Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31920.
Le massime estrapolate:
Il contratto di transazione richiede la forma scritta soltanto “ad probationem”, per cui la mancanza della sottoscrizione, così come la mancata produzione di un atto sottoscritto, non impedisce che l’esistenza del contratto venga dimostrata ugualmente in altro modo o anche per “factaconcludentia”, purché si accerti l’effettiva conclusione dell’accordo
Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31920
Data udienza 20 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9898-2017 proposto da:
(OMISSIS) DI (OMISSIS) SS, in persona del legale rappresentante, nonche’ dei Sig. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali soci solidamente ed illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali contratte dalla Soc. Azienda Agricola (OMISSIS) di (OMISSIS) Sas, elettivamente domiciliati in Roma, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONA, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
(OMISSIS) ARL, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 574/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), nella qualita’ di titolare dell’azienda agricola omonima, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Verona, Sezione distaccata di Legnago, la societa’ (OMISSIS), chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni patiti dalle sue coltivazioni a causa dell’utilizzo, da parte della societa’ convenuta, di sostanze chimiche dannose.
Si costitui’ in giudizio la societa’ convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in manleva della propria societa’ di assicurazione.
Si costitui’ in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dall’assicurata e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda della (OMISSIS).
Il Tribunale, fatta svolgere una c.t.u., accolse la domanda e condanno’ la societa’ (OMISSIS) ed i soci al risarcimento dei danni liquidati nella misura di Euro 48.955,98, con il carico delle spese; condanno poi la societa’ di assicurazione alla manleva in favore della societa’ convenuta nei soli limiti di Euro 16.886,59 a causa della prescrizione parziale del diritto, con compensazione delle spese tra l’assicurata e la societa’ assicuratrice.
2. La pronuncia e’ stata impugnata in via principale dalla societa’ (OMISSIS) e in via incidentale dalla (OMISSIS) s.p.a. e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 16 marzo 2016, ha rigettato entrambi gli appelli, ha confermato la sentenza del Tribunale, ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado nei confronti della (OMISSIS) ed ha compensato le spese tra le parti appellanti.
Ha osservato la Corte territoriale, per guanto di interesse in questa sede, che l’esame del quarto motivo di appello della societa’ (OMISSIS), avente ad oggetto il riconoscimento solo parziale dell’obbligo di manleva a carico della societa’ di assicurazione, era precluso per il fatto che tra le parti era intervenuto un atto di transazione in base al quale la societa’ (OMISSIS) aveva dichiarato di aver ricevuto la somma di Euro 23.187,62 a totale tacitazione di ogni pretesa nei confronti della societa’ assicuratrice.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre la societa’ (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la Societa’ (OMISSIS), in qualita’ di incorporante la (OMISSIS).
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la societa’ ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, violazione degli articoli 1965 e 1967 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto esistente un contratto di transazione non sussistente, cosi’ omettendo di pronunciarsi sul quarto motivo di appello della parte oggi ricorrente.
Sostiene la societa’ (OMISSIS) che la transazione indicata dalla Corte d’appello sarebbe inesistente in quanto non sottoscritta e che a tale scopo e’ stata proposta domanda di revocazione davanti alla Corte d’appello di Venezia, allo stato non decisa.
1.1. Occorre innanzitutto rilevare che, a norma dell’articolo 398 c.p.c., comma 4, e’ solo il giudice davanti al quale e’ stata proposta la domanda di revocazione che ha il potere di sospendere sia il termine per proporre il ricorso per cassazione che il procedimento relativo. Tale potere – che la legge subordina all’esistenza di una proposta di revocazione “non manifestamente infondata” non risulta essere stato esercitato, come ammette la stessa parte ricorrente ricorso a p. 4); da tanto consegue che la richiesta di sospensione del presente procedimento, avanzata in questa sede ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., in attesa dell’esito del giudizio di revocazione pendente davanti alla Corte di merito, e’ inammissibile. D’altra parte, la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilita’ del ricorso per cassazione, ne’, ove questo sia iniziato, sospende il relativo giudizio (v. le sentenze 15 ottobre 2009, n. 21927, e 11 maggio 2010, n. 11413).
1.2. Nel merito, il ricorso non e’ fondato.
Va premesso che la doglianza non integra un vizio revocatorio – che sarebbe, in quanto tale, inammissibile perche’ la presunta inesistenza della transazione non e intesa come inesistenza del documento, ma si fonda su di una valutazione giuridica (la transazione non esisterebbe in quanto priva della sottoscrizione).
Cio’ detto, il Collegio osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, facendo applicazione dell’articolo 1967 c.c., che il contratto di transazione richiede la torma scritta soltanto ad probationem, per cui la mancanza della sottoscrizione, cosi’ come la mancata produzione di un atto sottoscritto, non impedisce che l’esistenza del contratto venga dimostrata ugualmente in altro modo o anche per facta concludentia, purche’ si accerti l’effettiva conclusione dell’accordo (v. sentenze 13 aprile 1999, n. 3621, 3 gennaio 2011, n. 72, e ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1627).
Da tanto consegue che l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello circa l’esistenza dell’accordo transattivo si fonda su di una valutazione globale degli atti di causa e non puo’ essere rimosso per il semplice fatto puro e semplice che sia contestata l’esistenza della sottoscrizione.
2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
A tale esito segue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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