Il commento in originale
Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 21 settembre 2012 n. 16089. Nessun addebito al marito che inizia una relazione extraconiugale se la moglie ha dichiarato di non volere un figlio da lui
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 settembre 2012 n. 16089[1]
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza.
Sorrento 24 settembre 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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