Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 5 luglio 2018, n. 30436.
La massima estrapolata:
In materia di reati contro la pubblica amministrazione, in merito alla distinzione tra i delitti di concussione e di indebita induzione a dare o promettere utilità, nei casi “ambigui”, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra le due fattispecie, i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere «utilizzati nella loro operatività dinamica all’interno della vicenda concreta, individuando, all’esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti». E ancora, nei casi in cui è difficile trovare un criterio distintivo, ovvero nei casi “misti” di minacciaofferta o minacciapromessa, occorre procedere a una gradazione del requisito del danno ingiusto e di quello del vantaggio indebito, oltre che ricorrere ai criteri sussidiari del bilanciamento dei beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale, della presenza dell’uso di un potere discrezionale, o ancora della presenza di un abuso di qualità.
Sentenza 5 luglio 2018, n. 30436
Data udienza 14 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna l’1/12/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per il capo A), quanto alla possibile configurabilita’ del tentativo in luogo dell’ipotesi consumata; l’annullamento con rinvio per il capo C), in relazione all’elemento della costrizione; quanto al capo E), qualificato il fatto ai sensi degli articoli 56 – 319 quater cod. pen., l’annullamento della impugnata sentenza, limitatamente alla pena, e rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione;
rigetto nel resto il ricorso;
Udita la parte civile, Agenzia delle Entrate, rappresentata ed assistita dall’Avvocatura Generale dello Stato per la quale e’ intervenuto l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di cinque anni, mesi uno, giorni dieci di reclusione, perche’ ritenuto colpevole del reato continuato di concussione.
(OMISSIS) e’ imputato, in concorso con un altro soggetto ( (OMISSIS), giudicato separatamente) di quattro fatti di concussione e di un fatto di tentata concussione, per avere, in qualita’ di funzionario dell’Agenzia delle Entrate, costretto o tentato di costringere alcune imprese a consegnare somme di denaro “al fine di scongiurare i possibili esiti futuri negativi del controllo fiscale”.
In particolare, quanto al capo a), (OMISSIS), in accordo con il ricorrente, avrebbe riferito al figlio del gestore di un esercizio pubblico, presso il quale (OMISSIS) stava compiendo un controllo di studi di settore, che, essendo egli in “buoni rapporti” con il personale delle Agenzie delle Entrate, se fosse stata corrisposta una determinata somma di denaro, non ci sarebbero state, ovvero sarebbero state limitate, conseguenze negative dalla verifica in corso.
Non diversamente, quanto ai capi b) – c) – d) e), gli imputati avrebbero fatto rilevare le irregolarita’ accertate durante i controlli e costretto, o tentato di costringere, i loro interlocutori a corrispondere somme di denaro per evitare esiti negativi e “sistemare le cose”.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando sedici motivi.
2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita’ per il delitto contestato al capo a); il reato non sarebbe configurabile perche’ non sarebbe stato mai prospettato un danno specifico, essendo stata la richiesta di denaro funzionalmente collegata alle conseguenze negative che sarebbero potute derivare in ragione delle irregolarita’ effettivamente accertate e non, invece, ad ulteriori ingiuste iniziative derivanti dal mancato pagamento.
Il fatto sarebbe riconducibile al piu’ alla fattispecie prevista dall’articolo 319 quater cod. pen..
2.2. Con il terzo motivo si lamenta, quanto al capo a), violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’articolo116 cod. pen. e vizio di motivazione.
(OMISSIS) non sarebbe stato a conoscenza del contenuto specifico della richiesta di pagamento presentata dal coimputato, sicche’ la sua responsabilita’ concorsuale potrebbe al piu’ essere configurata, ai sensi dell’articolo 116 cod. pen., in relazione ai meno gravi reati di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilita’.
