Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16893.

Va escluso l’addormentamento colposo del militare che volontariamente si sia predisposto al sonno, deponendo l’arma ed adagiandosi, essendovi lucida determinazione con atti mirati a prendere sonno.
L’incriminazione della violata consegna (collocata nel titolo 2 del c.p.m.p.) e’ diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel titolo 3 del medesimo codice; si e’ aggiunto che il reato puo’ essere commesso solo da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna e che con riguardo al contenuto di cio’ che puo’ costituire consegna, deve ritenersi che la consegna deve essere precisa, nel senso che deve “determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio”, seguendo queste linee interpretative, questa Corte di legittimita’ ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna “comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l’adempimento di un determinato servizio, al fine di regolarne le modalita’ di esecuzione, dalle quali non e’ possibile discostarsi.

Sentenza 16 aprile 2018, n. 16893
Data udienza 24 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIORDALISI DOMENICO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore;

Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore;

Il difensore presente insiste per l’accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Caporal Maggiore Capo dell’Esercito Italiano, (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza della Corte militare di appello datata 11/04/2017, che ha confermato la sentenza di assoluzione per particolare tenuita’ del fatto, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale militare di Verona del 15/11/2016, per il delitto pluriaggravato di violata consegna da parte di militare di guardia (articolo 120 c.p.p.m.p., commi 1, 2, 3, articolo 47 c.p.p.m.p., n. 2), perche’ comandato quale Capo Nucleo Servizio presso il reggimento Supporto Tattico e Logistico di (OMISSIS) dalle 23,00 dell'(OMISSIS) alle 7,00 del (OMISSIS), in orario prossimo alle ore 5,00 si adagiava su una branda e si addormentava, con le aggravanti di essere militare preposto ad un servizio armato, e di essere rivestito di grado. Con la recidiva.

Il Tribunale aveva ritenuto l’imputato non punibile, perche’ il fatto era da considerarsi di particolare tenuita’, per il limitato tempo di durata del sonno e la vicinanza del luogo del fatto dalla stanza ove l’imputato svolgeva il servizio a cancello chiuso; la Corte militare di appello invece ha argomentato la riforma della sentenza di primo grado perche’ mentre il reato di addormentamento della sentinella, previsto dall’articolo 119 c.p.m.p., e’ punibile a titolo di colpa, nel caso in cui il militare si ritira in stanza diversa da quella nella quale restano gli altri componenti la pattuglia e si stende volontariamente in una branda per addormentarsi, viene integrato il reato di violata consegna; per questo motivo la Corte di merito ha condannato il (OMISSIS) anche al pagamento delle spese del processo di appello.

2.1. Deduce il ricorrente, tramite il ricorso del 20.6.2017 dell’avv.to (OMISSIS) la violazione di legge per mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e), perche’ la Corte avrebbe ritenuto credibile solo singole parti e non tutte le dichiarazioni del teste (OMISSIS), che avrebbe svegliato dal sonno il (OMISSIS); la Corte infatti non avrebbe enunciato nemmeno le ragioni per le quali non ritiene credibili gli altri testi di accusa e i testi della difesa.

2.2. Col secondo motivo di ricorso, e’ stata dedotta l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione alle norme di cui agli articoli 118, 119, 120 c.p.m.p.; in particolare, con riferimento alle condotte punite con i reati di cui agli articoli 118, 119 e 120 c.p.m.p., l’articolo 120 citato non contemplerebbe l’ipotesi dell’addormentamento del militare, ipotesi prevista invece, dall’articolo 119 sopra richiamato, perche’ se il legislatore avesse voluto punire con tale norma tale condotta lo avrebbe fatto esplicitamente. La stessa giurisprudenza di legittimita’ citata dalla Corte di merito Sez. 1, 28/10/1985 n. 986 si riferisce esclusivamente al rapporto tra i reati di cui agli articoli 118 e 119 c.p.m.p., pertanto vi sarebbe un’erronea applicazione dell’articolo 120 c.p.m.p..

2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione alla norma di cui all’articolo 120 c.p.m.p. sull’allontanamento dal posto di guardia o di servizio per le consegne specifiche impartite, che costituiscono presupposti del reato di abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio di cui all’articolo 120 c.p.m.p..

