Sui beni culturali vige una presunzione di proprieta’ pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtu’ della legge

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 maggio 2018, n. 19692

La massima estrapolata

Sui beni culturali vige una presunzione di proprieta’ pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtu’ della legge (L. n. 364 del 1909, Regio Decreto n. 363 del 1913, L. n. 1089 del 1939, articolo 826, comma 2 e articoli 828 e 832 c.c.), la cui disciplina e’ rimasta invariata con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
Sono fatte salve ipotesi tassative e particolari, nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprieta’ di reperti archeologici deve fornire la relativa, rigorosa prova, dimostrando che: 1) i reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) i reperti siano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 364 del 1909.

Sentenza 7 maggio 2018, n. 19692

Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/09/2016 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del 18 ottobre 2013 del Tribunale di Roma, ha infine dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui agli articoli 81 e 110 c.p. e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 174, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo di impugnazione, deducendo violazione del Decreto Legislativo n. 42 cit., articolo 174, comma 3.
2.1. In particolare, quanto all’implicita conferma del provvedimento di confisca dei beni archeologici in sequestro, il ricorrente ha osservato che, a norma dell’articolo 240 c.p., era negato al Giudice il potere di disporre la, misura ablativa in difetto di un accertamento definitivo di responsabilita’ penale, salve le ipotesi di confisca del prezzo o del profitto del reato, circostanze in specie non ricorrenti.
Qualora invece il provvedimento, trattandosi di esportazione di beni di interesse archeologico, avesse tratto fondamento dalla norma speciale di cui al Decreto Legislativo n. 42 cit., articolo 174, comma 3, anche l’eventuale natura restitutoria di detta previsione avrebbe comportato lesione del patrimonio dell’imputato. Laddove in specie l’accertamento della causa estintiva in grado d’appello aveva impedito di prendere cognizione delle censure formulate in proposito dall’imputato avanti alla Corte territoriale, circa la natura dei beni in sequestro.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
4.1. Rappresenta principio consolidato che la confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che non riguardino la materialita’ del fatto e non interrompano il rapporto tra la res ed il reato (in ipotesi proprio di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione) (Sez. 3, n. 49438 del 04/11/2009, Zerbone, Rv. 245862).
Cio’ posto, la stessa difesa del ricorrente ha richiamato la giurisprudenza intervenuta in proposito, che ha complessivamente affermato che, ai fini dell’applicabilita’ della confisca relativa a beni di interesse storico e artistico oggetto di illecito trasferimento all’estero, prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 174, non rilevano i principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprieta’ privata. In conseguenza di cio’, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non e’ responsabile dell’illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poiche’ trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione e’ rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilita’ penale (Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Almagia’, Rv. 265047-265046).
4.2. In specie, il ricorrente si e’ doluto che in appello il Giudice si era limitato a prendere atto dell’avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza provvedere all’accertamento, sia pure incidentale, circa la natura dei beni in sequestro.
4.2.1. L’impugnazione non puo’ essere condivisa.
Come e’ stato appunto ricordato, la disciplina dei beni culturali e’ retta da una presunzione di proprieta’ statale che non crea un’ingiustificata posizione di privilegio probatorio perche’ siffatta presunzione si fonda, oltre che sull’id quod plerumque accidit anche su una “normalita’ normativa” sicche’, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova.
Pertanto, dal complesso delle disposizioni, si ricava il principio generale della proprieta’ statale delle cose d’interesse archeologico, e della eccezionalita’ delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti (cosi’, in motivazione, Sez. 3 n. 42458 cit.).
Nel caso di specie, sebbene il procedimento penale non si sia concluso con una affermazione di responsabilita’, il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a vincere la richiamata presunzione di proprieta’ statale sui beni in questione.
Al riguardo, infatti, e’ stato gia’ ricordato che sui beni culturali vige una presunzione di proprieta’ pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtu’ della legge (L. n. 364 del 1909, Regio Decreto n. 363 del 1913, L. n. 1089 del 1939, articolo 826, comma 2 e articoli 828 e 832 c.c.), la cui disciplina e’ rimasta invariata con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
Sono fatte salve ipotesi tassative e particolari, nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprieta’ di reperti archeologici deve fornire la relativa, rigorosa prova, dimostrando che: 1) i reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) i reperti siano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 364 del 1909.
Nulla al riguardo, e fermi tali presupposti in diritto, e’ stato neppure allegato dall’odierno ricorrente, che in questa sede ha affermato di avere richiesto l’accertamento della proprieta’ dei beni ma che in ogni caso, nel giudizio di appello, aveva solamente lamentato, al di la’ della preliminare questione processuale non piu’ riproposta, la propria estraneita’ al delitto di esportazione illecita. In ordine alla quale e’ lo stesso ricorrente a convenire (cfr. pag. 3 del ricorso) che le doglianze cola’ formulate non fossero probabilmente idonee a superare il regime processuale di cui all’articolo 129 c.p.p..
In sede di gravame, in ogni caso, alcunche’ era stato dedotto nei confronti della misura di sicurezza patrimoniale gia’ disposta dal Tribunale romano.
4.2.2. Ne’ rileva, infine, il riferimento all’uno ovvero all’altro articolo di legge per giustificare il provvedimento ablatorio, trattandosi in ogni caso di provvedimento obbligatorio in ragione del titolo di reato, trattandosi appunto di ipotesi in forza della quale (l’articolo 174 cit. punendo infatti chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, ecc. senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione) il giudice deve disporre la confisca delle cose, salvo che questi appartengano a persona estranea al reato.
In ordine all’estraneita’ non vi e’ alcun elemento “liquido” contrario all’accertamento di penale responsabilita’ (ne’ il ricorrente ha inteso rinunciare alla prescrizione), ancor meno il ricorrente ha dedotto quanto all’accertamento di proprieta’ dei beni, tutti risalenti al piu’ tardi all’eta’ romana classica e quindi pienamente ricadenti nel patrimonio indisponibile dello Stato; alcuna compressione appare quindi ravvisarsi nei riguardi di un, inesistente, diritto di proprieta’ privata.
5. Il ricorso si presenta quindi manifestamente infondato, per cui ne va dichiarata senz’altro l’inammissibilita’.
Tenuto altresi’ conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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