Poiche’ l’omicidio preterintenzionale si differenzia da quello volontario essenzialmente sotto il profilo dell’elemento soggettivo, facendo difetto, nel primo, la volonta’ omicida non solo sotto la forma del dolo diretto, ma anche sotto quella del dolo indiretto, eventuale o alternativo

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 13 aprile 2018, n. 16529.

Poiche’ l’omicidio preterintenzionale si differenzia da quello volontario essenzialmente sotto il profilo dell’elemento soggettivo, facendo difetto, nel primo, la volonta’ omicida non solo sotto la forma del dolo diretto, ma anche sotto quella del dolo indiretto, eventuale o alternativo, ne consegue che va necessariamente definito come omicidio volontario e non preterintenzionale quello nel quale la condotta dell’agente sia stata tale da dimostrare, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione anche della sola eventualita’ che da detta condotta potesse derivare la morte del soggetto passivo.

Sentenza 13 aprile 2018, n. 16529
Data udienza 13 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE STEFANO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANIELLO ROBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avvocato (OMISSIS) che conclude per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’assise d’appello di Brescia ha confermato la sentenza, pronunciata all’esito del giudizio abbreviato in data 18 dicembre 2015 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con la quale (OMISSIS) e’ stato dichiarato responsabile dell’omicidio, aggravato dai motivi abietti e futili, commesso in danno di (OMISSIS) (articolo 575 c.p., articolo 577 c.p., comma 1, n. 4, articolo 61 c.p., comma 1, n. 1) mediante l’esplosione di numerosi colpi di pistola all’indirizzo del veicolo sul quale il medesimo si trovava tanto che veniva attinto al cranio da uno di essi.

1.1. Sulla base della ricostruzione del fatto concordemente operata dai giudici di merito e non contestata dal ricorrente, l’imputato nel cuore della notte del (OMISSIS) ha esploso in rapida successione sette colpi di arma da fuoco con il proprio revolver (pistola a tamburo) cal. 357 Magnum indirizzati verso due camper dove alloggiava la numerosa famiglia (OMISSIS), sicche’ uno di questi colpiva alla testa la vittima mentre dormiva all’interno del camper Elnagh in compagnia della moglie e di nove figli, mentre gli altri sei colpi attingevano il camper Mercedes all’interno del quale dormiva il figlio maggiore della vittima e la convivente di questi, rimasti fortunatamente illesi.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l’imputato, compiuto il fatto per fastidio o ritorsione verso il gruppo di rom che si era installato da qualche giorno nel campo ove si sono svolti i fatti – lasciando sul terreno rifiuti e altre immondizie e creando disagio con comportamenti inurbani verso altri cittadini -, si e’ immediatamente allontanato e ha occultato l’arma del delitto che, infatti, non e’ stata rinvenuta in occasione della perquisizione domiciliare effettuata qualche giorno dopo i fatti, tant’e’ che l’arma e’ stata ritrovata unicamente grazie alle precise indicazioni rese dall’imputato solo dopo avere deciso di collaborare per la ricostruzione dei fatti.

2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando:

– il vizio della motivazione con riguardo al dolo omicida e alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua dell’omicidio volontario anziche’ dell’omicidio preterintenzionale, evidenziando la mancanza di volonta’ di ferire, risultando irrilevante la consapevolezza in capo all’imputato della presenza di persone all’interno dei camper oggetto dei colpi di pistola, della direzione verso il basso dei colpi esplosi peraltro a significativa distanza dai bersagli, dell’assenza di movente, della convinzione radicatasi nella mente dell’imputato che il camper ove si trovava la vittima fosse in realta’ disabitato, dal comportamento tenuto dopo il fatto dall’imputato il quale non ha cercato di alterare o nascondere le tracce con cio’ dimostrando di essere intimamente convinto di non avere colpito nessuno, mancando in particolare la prova della concreta prevedibilita’ delle conseguenze derivanti dall’esplosione dei colpi (primo motivo);

– la violazione di legge, in relazione all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, non avendo la Corte riconosciuto l’attenuante pur in presenza di un accordo con i familiari della vittima per risarcire il danno subito, dovendosi valorizzare il contenuto soggettivo dell’attenuante e non l’integrale ed effettivo risarcimento del danno patrimoniale (secondo motivo);

– la violazione di legge, in relazione all’articolo 133 cod. pen., con riguardo alla determinazione della pena (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

1.1. E’ opportuno premettere cio’ che i giudici di merito hanno evidenziato con riguardo alla ricostruzione degli accadimenti materiali operata in forza di convergenti elementi costituiti dalle dichiarazioni testimoniali, dalle ammissioni dell’imputato, dai rilievi tecnico scientifici eseguiti dalla polizia giudiziaria.

