Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 18 maggio 2018, n. 22005.
La massima estrapolata:
La condotta ostruzionistica dell’imputato (allontanatosi dal pronto soccorso dopo l’incidente da lui provocato, facendo comparire il cugino per sottoporsi all’alcoltest), integra compiutamente il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, il quale si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetuta mente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico.
Sentenza 18 maggio 2018, n. 22005
Data udienza 23 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) SRL;
avverso la sentenza del 16/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente con adozione dei procedimenti necessari e rigetta nel resto.
L’avvocato (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) chiede il rigetto della sentenza impugnata e deposita conclusione e nota spese;
L’avvocato (OMISSIS), in qualita’ di sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS), come da nomina depositata in udienza, in difesa delle parti civili parti civili (OMISSIS) + ALTRI insiste nel rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
Il difensore di fiducia di (OMISSIS), avvocato (OMISSIS), dopo aver illustrato dettagliatamente i motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli il 16 novembre 2015, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Nola resa il 29 ottobre 2013 all’esito del giudizio abbreviato, sentenza con la quale (OMISSIS) era stato ritenuto colpevole di omicidio colposo plurimo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (capo A) e di rifiuto di sottoporsi agli esami per l’accertamento dell’assunzione di sostanza alcooliche e/o stupefacenti (capo B), sentenza appellata dal P.G., dall’imputato e dalle parti civili, ha condannato il responsabile civile al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese ed ha revocato la patente di guida all’imputato; con conferma nel resto.
2. Appare opportuno premettere alcune informazioni fattuali che si traggono dalle sentenze di merito.
I Giudici di merito hanno concordemente accertato che (OMISSIS), che il (OMISSIS) alle ore 5.50 del mattino si trovava in autostrada alla guida di un autoarticolato con semirimorchio, si immetteva in una rampa di uscita, ove vigeva il limite di quaranta chilometri orari, andando alla velocita’, non consentita, di sessanta chilometri orari, peraltro non adeguata alle dimensioni dell’autotreno, alle condizioni curvilinee della strada, del traffico e del veicolo, che era carico e che viaggiava con alcuni pneumatici lisci, ovvero commettendo una manovra estremamente imprudente di improvvisa, non consentita e pericolosissima inversione ad “U”, sicche’, comunque, spostandosi a sinistra ed invadendo la corsia opposta, travolgeva e schiacciava l’autovettura Fiat Brava che stava imboccando la rampa in direzione opposta e, cosi’, provocando la morte delle tre persone che viaggiavano a bordo dell’auto ( (OMISSIS), conducente, e (OMISSIS) e (OMISSIS), trasportati).
I Giudici hanno espressamente escluso qualsiasi concorrente responsabilita’ delle vittime o di terzi nella causazione del grave incidente ed hanno sottolineato che dai tabulati telefonici acquisiti e’ emerso che l’imputato quel giorno aveva condotto il mezzo stando imprudentemente al telefono per molto tempo.
(OMISSIS) e’ stato, inoltre, ritento responsabile dei reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 7, articolo 186-bis, comma 6, e articolo 187, comma 8, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare l’influenza di alcool o di stupefacenti (capo B) il (OMISSIS), in particolare per essersi, prima (il (OMISSIS)), dato alla fuga dal pronto soccorso ospedaliero in cui era stato condotto dalla Polizia stradale e, poi (il (OMISSIS)), per avere fatto presentare al suo posto per eseguire gli accertamenti altra persona, (OMISSIS), che declinava false generalita’.
3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, che si affida a quattro motivi, con i quali denunzia violazione di legge (i primi tre: articoli 603, 192 e 526 c.p.p. e Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 186, 186-bis e 187) ovvero promiscuamente violazione di legge (articolo 133 c.p.) e difetto motivazionale (il quarto motivo).
3.1. Con il primo motivo, in particolare, censura il rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante perizia avanzata nell’impugnazione di merito, in quanto la Corte avrebbe errato nel ritenere irrilevante l’accertamento del concorso di colpa del conducente dell’autovettura, al fine della reale determinazione della gravita’ della condotta di (OMISSIS) e della conseguente applicazione di una sanzione penale effettivamente corrispondente al grado di responsabilita’ dello stesso. Evidenzia al riguardo che, secondo massima di esperienza, le conseguenze di un impatto tra due veicoli in movimento sono determinate dalla velocita’ di entrambi e che, pertanto, sarebbe stato assolutamente necessario accertare l’esatta velocita’ della Fiat Brava, il cui conducente sarebbe, secondo la difesa di (OMISSIS), corresponsabile dell’incidente.
3.2. Con il secondo motivo, strettamente correlato al primo, si assume la violazione da parte dei Giudici di merito della corretta regola sulla valutazione delle prove, non avendo tenuto conto che l’invasione dell’opposta corsia da parte di un mezzo non determina automaticamente la responsabilita’ del conducente per i fatti che ne conseguono e che dalla consulenza del P.M. e’ emerso accertato che il conducente dell’automobile Fiat Brava superava di otto chilometri orari il limite previsto e che marciava non tenendo rigorosamente la destra.
3.3. Quanto alle contestazioni sub lettera B), la doglianza e’ duplice.
3.3.1. In primis, si assume che nel caso di specie nessun obbligo gravasse ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 7, articolo 186-bis, comma 6, e articolo 187, comma 8, a carico dell’imputato di sottoporsi ai controlli richiesti dalla polizia giudiziaria, in quanto non ne ricorrevano i presupposti di legge, poiche’ non vi erano stati gli accertamenti preliminari alle vere e proprie verifiche ne’ l’imputato aveva manifestato in concreto gli atteggiamenti sintomatici di chi ha assunto droga o alcool ne’ lo stesso era sottoposto a cure mediche.