La nozione di consegna ricevuta di cui all’articolo 120 citato indica una prescrizione doverosa e specifica in ordine alle attivita’ da svolgere, che devono descrivere le modalita’ di relativo svolgimento, senza spazi di discrezionalita’; mentre le uniche consegne che il (OMISSIS) avrebbe dovuto rispettare erano quelle comprese dal n. 1 al n. 3 dell’allegato F, inerente le consegne della guardia ingresso/nucleo controllo interno presso la caserma (OMISSIS), che costituirebbero norme assolutamente generiche inidonee a integrare il presupposto della consegna specifica richiesta dall’articolo 120 citato. Il paragrafo 6 poi distingue se i cancelli sono aperti o chiusi, sicche’ nel caso come quello in esame i cancelli essendo chiusi non verrebbe assunta la qualifica di sentinella, vertendosi solo in una forma di turno di servizio.

L’impugnata sentenza, inoltre, erroneamente considererebbe l’esistenza di un obbligo di presenza permanente nel locale di stazionamento, ben potendo rimanere all’interno del corpo di guardia ed entrare nella stanza dell’ufficiale di picchetto adiacente al locale di stazionamento, posti entrambi all’interno del corpo di guardia, in quanto l’unica consegna e’ quella di restare disponibili.

2.4 Col quarto motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) essendoci anche il travisamento della prova, in relazione alla tipologia dell’effettivo servizio svolto dal (OMISSIS), consistente nel turno di guardia anziche’ di sentinella. La sentenza avrebbe travisato la prova quando ha affermato che il (OMISSIS) svolgeva il turno di sentinella organizzato in apposito nucleo che si configura quale pattuglia mobile di protezione con poteri di sentinella.

2.5. Col quinto motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), nonche’ travisamento della prova in relazione al requisito di abbandono di posto. Le motivazioni sono analoghe a quelle del motivo precedente.

2.6. Col sesto motivo il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) nonche’ il travisamento della prova, in relazione al requisito della consegna avuta, di cui all’articolo 120 c.p.m.p.. Vi sarebbe infatti il vizio del travisamento della prova dichiarativa quando il giudice basa il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, in quanto in tal caso non si stratta di reinterpretare gli elementi di prova gia’ valutati dal giudice di merito ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso di specie, dai verbali delle udienze di escussione dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e quello di (OMISSIS) risulterebbe che i militari in turno di servizio non si fossero concessi momenti di riposo, dichiarazione che puo’ considerarsi valutazione del teste su cio’ che e’ da intendersi per riposo e non cio’ che effettivamente costituisce “periodo di riposo”; in realta’ la dichiarazione del teste non dimostra che i militari avessero consegne che vietassero il riposo, ma solamente che lo stesso teste non avesse l’abitudine di riposare durante il servizio, secondo una propria personale abitudine.

La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione, invece, che il teste (OMISSIS) ha riferito della possibilita’ di fare i turni tra coloro che dividono la stanza.

2.7. Col settimo motivo deduce il medesimo vizio del sesto, in relazione al deposito dell’arma nella rastrelliera che non costituisce come ha detto la sentenza impugnata la violazione delle consegne ricevute, perche’ la rastrelliera e’ collocata all’interno del corpo di guardia, dove si trova la stanza dell’ufficiale di picchetto, secondo la prassi in uso tra i militari che svolgono il turno di guardia.

2.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) nonche’ mancanza della motivazione e travisamento della prova, in relazione alla presunta condotta di addormentamento. La Corte avrebbe valorizzato solo la parte delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) dove lo stesso ha riferito che il (OMISSIS) russava ed e’ stato svegliato dal (OMISSIS), mentre in altra parte della deposizione testimoniale, lo stesso teste ha detto che il (OMISSIS) “si sara’ accorto” della sua presenza; dalla dichiarazione del teste (OMISSIS) si evince altresi’ che il (OMISSIS) usciva dalla stanza dell’ufficiale di picchetto senza essere svegliato di persona dal (OMISSIS) non appena sentiva dei rumori nel corpo di guardia. Prove che la Corte non avrebbe tenuto in considerazione.

2.9. Mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) mancanza e contraddittorieta’ della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della violazione delle consegne per il presunto addormentamento. Il ricorrente critica la parte della motivazione del provvedimento impugnato in cui la Corte ritiene apodittiche le affermazioni sulla possibilita’ del (OMISSIS) di sentire qualunque tipo di intervento e sarebbe intervenuto prontamente e celermente. Mancherebbe l’assunzione di qualunque prova in relazione all’assunto della Corte.