Si tratta dei seguenti elementi:

– l’imputato era a conoscenza che i due camper erano abitati da numerose persone che ivi dormivano, come risulta dalle stesse dichiarazioni dell’imputato rese in occasione della convalida del fermo e dalle dichiarazioni degli amici del ricorrente con riguardo alla appropriazione di alcuni sgabelli in legno da parte dei figli piu’ piccoli della vittima, circostanza questa che aveva provocato il disappunto dell’imputato, come lo stesso ha candidamente ammesso nel corso dell’interrogatorio davanti al Pubblico ministero allorquando ebbe a dichiarare “avevo deciso di spaventare queste persone la sera prima, solo che non ero in grado di individuare quante persone fossero a bordo. Credevo che il grosso delle persone dovesse essere nel camper piu’ grande”;

– l’imputato ha esploso in direzione dei camper tutti i sette colpi contenuti nel revolver in suo possesso i quali hanno colpito in vari punti i bersagli che l’imputato aveva individuato fin dalla sera precedente al fatto, determinandosi poi a portare con se’ l’arma la sera di carnevale, nascondendola all’interno della propria autovettura per poi riprenderla alla fine della festa per compiere l’attentato;

– i colpi sono stati esplosi a una distanza non superiore a 17 metri, come riferito dallo stesso imputato (“vado la’ e gli sparo, almeno prendono lo spavento e capiscono che qua non e’ zona di venire ad accamparsi… Solo che proprio in quel momento veniva giu’ un’acqua della Madonna, c’era buio… Erano messi piu’ bassi in confronto di quando ho sparato, io ho cercato di sparare a basso, detto gli piglio una gomma e li, o che i colpi hanno rimbalzato, il bello che un colpo e’ andato a finire proprio… Quello che ho preso neanche pensavo che era nel camper… E’ il piu’ grosso il primo camper dove e’ morto il tipo, sporgeva in confronto del camper che ho tirato io, quello piu’ piccolo… Davanti ci avevo la visuale del primo camper piu’ piccolo, il secondo quello piu’ grosso era quasi tutto coperto, erano parcheggiati quello piu’ piccolo qua e quello piu’ grosso qua, solo che quello piu’ grosso sporgeva leggermente un 30, 40 cm”; domanda: “a che distanza era il camper-“; risposta: “guardi tra i 17 e i 20 metri”), e come confermato dagli accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria;

– sono stati esplosi ben sette colpi tutti indirizzati alla sagoma dei camper in quanto l’altezza da terra varia da cm 72 a cm 137, essendo stati esplosi colpi con un’angolazione della canna quasi orizzontale, con piccole oscillazioni (dall’alto verso il basso; dal basso verso l’alto) nell’ambito di una forchetta tra 2 e 9 di inclinazione;

– non sono stati rilevati segni di rimbalzo;

– l’utilizzo di un’arma tipo revolver non e’ casuale in quanto, a differenza delle altre armi possedute dall’imputato, ha la caratteristica di non lasciare a terra i bossoli dei colpi esplosi che avrebbero potuto essere utilizzati per individuare esattamente il luogo di sparo.

2. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile poiche’ non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, i cui punti salienti sono stati sopra richiamati, in ordine alla ricostruzione degli accadimenti materiali che hanno portato i giudici di merito a escludere qualunque ipotesi alternativa all’omicidio volontario, quantomeno caratterizzato dal dolo eventuale.

I giudici di merito hanno correttamente qualificato il fatto come omicidio volontario, evidenziando che la volonta’ di esplodere numerosi colpi di arma da fuoco all’indirizzo di veicoli, che l’imputato sapeva essere abitati da numerose persone, indipendentemente dalla dichiarata finalita’ intimidatoria, caratterizza ex se il dolo del delitto di omicidio, anche in considerazione:

– delle caratteristiche di particolare offensivita’ dell’arma impiegata;

– della preordinazione dell’azione;

– della ripetizione dei colpi;

– dell’uso di un’arma di tipo revolver caratterizzata dal mancato rilascio dei bossoli esplosi tale per cui risulta impossibile individuare il luogo esatto da cui sono stati esplosi i colpi;

– delle abilita’ tecniche dell’imputato, persona addestrata al tiro in quanto fanatico delle armi e in possesso della licenza per il tiro sportivo, che, qualora avesse effettivamente voluto colpire le gomme dei veicoli, non avrebbe di certo sbagliato mira in sette occasioni su sette.

2.1. Il motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza per non avere qualificato il fatto alla stregua dell’omicidio preterintenzionale e’ inammissibile poiche’ si basa su un’ipotesi ricostruttiva alternativa che non ha trovato alcun riscontro nel corso del processo.

In ogni caso, correttamente e del tutto plausibilmente e’ stata ritenuta la sussistenza di dolo, quantomeno eventuale, in ordine all’evento effettivamente prodotto, alla luce delle modalita’ organizzative dell’agguato, delle armi usate, delle caratteristiche personali dello sparatore, sicche’ non vi e’ spazio alcuno per la configurabilita’ dell’ipotesi alternativa sostenuta.

Peraltro, sul punto, e’ sufficiente richiamare la distinzione tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale incentrata sull’elemento psicologico, tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992, De Pasquale, Rv. 189871: “poiche’ l’omicidio preterintenzionale si differenzia da quello volontario essenzialmente sotto il profilo dell’elemento soggettivo, facendo difetto, nel primo, la volonta’ omicida non solo sotto la forma del dolo diretto, ma anche sotto quella del dolo indiretto, eventuale o alternativo, ne consegue che va necessariamente definito come omicidio volontario e non preterintenzionale quello nel quale la condotta dell’agente sia stata tale da dimostrare, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione anche della sola eventualita’ che da detta condotta potesse derivare la morte del soggetto passivo”), apparendo adeguatamente dimostrata, in forza della descritta condotta, la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.

