Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7646.
La massima estrapolata:
Il reato del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10, presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, donde la necessita’ del relativo specifico accertamento, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 9, comma 1.
Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7646
Data udienza 16 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 14.11.2017 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Romano Giulio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14.11.2017 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza in data 1.12.2014 del Tribunale di Latina, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per i reati sub A) e B) perche’ estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C), Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 relativo all’occultamento o distruzione della documentazione contabile relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006, accertato in (OMISSIS).
2. Con il primo ed il secondo motivo lamenta l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, nonche’ la violazione di legge, in ordine all’omesso accertamento dell’esistenza delle scritture contabili e con riferimento alla circostanza che comunque era stato possibile ricostruire il volume d’affari sicche’ non poteva ritenersi perfezionato il reato contestato.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge con riferimento all’omessa motivazione sul dolo specifico di danno.
Con il quarto motivo censura la violazione di legge con riferimento all’individuazione del momento di consumazione del reato, considerato che la societa’ era stata cancellata dal registro delle imprese in data 10.4.2017 e che dal processo verbale di constatazione era emerso che la societa’ non aveva piu’ operato dal 31.12.2006.
Con il quinto e sesto motivo lamenta l’applicazione della recidiva ai sensi dell’articolo 99 c.p., comma 2, n. 1, sotto il profilo della violazione di legge e dell’omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato sui primi due motivi, cio’ che consente di ritenere assorbiti gli altri.
Ed invero, il (OMISSIS) e’ stato condannato per l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili, sulla base di una motivazione apodittica in cui la condotta e’ stata dedotta logicamente dalla sola omessa consegna della documentazione contabile. Gia’ il Giudice di primo grado aveva omesso di accertare la condotta contestata e si era limitato ad osservare che l’occultamento si poteva realizzare con qualsiasi modalita’ e quindi anche con il nascondimento e con il rifiuto dell’esibizione. Nonostante lo specifico motivo d’appello, la Corte territoriale non ha individuato le circostanze da cui desumere l’istituzione delle scritture contabili e la successiva distruzione o occultamento.
Ritiene il Collegio di dare continuita’ all’orientamento di questa Sezione, secondo cui il reato del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10, presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, donde la necessita’ del relativo specifico accertamento, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 9, comma 1, (si veda tra le ultime Cass., Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017 (dep. 2018), Andriola, Rv 272034).
A tal fine la sentenza impugnata va annullata per consentire ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma un’attenta valutazione della sussistenza dei presupposti del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
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