3.3.2. Illegittima sarebbe, in ogni caso, la revoca della patente di guida, disposta ex novo dalla Corte territoriale, revoca che e’ prescritta – si assume nel ricorso – soltanto quando l’imputato e’ recidivo, per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami, nel biennio precedente.
3.4. Con l’ultimo motivo, infine, si denunzia la illegittimita’ e l’ingiustizia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale, nel ritenere, testualmente, nella motivazione “spregevole” (p. 7) la condotta dell’imputato, che tento’ di sottrarsi agli accertamenti, fuggendo il giorno dell’incidente ed addirittura facendo presentare in ospedale il cugino al suo posto il giorno successivo, e che era sempre al telefono, sia prima che dopo l’incidente, tuttavia trascurato, secondo il ricorrente, elementi valutabili positivamente a favore dell’imputato ex articolo 62-bis c.p., cioe’ il non essere stato al telefono al momento dell’incidente e l’esito degli accertamenti comunque, infine, effettuati, essendo emerso che non aveva assunto ne’ alcool ne’ droghe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.
1.1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, che attengono al merito della contestazione di omicidio colposo plurimo, osserva il Collegio che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato (p. 5 della sentenza impugnata) il perche’ della non necessita’ della perizia richiesta in appello (p. 2 dell’impugnazione di merito), in particolare argomentando che l’accertata invasione dell’opposta corsia da parte del pesante autoarticolato, sia in ragione di una distrazione del conducente sia in ragione di un volontario inizio di una proibita e pericolosissima inversione di marcia, con il conseguente schiacciamento dell’altra vettura, rende irrilevante ogni approfondimento sulla velocita’ tenuta dall’altro conducente. A cio’ si aggiunga che dalla stessa sentenza impugnata si trae che il superamento della velocita’ da parte della Fiat Brava era di soli otto chilometri orari (p. 4), mentre meramente asserita ed indimostrata – e peraltro nemmeno riferita nell’appello e’ la circostanza che l’autovettura travolta dal mezzo pesante non tenesse rigorosamente la destra.
1.2. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
1.2.1. La difesa in appello era incentrata esclusivamente su una diversa ricostruzione fattuale (si sosteneva, infatti, alle pp. 2-4, che l’imputato non era stato informato di doversi sottoporre agli accertamenti, che si era allontanato per il timore di essere aggredito dai parenti delle vittime, che era tornato accompagnato dal cugino sempre per paura di aggressioni e che non aveva, in realta’, nulla da temere, tanto che alla fine era risultato negativo ai controlli infine svolti), sicche’ il ricorso sull’an della responsabilita’ quanto al capo B) e’ inammissibile perche’ fondato su ipotizzate violazioni di legge non previamente dedotte con i motivi di appello (articolo 606 c.p.p., comma 3).
Correttamente – si osserva – i reati di rifiuto sono stati ritenuti sussistenti dai Giudici di merito sulla base di una condotta ostruzionistica di (OMISSIS), in quanto “Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilita’ a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalita’ di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico)” (Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Avondo, Rv. 262162).
1.2.2. Quanto alla censura avente ad oggetto la disposta revoca della patente, essa e’ fondata.
Infatti, la revoca del titolo abilitativo non e’ motivata (p. 8 della sentenza impugnata) e, mentre non puo’ trovare applicazione ratione temporis (fatto commesso il (OMISSIS)), la disciplina di maggior rigore introdotta dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, nella situazione normativa previgente non era applicabile la revoca, ma la sospensione, in quanto, stante l’incensuratezza all’epoca dell’imputato, (v. casellario), “Il presupposto per la revoca della patente in relazione al reato previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 7, e’ che il trasgressore sia gia’ stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e non gia’ genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza” (Sez. 4, n. 14617 del 25/02/2014, P.G. in proc. Ingrasci’, Rv. 259220; v. anche, in termini, Sez. 4, n. 48573 del 07/11/2013, Prandini, Rv. 257642; Sez. 4, n. 13548 del 14/02/2013, Sternieri, Rv. 254753).
Consegue l’accoglimento del ricorso sullo specifico punto.
1.3. Manifestamente infondato, invece, e’ l’ultimo motivo di ricorso.
Infatti, le circostanze attenuanti generiche sono state escluse dai Giudici di merito, con severa valutazione (p. 7 della sentenza impugnata e p. 4 di quella di primo grado), in base alla gravita’ del fatto di cui al capo A), causativo di tre morti, e del comportamento, definito “spregevole”, successivo, consistito anche nel tentare di evitare con sotterfugi di sottrarsi alle verifiche.
Il ricorrente evidenzia al riguardo circostanze (non essere stato al telefono al momento dell’incidente, non essere ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti alla guida) che, in realta’, non sono elementi positivi ma, semplicemente, doverosi comportamenti cui e’ obbligato chi si pone alla guida di un mezzo.
2. Discende dalle considerazioni svolte l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta statuizione della revoca della patente di guida, disposizione che va eliminata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, ed il rigetto nel resto.
3. Infine, affinche’ l’agire in giudizio per la tutela dei propri diritti non torni in danno di chi ha avuto ragione, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, spese che, esaminate le note specifiche depositate alla luce delle tariffe applicabili, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta statuizione della revoca della patente di guida, disposizione che elimina, e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida.
Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio di legittimita’, cosi’ liquidate: Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentate dall’avv. (OMISSIS); euro 6.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di (OMISSIS) e le altre parti civili rappresentate dall’avv. (OMISSIS).
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