Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 31 luglio 2012 n. 13621[1]
Così stabilito dalla Suprema Corte.
Sbagliato, secondo la S.C., il ragionamento del Cnf che ha ritenuto l’assenza di qualsiasi attività informativa verso la cliente integrasse violazione dell’articolo 40 del codice deontologico nella parte in cui prevede che l’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, in quanto lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l’avvocato e il suo cliente.
Né può ritenersi estraneo al mandato conferito all’avvocato l’aspetto afferente alla percezione di onorari da parte della società assicuratrice del cliente stesso.
Sorrento, 1 agosto 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo consultabile e scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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