Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 aprile 2018, n. 18414.
In ordine alla sicurezza sul lavoro la responsabilità del datore può essere delegata non per intero ma con riferimento a singole aree ed a soggetti qualificati.
Sentenza 27 aprile 2018, n. 18414 Data udienza 11 aprile 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto - Presidente Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere Dott. NARDIN Maura - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI; nel procedimento a carico di: (OMISSIS), nato il (OMISSIS); avverso la sentenza del 20/01/2017 del TRIBUNALE di ASTI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EUGENIA SERRAO; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Asti, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 71, comma 1, lettera a), articolo 36, comma 2 e articolo 17, comma 1, commessi in (OMISSIS) in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed ha assolto l'imputata dal reato di cui all'articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, commesso in (OMISSIS), Frazione (OMISSIS) il (OMISSIS) con la formula "perche' il fatto non sussiste". 2. All'imputata si era contestato, in qualita' di datrice di lavoro della (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., di avere cagionato al lavoratore dipendente (OMISSIS) lesioni personali guaribili in piu' di quaranta giorni a seguito del ribaltamento della scala sulla quale stava eseguendo operazioni di pulizia in altezza nella parte esterna di una finestra dell'ufficio postale sito in (OMISSIS); si addebitava, in particolare, all'imputata di aver adibito il lavoratore alle predette operazioni mediante l'utilizzo di una scala doppia, in difetto di altra idonea attrezzatura, per colpa generica e per violazione delle seguenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro: del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 17, comma 1, lettera a) per aver effettuato una valutazione dei rischi carente in relazione all'indicazione della tipologia di trabattelli o di scale da utilizzare in relazione alle caratteristiche del sito, in relazione al programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, in relazione all'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e delle procedure di utilizzo ed istruzioni d'uso per le singole attrezzature da utilizzare; del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71, comma 2, per non aver adottato misure tecniche ed organizzative volte a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee al fine della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere; del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 36, comma 2, per non aver previsto che ciascun lavoratore ricevesse un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici ed in merito all'uso delle attrezzature di lavoro. Il Tribunale ha escluso per sussistenza del caso fortuito il nesso di causalita' tra la condotta del datore di lavoro e l'evento sulla base della deposizione del lavoratore, che ha dichiarato di essere caduto a causa di un malore; ha, inoltre, escluso la posizione di garanzia dell'imputata in quanto residente in Campania ed in assenza di elementi che deponessero nel senso dell'effettiva gestione societaria da parte della (OMISSIS), ottantenne all'epoca dei fatti, dovendosi ragionevolmente ritenere che tale gestione facesse capo alla figlia (OMISSIS). 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il Procuratore ricorrente ritiene, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, che il malore del lavoratore non possa qualificarsi come caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per la mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento. Contesta, altresi', l'esclusione della posizione di garanzia dell'imputata sul presupposto che l'effettiva gestione societaria facesse capo alla figlia, posto che in assenza di regolare delega la responsabilita' del datore di lavoro non possa essere esclusa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e' fondatamente proposto. 2. E' bene ricordare che, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilita' del datore di lavoro sussiste qualora sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, ed anche ove l'evento dannoso si verifichi a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'articolo 2087 c.c. ai fini della piu' efficace tutela dell'integrita' fisica del lavoratore (Sez. 4, n.4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiasi, Rv. 24664301; Sez. 4, n.13377 del 28/09/1999, Bassi, Rv. 21553701); con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attivita' che il lavoratore sta svolgendo (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiasi, Rv. 24664301; Sez. 4, n. 114 del 06/05/1985, dep. 1986, Smolich, Rv.17153801; Sez. 3, n. 164 del 11/11/1983, dep.1984, Anceschi, Rv. 16204401). Nel caso concreto, dunque, risulta del tutto tralasciato l'accertamento del pieno rispetto, da parte del datore di lavoro, delle misure antinfortunistiche la cui violazione, sia in termini di colpa generica che in termini di colpa specifica, era stata contestata. 3. La sentenza risulta erronea anche con riguardo alle regole che disciplinano la posizione di garanzia del datore di lavoro. 3.1. La vigente tutela penale dell'integrita' psicofisica dei lavoratori risente della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attivita' lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonche' su un modello "collaborativo" di gestione del rischio da attivita' lavorativa. Sono stati, cosi', delineati i compiti di una serie di soggetti - anche dotati di specifiche professionalita' -, nonche' degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure piu' adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attivita' d'impresa. Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l'entrata in vigore dei decreti d'ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto. Ne deriva una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito e' tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilita' penali per omissione di dovute cautele; se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di osservazione dell'evento infortunistico, ricomprendendo nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi. 3.2. E' evidente, da questa diversa prospettiva, il rilievo che assumono, innanzitutto, i compiti non delegabili di predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro. Nel caso concreto, spicca la violazione dell'obbligo di elaborare in maniera adeguata il documento di valutazione dei rischi contestata all'imputata e non specificamente negata dalla difesa. 3.3. Il Tribunale ha violato il criterio interpretativo dettato dalla Corte regolatrice, a mente del quale gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalita' ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110801; Sez. 4, n. 4350 del 16/12/2015, dep. 2016, Raccuglia, Rv. 26594701). Nel caso in esame, correttamente il Procuratore ricorrente ha puntualizzato che il Tribunale non ha fatto cenno ad alcun atto di delega, per cui anche sotto tale profilo la decisione risulta frutto di erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16 (che richiama la forma scritta e la data certa della delega). 3.4. Va aggiunto che il principio di effettivita', in base al quale assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge (Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, Rv. 25922401), non potendosi confondere la tematica della delega delle funzioni prevenzionistiche con quella del principio di effettivita', in base al quale colui che ha di fatto assunto e svolto i compiti propri del datore di lavoro rispondera' in virtu' di tale volontaria assunzione e non di una delega invalida, laddove il delegante "imperfetto" conservera' tutte le funzioni prevenzionistiche e i suoi doveri non potranno essere relegati all'obbligo di vigilanza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16 (Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 26997301; Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, in motivazione). 4. Conclusivamente la sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., comma 4. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'articolo 590 c.p. con rinvio alla Corte di Appello di Torino per il giudizio.
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