2.3. Con il quarto motivo si lamenta, sempre in relazione al capo a), violazione degli articoli 56 – 317 cod. pen.; la persona offesa non avrebbe mai accettato la richiesta di pagamento prima della denuncia dei fatti agli inquirenti e l’attivita’ successiva sarebbe stata compiuta solo al fine di consentire l’intervento delle forze dell’ordine.
Ne deriverebbe l’impossibilita’ di ritenere consumato il reato contestato, del quale, al piu’, sarebbe configurabile la forma tentata.
2.4. Con il quinto ed il sesto motivo, quanto al capo b), si deducono violazione di legge, in relazione all’articolo 317 cod. pen., e vizio di motivazione; la sentenza sarebbe viziata per aver ritenuto configurabile il delitto di concussione sul presupposto che nella specie, a seguito della verifica, non fossero state rilevate irregolarita’.
Secondo il ricorrente, invece, irregolarita’ vi sarebbero state e, dunque, il pagamento non fu richiesto per evitare conseguenze ulteriori, piu’ gravi e, quindi, ingiuste; ove pure il privato si fosse indotto a pagare, perche’ ingannato dalla esibizione da parte degli imputati dei “fogli” riguardanti la verifica ed in ragione dell’avvertimento che le “cose non si stavano mettendo bene”, tali elementi non consentirebbero di configurare giuridicamente un abuso costrittivo.
La motivazione della sentenza sarebbe inoltre viziata in ordine alla valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese.
2.5. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sempre quanto al capo b), nella parte in cui la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di concussione e non di quello di corruzione per il solo fatto che l’iniziativa” nel caso di specie non fu presa dal privato.
2.6. Con l’ottavo motivo si ripropone, quanto al capo b), la questione indicata con il terzo motivo, relativa alla possibile configurazione del concorso anomalo ai sensi dell’articolo 116 cod. pen..
2.7. Con il nono ed il decimo motivo si eccepiscono, quanto al capo c), violazione di legge, in relazione all’articolo 317 cod. pen., e vizio di motivazione.
Anche in relazione al capo di imputazione in questione, non sarebbe configurabile il reato di concussione per assenza del requisito della minaccia; la dazione sarebbe stata effettuata per “compensare” l’imputato in ragione dei “consigli” forniti in occasione della verifica, che altri stavano compiendo.
Il pagamento sarebbe stato finalizzato al perseguimento di un vantaggio da parte dell’impresa e detto vantaggio sarebbe stato costituito dalla “consulenza” fornita da (OMISSIS) ovvero dall’intervento che questi avrebbe potuto compiere presso i suoi colleghi.
2.8. Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo si deducono, quanto al capo d), violazione dell’articolo 317 cod. pen. e vizio di motivazione.
Il tema e’ sostanzialmente lo stesso affrontato con il quinto ed il sesto motivo; secondo il ricorrente, furono esibiti da (OMISSIS) i fogli della verifica e il privato si determino’ a pagare “per salvare il bar” dal fallimento.
Non vi sarebbe stata minaccia e i fatti sarebbero al piu’ sussumibili nei reati di corruzione o induzione indebita; si censura la motivazione perche’ non sarebbe stato considerata dalla Corte di appello la circostanza che la richiesta di denaro fu presentata quando la verifica era in corso ed era strumentale a neutralizzare in se’ l’attivita’ accertativa.
2.9. Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo si deducono, quanto al capo e), violazione di legge e vizio di motivazione; non vi sarebbe stata minaccia, ma solo la rappresentazione di possibili conseguenze negative legate all’esito della verifica.
2.10. Con il quindicesimo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 116 cod. pen., il motivo e’ strutturato in modo sovrapponibile agli altri gia’ esaminati.
