMISSIS).
Deduce che quel gravame si sarebbe dovuto, piuttosto, ritenere inammissibile per difetto di specificita’, dal momento che in nessun punto di esso si invocava formalmente la L. n. 392 del 1978, articolo 34 cioe’ la norma fondativa del diritto all’indennita’ per la perdita dell’avviamento.
Aggiunge che l’appello in ogni caso aveva altresi’ omesso di indicare i passaggi della sentenza ritenuti errati, e le modifiche richieste al provvedimento impugnato, “omettendo di proporre un progetto ragionato di decisione” alternativo alla sentenza impugnata.
1.2. Il motivo e’ infondato alla luce della decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte, nello stabilire come dovesse interpretarsi la riforma degli articoli 342 e 434 c.p.c., hanno escluso che tali norme nel loro testo attualmente vigente impongano all’appellante di proporre nell’atto di gravame un “progetto alternativo di sentenza” (cosi’ Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01, secondo cui “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativi che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Quanto alla mancata formale invocazione, da parte dell’appellante, dell’articolo 34 Legge sull’equo canone, tale carenza certamente non rendeva l’appello inammissibile, alla luce del principio jura novit curia.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Anche col secondo motivo la ricorrente lamenta, formalmente invocando l’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’articolo 434 c.p.c.
La censura ripropone nella sostanza quella gia’ prospettata col primo motivo, e cioe’ che la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile un appello che non lo era.
2.2. Anche questo motivo andra’ dunque dichiarato infondato, per le ragioni gia’ esposte con riferimento al primo motivo di ricorso.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte della sentenza impugnata degli articoli 1175 e 1375 c.c..
Sostiene una tesi cosi’ riassumibile:
-) la (OMISSIS), nel corso del rapporto di locazione, tenne una condotta contraria a correttezza e buona fede; essa infatti beneficio’ dei vantaggi accordatile dal contratto in cambio della rinuncia all’indennita’ per la perdita dell’avviamento (e cioe’ la piu’ lunga durata del contratto e l’esecuzione dei lavori a spese del locatore), senza mai nulla osservare circa la validita’ della clausola suddetta; solo dopo la conclusione del rapporto e la restituzione dell’immobile avanzo’ per la prima volta la pretesa QW pagamento dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento;
-) questa condotta costituiva un “abuso del diritto non rilevato dal giudice di secondo grado”, il quale aveva ingenerato un “affidamento da parte di (OMISSIS) che non merita ora di andare deluso”.
3.2. Il motivo e’ inammissibile a causa della sua novita’.
L’allegazione secondo cui la (OMISSIS) avrebbe abusato del suo diritto all’indennita’ per la perdita dell’avviamento, o comunque avrebbe tenuto una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede, non risulta mai formulata nel giudizio di merito, per quanto risulta dalla sentenza impugnata; ne’ la ricorrente, in violazione del dovere impostole dall’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, precisa se e in quali termini tale eccezione sia mai stata formulata nel giudizio di merito; in quale atto sia contenuta, dove si trovi allegato tale atto, e con quale indicizzazione.
In ogni caso l’eccezione sarebbe infondata nel merito, sia perche’ la nullita’ del contratto non e’ sanabile dell’acquiescenza delle parti; sia perche’, non essendo possibile rinunciare preventivamente all’indennita’ di avviamento, nemmeno potrebbe essere possibile rinunciare preventivamente, per facta concludentia, a far valere la nullita’ della clausola che il diritto a quell’indennita’ escluda.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 392 del 1978, articoli 34 e 79.
Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto nulla la clausola del contratto di locazione con la quale il conduttore rinunciava all’indennita’ per la perdita di avviamento.
Spiega la ricorrente che quella clausola non si sarebbe potuta ritenere nulla, dal momento che a fronte della suddetta rinuncia al conduttore era stato accordato in contropartita un duplice vantaggio: da un lato l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile a spese del locatore; dall’altro l’obbligo di questi a non recedere dal contratto alla prima scadenza.
L’illustrazione del motivo prosegue censurando la sentenza d’appello nella parte in cui, pur ammettendo in via ipotetica ed a certe condizioni la validita’ d’un patto di rinuncia preventiva all’indennita’ di avviamento, ha ritenuto che nel caso di specie tali condizioni non ricorressero, giacche’ non vi era alcuna adeguata corrispettivita’ tra la rinuncia all’indennita’ da parte del conduttore, e la contropartita offerta del locatore.
Sostiene a tal riguardo la ricorrente che erroneamente la Corte d’appello avrebbe valutato “di scarso rilievo economico” la contropartita offerta dal locatore a fronte della rinuncia all’indennita’ di avviamento da parte del conduttore.
4.2. Nella parte in cui lamenta la violazione della L. n. 392 del 1978, articolo 79 il motivo e’ infondato: la Corte d’appello ha infatti stabilito che la clausola di rinuncia preventiva all’indennita’ di avviamento e’ nulla; che potrebbe essere teoricamente valida a fronte di una valida contropartita, ma che nel caso di specie tale contropartita non era adeguata.
Tutte e tre le suddette pattuizioni sono conformi in punto di diritto a quanto ritenuto, da ultimo, da questa Corte con la sentenza 15373 del 2018 (secondo cui “la L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 79 non impedisce al conduttore di rinunciare all’indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale, purche’ cio’ avvenga successivamente alla conclusione del contratto, quando puo’ escludersi che il conduttore si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina e’ preordinata”: cosi’ Sez. 3 -, Sentenza n. 15373 del 13/06/2018, Rv. 649307 – 01).
Lo stabilire, poi, se nel caso concreto vi fosse o non vi fosse una adeguata corrispettivita’ tra la rinuncia all’indennita’ da parte del conduttore e la contropartita offerta del locatore, e’ un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede: il che comporta l’inammissibilita’ della censura con cui si investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto di “scarso rilievo” la contropartita economica offerta dal locatore al conduttore in cambio della rinuncia all’indennita’.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 1322 c.c. e della L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 79.
Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non sussistente un adeguato bilanciamento tra la rinuncia all’indennita’ da parte del conduttore, e la contropartita offerta dal locatore.
5.2. Il motivo e’ inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
6. Le spese.
6.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) s.r.l. alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 8.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2; (-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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