Il commento in originale

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 settembre 2012 n. 14930. La ratio dell’articolo 1294 del c.c. è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’articolo 1292 del cc della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 settembre 2012 n. 14930[1]

La ratio dell’articolo 1294 del codice civile (solidarietà tra condebitori) è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’articolo 1292 del cc (Nozione della solidarietà), della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione.

Sorrento 7 settembre 2012.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *