In tema di attenuanti generiche

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18209.

La massima estrapolata

In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa e’ quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso piu’ favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si e’ reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non puo’ mai essere data per scontata o per presunta, si’ da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. Al contrario, e’ proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che cio’ comporti tuttavia la stretta necessita’ della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.

Sentenza 24 aprile 2018, n. 18209

Data udienza 23 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra

 

 

Dott. VERGA Giovan – Rel. Consigliereti

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

 

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 949/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/06/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Verga Giovanna;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Picardi Antonietta che ha concluso per l’inammissibilita’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che il 14.6.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che lo aveva condannato per truffa continuata in danno della (OMISSIS).
La difesa lamenta il mancato accoglimento dell’istanza di legittimo impedimento per l’udienza del 14.6.2016 per concomitante impegno professionale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Come piu’ volte affermato da questa Corte l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da’ luogo ad assoluta impossibilita’ a comparire, ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneita’ dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Cass. N. 44299 del 2008 Rv. 241571, N. 41148 del 2010 Rv. 248905, N. 26408 del 2013 Rv. 256294, N. 19458 del 2014 Rv. 259757).
Nel caso in esame la Corte d’Appello, come risulta dal verbale della relativa udienza, ha respinto l’istanza sui presupposti, non contestati neppure in questa sede, che non erano state indicate le ragioni che rendevano essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo, che non era stata neppure rappresentata l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che potesse validamente difendere l’imputato e che comunque non erano state indicate le ragioni che impedivano la possibilita’ di nominare un sostituto.
Anche la doglianza in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ manifestamente infondata. I giudici d’appello hanno motivato il diniego sul presupposto dell’esistenza di precedenti penali.
Sul punto va anche richiamato il principio, piu’ volte stabilito da questa Corte, che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62 bis c.p., operata con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non piu’ idonea da sola a giustificarne la concessione, e’ assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.
E’ stato infatti affermato che “in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa e’ quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso piu’ favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si e’ reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non puo’ mai essere data per scontata o per presunta, si’ da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. Al contrario, e’ proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che cio’ comporti tuttavia la stretta necessita’ della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda” (cosi’, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610).
Deve comunque rilevarsi che nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la presenza di elementi di segno negativo.
Il ricorso e’ pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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