2.11. Con il sedicesimo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Dalla sentenza impugnata emerge che il procedimento ha tratto origine da tre denunce, rispettivamente presentate da (OMISSIS) (capo a), (OMISSIS) (capo b) e (OMISSIS) (capo e), i quali, presentatisi spontaneamente alla Guardia di Finanza di Ferrara, riferirono di essere stati avvicinati da (OMISSIS) subito dopo che i rispettivi esercizi commerciali (un bar, una pasticceria e una pizzeria) erano stati sottoposti ad un controllo per studi di settore; (OMISSIS), “rappresentando violazioni formali rilevate dagli accertatori”, mostrando, in alcuni casi, i fogli con l’evidenziazione delle violazioni verificate e rappresentando “le conseguenze penalizzanti sotto un profilo economico derivanti dal controllo in corso, proponeva loro di fare intervenire gli amici in grado di chiudere la pratica avverso il versamento di una somma di denaro” (cosi’ testualmente la sentenza impugnata).
2. In particolare, quanto al capo a), secondo la Corte di appello, il denunciante), (OMISSIS) dichiaro’ che, dopo essere stato sottoposto alla verifica dall’Agenzia delle Entrate per studi di settore, era stato avvicinato da (OMISSIS), da lui gia’ conosciuto, il quale “gli aveva riferito di sapere dell’accertamento e del fatto che l’esito sarebbe stato a lui sfavorevole in ragione di problematiche…. rilevate dagli accertatori”.
Secondo la Corte di merito, il commercialista di (OMISSIS) aveva rassicurato (OMISSIS) sulla regolarita’ della situazione, ma questi aveva esibito “le carte della verifica in cui erano evidenziate alcune violazioni” e, dopo alcuni contatti, “con minacce piu’ o meno vaghe riguardo alle conseguenze che potevano verificarsi”, aveva richiesto la dazione di una somma di denaro, poi effettivamente consegnata; lo stesso (OMISSIS) riferi’, secondo la sentenza, di avere pagato dopo aver visto il verbale in cui erano riportate le violazioni riscontrate, mostratogli per “persuaderlo”.
3. Non diversamente, la Corte di appello ha ricostruito i fatti contestati al capo b): la richiesta di denaro fu avanzata facendo riferimento ad irregolarita’ effettivamente riscontrate.
4. Quanto al capo c), dalla sentenza emerge che (OMISSIS), dopo il suo arresto, aveva riferito agli inquirenti un ulteriore episodio riguardante un suo amico, tale (OMISSIS), gestore dell’agriturismo “(OMISSIS)”, destinatario di una verifica fiscale da parte della Agenzia delle Entrate.
Nell’occasione, (OMISSIS) aveva rappresentato al suo interlocutore, preoccupato dell’esito della verifica a causa di alcune irregolarita’ contabili, di “avere una conoscenza” presso l’Agenzia delle Entrate, ed aveva organizzato un incontro tra (OMISSIS) e (OMISSIS), all’esito del quale aveva saputo “che la p.o. aveva versato all’appellante la somma di Euro 3.000,00 “per l’interessamento” (cosi’ la sentenza).
La vicenda si era poi conclusa con una multa di “soli” 14.000,00 Euro ed il (OMISSIS) gli aveva riferito di essere stato contento ” di avere portato a casa il male minore” (cosi’, ancora, la sentenza impugnata).
Secondo lo stesso (OMISSIS), nell’occasione (OMISSIS) aveva “imposto” la corresponsione di 3.000,00 “quale corrispettivo delle spese sostenute e per sistemare le cose al fine di aiutarmi”.
5. Anche per quel che riguarda il capo d), la Corte di appello ha ricostruito i fatti facendo riferimento ad una ispezione per studi di settore gestita direttamente da (OMISSIS), il quale aveva avvisato (OMISSIS) che vi erano “delle incongruenze” e che il titolare dell’esercizio, tale (OMISSIS), “non era messo bene”; (OMISSIS) si sarebbe quindi recato da (OMISSIS) “allertandolo circa la sua precaria situazione e chiedendogli se fosse disposto a pagare qualcosa per il suo interessamento, con somma stabilita in 2.500,00 Euro dal (OMISSIS) stesso, che il (OMISSIS) gli corrispondeva” (cosi’ la sentenza).