La Corte su tale punto bene avrebbe potuto disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’articolo 603 cod. proc. pen..

Infine, il ricorrente lamenta la contraddizione tra l’assunto per il quale la il (OMISSIS) si e’ attivato, perche’ destato dal movimento del Mar. (OMISSIS) e poi che “chi dorme non e’ cosciente e non ha la possibilita’ di svegliarsi da solo”.

3. Con separato ricorso del 29 giugno 2017 a firma degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), il ricorrente ripropone gli stessi motivi sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato. A questo proposito, il Collegio evidenzia che la Corte di merito ha svolto un ragionamento completo, dopo aver valutato nel complesso tutte le risultanze istruttorie, soffermandosi sui profili essenziali dell’evidente responsabilita’ del (OMISSIS), in coerenza con la costante giurisprudenza di legittimita’ formatasi sul delitto contestato. L’articolo 120 citato essendo un reato di pericolo tutela l’effettiva destinazione del soggetto al servizio comandato, obbligo che deriva direttamente dalla legge penale (Cass. 29/10/1986). La violazione di consegna infatti trova la sua ratio nella violazione dell’affidamento dell’amministrazione militare nel singolo soggetto comandato al servizio specifico, di guisa che non rileva che vi sia stata compromissione nel servizio, come il (OMISSIS) ha cercato di dimostrare. Ogni argomento speso dalla difesa si sforza di dare forza e contenuto a regole di fatto seguite dai militari nell’espletamento del servizio diverse da quelle normative e dalle consegne del turno di guardia date al militare.

L’addormentamento del militare durante tale turno e’ situazione di per se’ incompatibile col servizio di guardia svolto e, non trovando giustificazioni in situazioni di improvvisa compromissione della salute o di caso fortuito, non puo’ essere considerato in alcun modo quale contenuto di regole che deroghino a quelle ordinarie sulle modalita’ di svolgimento del servizio, essendo del tutto evidente che un servizio di guardia non possa essere svolto dormendo ne’ affidando agli altri militari i compiti gravanti su ciascuno.

Il Collegio, inoltre, condivide la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ per la quale va escluso l’addormentamento colposo del militare che volontariamente si sia predisposto al sonno, deponendo l’arma ed adagiandosi, essendovi lucida determinazione con atti mirati a prendere sonno (Cass. 28/02/1990 Parrella). E’ inoltre insegnamento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6.7.2000, che l’incriminazione della violata consegna (collocata nel titolo 2 del c.p.m.p.) e’ diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel titolo 3 del medesimo codice; si e’ aggiunto che il reato puo’ essere commesso solo da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna e che con riguardo al contenuto di cio’ che puo’ costituire consegna, deve ritenersi che la consegna deve essere precisa, nel senso che deve “determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio”, seguendo queste linee interpretative, questa Corte di legittimita’ ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna “comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l’adempimento di un determinato servizio, al fine di regolarne le modalita’ di esecuzione, dalle quali non e’ possibile discostarsi” (Sez. 1, 11.7.2007, n. 30693). Nel caso di specie la consegna era sufficientemente precisa, per come ha evidenziato la Corte di merito perche’ e’ prescritto che quando i cancelli sono chiusi, il personale di guardia deve essere prontamente disponibile all’interno del Corpo di guardia e che il servizio svolto e’ armato con l’arma recata al seguito, sicche’ gia’ il lasciare l’arma nella rastrelliera e uscire dalla stanza dove essa e’ posta costituisce chiara violazione di tale prescrizione.

L’addormentamento volontario, poi, costituendo condotta incompatibile con qualunque servizio da svolgersi in orari prestabiliti, a maggior ragione e’ incompatibile con un servizio di guardia che presuppone un’attenzione vigile continuativa del militare alle aree da sorvegliare; siano esse interne o esterne ad ambienti militari. Pertanto, perdono di rilevanza e non possono svolgere alcun rilievo le critiche del ricorrente alle modalita’ di valutare le prove assunte nel corso dell’istruttoria, perche’ tutte rivolte semmai a dosare la misura della violazione, ma inidonee di per se’ a giustificare la condotta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *