Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 41496 del 24 ottobre 2012

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso ex art. 625 bis c.p.p., in data 24.11.2011, D. R. assume che, a seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 24.3.2011, veniva fissata udienza di trattazione davanti alla 4 sezione della Corte di Cassazione per il 23.6.2011. Il difensore avv. E. T., cui era stato dato regolare avviso dell’udienza, con fax trasmesso in data 14.6.2011 comunicava di aderire all’astensione dalle udienze proclamata con delibera 8.6.2011 dall‘Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana.

Tale dichiarazione di astensione non veniva, però, presa in considerazione ed il ricorso era, in assenza del difensore, dichiarato inammissibile.
Tanto premesso in fatto, deduce che l‘omesso esame dell’istanza, con conseguente trattazione del ricorso, all’udienza pubblica, costituisce violazione dell’art. 178 co. 1 c.p.p. ed è denunciabile ex art. 625 bis c.p.p., trattandosi di un errore di fatto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato
2. Come costantemente affermato da questa Corte, si ha errore di fatto rilevante ex art. 625 bis c.p.p. se esso è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al mero controllo del contenuto del ricorso (cfr. ex multis cass. pen. sez. 6 n. 27035 del 19.2.2008; Cass. sez. 6 n. 2945 del 25.11.2008).
Si è ritenuto pertanto che sia esperibile il rimedio di cui all’art. 625 bis c.p.p. quando “la svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nell’omettere gli adempimenti relativi alla nomina di un difensore d’ufficio e alla notificazione dell’avviso di udienza a tale difensore, oltre che all’imputato personalmente, in conseguenza della revoca della nomina del difensore di fiducia intervenuta nel corso del giudizio di appello” (Cass. sez. 6 n. 40628 del 16.10.2008, Iannò; conf. Cass. sez. 6 n.45902 del 3.11.2009, Schiavone).
Sicché è deducibile con il ricorso straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti consistenti nell’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di Cassazione non era stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato (Cass. Pen. sez. 1 n. 40611 del 13.10.2009, Boccioni; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 5039 del 20.1.2010, Sidibe).
3. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non vi è stato, però, alcun omesso esame dell’istanza della dichiarazione di astensione dalle udienze dell’avv. E. T., difensore del D. R.
Come risulta dal verbale, all’udienza pubblica del 23.6.2011 la Corte di Cassazione,sezione 4, dopo aver dato atto che erano pervenute istanze dell’avv. V. T. e dell’avv. A. G., rispettivamente difensori degli imputati D. R e C. di rinvio per adesione all‘astensione dalle udienze proclamata dall’O.U.A., le respingeva “essendo prossima la scadenza del termine di prescrizione”.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
casi accisa in Roma il 4.10.2012

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