Lo stesso (OMISSIS), secondo la Corte di merito, aveva confermato la versione di (OMISSIS), aggiungendo di essersi determinato a pagare dopo aver visto “i fogli delle verifiche… con evidenziati i casini” che erano emersi dal controllo, poi conclusosi, dopo un mese dal pagamento, “con esito totalmente regolare”.
6. Del tutto sovrapponibile e’ la ricostruzione fattuale relativa al capo e), recepita dalla Corte di appello di Bologna.
7. La Corte di appello ha ritenuto configurabile il reato di concussione perche’: 1) in tutti casi non vi sarebbe stata una causale lecita che giustificasse le richieste economiche e le dazioni; 2) in quattro casi la verifica si concluse senza sanzioni ovvero senza l’accertamento di violazioni apprezzabili; 3) in quasi tutti gli episodi contestati, le dazioni di denaro furono compiute dopo che erano stati mostrati i fogli relativi alla verifica, sui quali erano state evidenziate le violazioni, effettive o presunte; 4) le verifiche relative a studi di settore non potevano condurre a sanzioni, sicche’ le dazioni sarebbero state effettuate solo per il timore indotto nelle vittime dagli imputati.
8. A fronte di tale quadro di riferimento i motivi di impugnazione relativi alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione sono fondati.
9. Dopo quasi sei anni dall’entrata in vigore della c.d. legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), la giurisprudenza della Corte di cassazione continua ad essere impegnata nella elaborazione conseguente allo “spacchettamento” legislativo del previgente articolo 317 cod. pen. nelle due fattispecie di concussione e d’induzione indebita a dare o promettere utilita’ (articolo 319 quater cod. pen.).
Si e’ registrato uno sforzo interpretativo volto a delineare i rapporti interni tra le fattispecie ed a definire i rapporti tra la nuova figura criminosa prevista dall’articolo 319 quater cod. pen. e quelle piu’ propriamente corruttive.
L’elaborazione della Corte di cassazione ha originato anche un vivace dibattito dottrinario, caratterizzato da una diffusa rivisitazione critica non solo delle scelte legislative ma delle stesse opzioni della Corte, considerate, in taluni casi, influenzate da un approccio processuale – casistico, piuttosto che sistematico.
Mentre le modificazioni apportate alla disciplina in tema di concussione hanno determinato un assetto nuovo e diverso, che, non avendo riferimenti preesistenti nel diritto vivente, ha posto una stringente esigenza di individuazione “ex novo” di nuovi criteri di interpretazione e di orientamento dell’interprete, viceversa, l’intervento di riforma in materia di corruzione ha operato in un ambito normativo che aveva gia’ ricevuto rilevanti interventi conformativi da parte della giurisprudenza.
Il punto di partenza e’ indubbiamente costituito dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione “Maldera”, che, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto immediatamente dopo l’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, hanno affermato che:
– sussiste continuita’ normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente articolo 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilita’ di cui all’articolo 319 quater cod. pen. introdotto dalla L. n. 190 del 2012;
– l’abuso costrittivo ex articolo 317 cod. pen. evoca una condotta di violenza e di minaccia con conseguente individuazione di un autore e di una vittima;
– ai fini della configurazione del delitto di induzione indebita ex articolo 319 quater cod. pen., concorrono un elemento negativo, l’assenza di violenza-minaccia da parte dell’intraneus, ed uno positivo, il conseguimento di un vantaggio indebito in capo all’extraneus. (Sez. U., n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera).
Le Sezioni unite, evidentemente consapevoli della difficolta’ applicativa del criterio distintivo indicato ad una serie di situazioni non infrequenti, esplicitarono in motivazione la necessita’ di adattare e integrare il criterio generale in tutte quelle ipotesi caratterizzate dalla co-esistenza, secondo differenti moduli di gradazione, del requisito del danno ingiusto e di quello del vantaggio indebito.