2.2. I giudici di secondo grado, in cio’ parzialmente distaccandosi dalle valutazioni compiute nel primo grado di giudizio, hanno qualificato l’elemento psicologico alla stregua del dolo diretto di tipo alternativo o, quanto meno, eventuale, stigmatizzando la preordinazione della azione, non certo improvvisata, ma deliberata gia’ il giorno precedente con il prelevamento dell’arma, il suo occultamento all’interno dell’autovettura dell’imputato durante la sera in cui lo stesso partecipava una festa in maschera, il successivo definitivo prelievo del revolver con il quale l’imputato, recatosi a piedi alle ore 2,30 a.m. nella isolata zona dove si trovavano parcheggiati i camper, faceva ripetutamente fuoco.

Ad avviso del Collegio, tenuto conto che il diverso grado del dolo non ha avuto conseguenze dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, la qualificazione operata dal giudice d’appello, che appare francamente piu’ aderente all’episodio cosi’ come sopra ricostruito, risulta del tutto immune da censure perche’ ampiamente e logicamente motivata, sicche’ le generiche censure attinenti all’elemento psicologico risultano inammissibili anche perche’ si basano su una diversa ricostruzione del fatto che muove da critiche assertive concernenti la localizzazione e la distanza del luogo di sparo che, come detto, risultano smentite dalle stesse dichiarazioni dell’imputato.

D’altra parte, sempre con riguardo all’elemento psicologico, i giudici di merito hanno valorizzato l’esistenza di un preciso movente criminoso caratterizzato dall’intima avversione provata dall’imputato verso i nomadi e verso gli extracomunitari, intesi come categoria a se’, tanto che lo stesso aveva varie volte manifestato un vero e proprio intento selettivo e discriminatorio, come correttamente evidenziato dai giudici di merito mediante il richiamo alle espressioni utilizzate dall’imputato sul proprio profilo Facebook, oltre che dai commenti degli amici e conoscenti dell’imputato i quali, dopo avere appreso delle accuse mosse a suo carico, hanno ribadito l’esistenza di sentimenti di odio verso i rom o gli “zingari”, senza, infine, dimenticare che e’ lo stesso imputato ad avere ammesso di aver esploso i colpi per fare scappare í nomadi che peraltro non conosceva e con i quali non aveva avuto niente a che fare.

2.3. Sotto tale profilo, quindi, risulta del tutto immune da critiche la motivazione della sentenza che ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante dei motivi abietti e futili, essendo stata correttamente valutata alla stregua di un mero pretesto, utilizzato dall’imputato per dare libero sfogo ai propri impulsi violenti, la condotta inurbana tenuta, peraltro non nei confronti dell’imputato, dai figli minori della vittima.

3. E’ infondato il motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, avendo l’imputato provveduto a devolvere agli eredi della vittima la somma di Euro 250.000 circa, poiche’, come correttamente affermato dai giudici di merito, sul punto non contraddetti dal ricorso, si tratta di una somma non sufficiente a ristorare integralmente il danno derivante dalla morte di un soggetto, appena cinquantenne, sposato e padre di dieci figli di cui sei minorenni.

3.1. In merito al sindacato sull’eventuale accordo intercorso tra le parti, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che “ai fini della configurabilita’ della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruita’ e’ rimessa al giudice, che puo’ anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti” (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714).

D’altra parte, si e’ anche affermato che “l’integralita’ del risarcimento, richiesta per il riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno, non e’ esclusa dall’esistenza di un accordo transattivo” (Sez. 1, n. 5767 del 08/01/2010, Scotuzzi, Rv. 246564).

3.2. Con riguardo alla entita’ del risarcimento, il Collegio ritiene utile richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale “ai fini della configurabilita’ della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale, a nulla valendo le condizioni patrimoniali non abbienti dell’imputato” (Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017, S., Rv. 270211).

3.3. Il presupposto del conseguimento dell’attenuante e’ l’oggettiva esaustivita’ della riparazione e non, invece, una soggettiva intenzione di risarcire che non abbia potuto riflettersi in un risarcimento reale e integrale.

Non coglie nel segno il ricorso che sostiene l’applicazione soggettiva dell’attenuante in discorso, perche’ “l’attenuante del risarcimento del danno, per beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, e’ soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell’articolo 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicche’ nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima all’integralita’ della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo” (Sez. 2, n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv. 246673).

4. E’ inammissibile, poiche’ generico, il motivo di ricorso che riguarda il trattamento sanzionatorio in quanto i giudici di merito, che hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valorizzando in proposito sia la confessione sia il parziale risarcimento del danno (Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013, Vinetti, Rv. 256134), hanno ampiamente e coerentemente valorizzato i numerosi elementi di fatto idonei a qualificare la gravita’ del fatto e l’intensita’ dell’elemento psicologico.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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