Ci si riferisce alle situazioni cc. dd. miste, di minaccia-offerta o minaccia-promessa, ai casi non classificabili, in cui e’ necessario impiegare il criterio sussidiario del bilanciamento dei beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale, alle ipotesi fondate sulla minaccia dell’uso di un potere discrezionale, alla prospettazione di un danno generico, per mezzo di autosuggestione o per metus ab intrinseco, alla presenza del c.d. abuso di qualita’.
In tali situazioni “il giudice dovra’ procedere, innanzi tutto, all’esatta ricostruzione del fatto, cogliendone gli aspetti piu’ qualificanti, e quindi al corretto inquadramento nella norma incriminatrice di riferimento, lasciandosi guidare, alla luce comunque dei parametri rivelatori dell’abuso costrittivo o di quello induttivo, verso la soluzione applicativa piu’ giusta” (cosi, testualmente, le Sezioni unite).
10. E’ stato gia’ sottolineato come, dall’esame della giurisprudenza di legittimita’ successiva alla sentenza “Maldera”, sia individuabile: 1) un gruppo di pronunce in cui la Corte, rigettando i ricorsi, ha confermato la qualificazione giuridica del fatto, riconducendola alla fattispecie di concussione anche nella nuova formulazione normativa; 2) un gruppo di sentenze in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata perche’, in relazione alla condotta originariamente contestata ai sensi del previgente articolo 317 cod. pen., non poteva ritenersi raggiunta la prova necessaria per l’applicazione del criterio discretivo generale indicato dalle Sezioni unite; 3) un ulteriore gruppo di sentenze in cui la condotta, originariamente contestata ai sensi del previgente articolo 317 cod. pen. nella modalita’ induttiva, e’ stata poi sussunta nel nuovo reato di induzione indebita ex articolo 319 quater cod. pen..
11. In alcuni casi la giurisprudenza ha applicato il criterio generale discretivo indicato dalle Sezioni unite: si tratta di fattispecie in cui, a fronte di comportamenti minacciosi, nessun indebito vantaggio era stato ricavato dall’extraneus e, quindi, non vi e’ stata nessuna difficolta’ nel fare applicazione del criterio discretivo generale indicato dalle Sezioni unite (cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 45468 del 3/11/2015, Macri’; Sez. 6, n. 17684 del 07/04/2016).
Resta sullo sfondo il tema, piu’ generale, relativo al se, in presenza di una condotta minacciosa, il privato possa o meno considerarsi parte offesa del delitto di concussione nel caso in cui, pagando, consegua anche un indebito vantaggio.
In tali casi, definiti di minaccia-promessa o di minaccia-offerta, la persona offesa deve evitare un danno ingiusto, e pero’, cedendo alle pretese dell’interlocutore, consegue anche un vantaggio indebito.
Una parte della giurisprudenza, in senso simmetrico a quanto affermato dalle Sezioni unite, ha affermato che la compresenza dei due fini non consente, per cio’ solo, di escludere la qualificazione del fatto ex articolo 317 cod. pen., dovendosi piuttosto verificare, caso per caso, “se il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull’aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l’efficacia, e se il privato si sia percio’ convinto di scendere a patti, pur di assicurarsi, quale ragione principale e determinante della sua scelta, il lucroso contratto, lasciando cosi’ convergere il suo interesse con quello del soggetto pubblico. Ove la verifica dia esito positivo, e’ evidente che deve privilegiarsi la logica interpretativa del comune coinvolgimento dei protagonisti nell’illecito di cui all’articolo 319 quater c.p.. In caso contrario, la marginalizzazione del vantaggio indebito rispetto al danno ingiusto minacciato, che finisce col sovrastare il primo, deve fare propendere per l’abuso concessivo”. (cosi le Sezioni unite; in tal senso anche Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503).
Si e’ chiarito che quando al vantaggio, comunque prospettato quale immediata conseguenza della promessa e della indebita dazione della utilita’, si accompagni anche la prospettazione di un male ingiusto, attuale o futuro (e, in questi casi, spesso indeterminato quanto ai confini del possibile pregiudizio), di portata assolutamente spropositata rispetto al primo, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario della azione illecita finisce per risultare deprivata di rilievo nell’ottica finalizzata alla possibile distinzione tra costrizione da concussione e induzione indebita: cio’ perche’ la situazione di vantaggio prospettata si rileva, in siffatte occasioni, integralmente assorbita dalla netta predominanza del rilievo ponderale da ascrivere al male ingiusto, comunque contestualmente e non di rado implicitamente paventato (Sez. 6, n. 52543 del 17/09/2016, non massimata; Sez. 6, n. 49275 del 17/09/2015, non massimata).
Si e’ gia’ detto di come in alcune occasioni la Corte di cassazione, in applicazione dei principi indicati dalle Sezioni unite “Maldera”, abbia annullato con rinvio la sentenza di merito richiedendo uno sforzo di accertamento e di motivazione al giudice di rinvio in relazione alla prova della costrizione ovvero del conseguimento del vantaggio indebito da parte del privato.
Si e’ evidenziato come nei casi c.d. ambigui, quelli cioe’ che possono collocarsi al confine tra la concussione e l’induzione indebita i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, debbano essere utilizzati nella loro operativita’ dinamica all’interno della vicenda concreta, individuando, all’esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati piu’ qualificanti.
Si tratta di fattispecie in cui il giudice di merito e’ tenuto a verificare con rigore, attraverso l’analisi di tutti gli elementi di prova, se i rilievi mossi dal pubblico ufficiale- imputato siano o meno legittimi e non pretestuosi, e se, pertanto, la dazione di denaro da parte dell’extraneus sia o meno correlata ad un preciso interesse ad “oliare” il corso della procedura in funzione di vantaggi che non avrebbe potuto ottenere.
La prova di tali essenziali segmenti fattuali e’ in tali casi costitutiva – almeno in astratto – per sciogliere il nodo relativo al corretto inquadramento giuridico della fattispecie; essa e’ indispensabile al fine di accertare: 1) quale sia stata la condotta abusiva del pubblico ufficiale; 2) se, in presenza di essa, sia ravvisabile un indebito vantaggio personale della “persona offesa”, che quindi, abbia potuto di conseguenza agire non tanto per evitare un danno contra ius, ma al fine di ottenere un trattamento di favore; 3) se i fatti possano essere ricondotti anche ad altre fattispecie criminose, corruttive o di frode.
12. La Corte di appello di Bologna, con una motivazione gravemente lacunosa e contraddittoria, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non avendo chiarito sul piano fattuale se, al di la’ del richiamo a sostantivi o aggettivi evocativi della costrizione: a) vi sia stata o meno minaccia nel comportamento del (OMISSIS) e del ricorrente e, posto che vi sia stata, in cosa sia consistita; b) se davvero vi fossero irregolarita’ nella contabilita’ delle imprese rispetto alle quali fu eseguita la verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate; 3) se, posto che vi fossero le irregolarita’ contabili, la somma di denaro richiesta avesse la funzione di non fare emergere tali irregolarita’, ovvero di impedire che fossero rappresentate irregolarita’ diverse ed ulteriori, anche fittizie, rispetto a quelle accertate, ovvero, ancora, se la richiesta avesse entrambe le finalita’; 4) come in concreto si conclusero le verifiche; 5) se la esibizione dei verbali di verifica avesse o meno una funzione ingannatoria e, quindi, se i privati furono indotti in errore; 5) quale sarebbe stato l’abuso costrittivo in relazione al capo c) e, quindi, la effettiva causale della dazione di denaro; 6) se davvero le parti non fossero in posizione simmetrica tra loro.
La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio; la Corte di appello dovra’ ricostruire i fatti accertando i profili indicati, e verificare, alla luce dei principi espressi, se i fatti siano penalmente rilevanti ed eventualmente, posto che lo siano, se gli stessi siano riconducibili al reato di concussione o ad altra fattispecie criminosa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
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