Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8495.
L’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, si sensi della L. Fall., articolo 66, comma 2, nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l’esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal fallito che e’ all’origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d’inefficacia di tale atto, e’ una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l’accertamento della mala fede del sub-acquirente consistente nella consapevolezza della revocabilita’, ai sensi della L. Fall., articolo 67, del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito a nulla rilevando che la sentenza dichiarativa di fallimento o la domanda revocatoria del curatore siano state trascritte prima o dopo l’atto stipulato dai terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito.
Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8495
Data udienza 15 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annnamaria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18460/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore, domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5475/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
1. – Con sentenza del 5 novembre 2012 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) S.r.l., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l., contro la sentenza con cui il Tribunale di Roma, per quanto rileva, aveva dichiarato l’inefficacia nei riguardi del Fallimento, ai sensi del combinato disposto della L. Fall., articolo 66 e dell’articolo 2901 c.c., dell’atto di compravendita, stipulato il 6 aprile 2001, di un immobile situato in (OMISSIS), immobile che (OMISSIS) S.r.l. aveva acquistato da (OMISSIS) S.r.l., che lo aveva a propria volta acquistato, con atto del 2 dicembre 1999, dalla societa’ in bonis, che lo aveva acquistato da (OMISSIS) S.r.l. nel 1994.
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto:
-) che il Tribunale avesse correttamente giudicato provata la conoscenza da parte di (OMISSIS) S.r.l. della revocabilita’ del trasferimento dell’immobile da (OMISSIS) S.r.l. a (OMISSIS) S.r.l.;
-) che, difatti, soci di (OMISSIS) S.r.l. erano i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo amministratore della societa’ ed altresi’ procuratore di (OMISSIS) S.r.l., sicche’ doveva ritenersi fosse a conoscenza sia del reale valore dell’immobile acquistato da quest’ultima societa’ nel 1994 da (OMISSIS) S.r.l., sia che l’atto di acquisto del 2 dicembre 1999 (quello con cui (OMISSIS) S.r.l. aveva acquistato da (OMISSIS) S.r.l.) evidenziava un prezzo di acquisto inferiore rispetto a quello effettivo di mercato, sia delle condizioni patrimoniali della societa’ alla data del 2 dicembre 1999;
-) che, d’altro canto, (OMISSIS) era socia in altra societa’ di (OMISSIS), la quale aveva partecipato in veste di procuratrice dell’alienante all’atto di acquisto dell’immobile da parte di (OMISSIS) S.r.l., societa’ nell’occasione rappresentata da suo padre (OMISSIS), di guisa che anche la (OMISSIS) era presumibilmente venuta a conoscenza del prezzo al quale (OMISSIS) S.r.l. aveva acquistato il bene nonche’ del contesto in cui la stessa si era risolta a rivenderlo;
-) che i soci di (OMISSIS) S.r.l. potevano avvedersi del collegamento tra (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l., amministrate dalla medesima persona fisica e dedite allo svolgimento della medesima attivita’, e, cosi’, della finalita’ dell’alienazione diretta a conservare il bene nel patrimonio di una societa’ collegata all’alienante in difficolta’ patrimoniale;
-) che la teste (OMISSIS), della cui attendibilita’ non v’era ragione di dubitare, aveva riferito circostanze tali da evidenziare il collegamento tra (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l. nonche’ tra quest’ultima e (OMISSIS) S.r.l.;
-) che in definitiva doveva presumersi che (OMISSIS) S.r.l., attraverso entrambi i suoi soci, fosse in mala fede al momento dell’acquisto dell’immobile in data 6 aprile 2001, essendo a conoscenza di circostanze dalle quali emergeva il fine di pregiudicare le ragioni dei creditori dell’alienante insolvente;
-) che la prova contraria articolata da (OMISSIS) S.r.I., in quanto volta genericamente a dimostrare che non fossero vere le circostanze capitolate dal Fallimento era irrilevante poiche’ non accompagnata da alcuna circostanza a conforto, esplicazione e chiarimento della prova stessa, potendo semmai rilevare la prova contraria diretta, volta cioe’ a contrastare la prova di controparte tramite la capitolazione di circostanze intrinsecamente tali da sconfessare la prova avversaria;
-) che infine non potesse dubitarsi dell’incongruita’ del prezzo di acquisto pattuito con l’atto del 6 aprile 2001, come sembrava voler adombrare l’appellante.
2. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per quattro motivi.
Il Fallimento ha resistito con controricorso mentre (OMISSIS) S.r.l. non ha svolto difese.
considerato che:
3. – Il ricorso contiene quattro motivi.
3.1. – Il primo motivo e’ rubricato: “Violazione dell’articolo 2727 c.c. e, quindi, della L. Fall., articolo 66 e articolo 2901 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, censurando la sentenza impugnata perche’ il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avrebbero violato le regole del ragionamento presuntivo, poiche’, lungi dal giudicare provato il fatto da dimostrare, ossia la sussistenza dei presupposti per la revocatoria, a partire da circostanze certe, aveva valorizzato mere presunzioni.
3.2. – Il secondo motivo e’ rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, censurando la sentenza impugnata per non aver considerato che con l’atto del 6 aprile 2001 (OMISSIS) S.r.l. aveva venduto a (OMISSIS) S.r.l. due immobili, uno dei quali sottoposto ad esecuzione forzata immobiliare, poi effettivamente oggetto di vendita forzata, circostanza, questa, tale da escludere la malafede di (OMISSIS) S.r.l., che era stata anzi truffata da (OMISSIS) S.r.l., attesa l’indisponibilita’ del bene venduto.
3.3. – Il terzo motivo e’ rubricato: “Violazione degli articoli 183 e 184 c.p.c., articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, censurando la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto l’irrilevanza della prova contraria articolata dalla societa’ nel giudizio di primo grado.
3.4. – Il quarto motivo e’ rubricato: “Violazione della L. Fall., articolo 66 e articolo 2901 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, e, comunque, omessa valutazione di fatto controverso in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, censurando la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che la congruita’ del prezzo pagato non potesse desumersi da quello praticato nel quadro di altre vendite di immobili consimili avvenuta nel corso di esecuzioni immobiliari.
ritenuto che:
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – Il primo motivo va respinto.
Occorre premettere che l’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, si sensi della L. Fall., articolo 66, comma 2, nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l’esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal fallito che e’ all’origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d’inefficacia di tale atto, e’ una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l’accertamento della mala fede del sub-acquirente consistente nella consapevolezza della revocabilita’, ai sensi della L. Fall., articolo 67, del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito a nulla rilevando che la sentenza dichiarativa di fallimento o la domanda revocatoria del curatore siano state trascritte prima o dopo l’atto stipulato dai terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito (Cass. 28 agosto 2004, n. 17214; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27230; Cass. 5 novembre 2010, n. 22550).
Cio’ detto, versandosi in ipotesi di revocatoria ordinaria, vale in proposito il principio secondo cui la prova del requisito soggettivo in proposito richiesto puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato (Cass. 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass. 22 marzo 2016, n. 5618). Principio, quello menzionato, che si inquadra nell’ampio orientamento, condiviso dal Collegio, seppur non del tutto univoco, secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimita’, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimita’ essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219).
Naturalmente, essendo stata pronunciata la sentenza impugnata in data 5 novembre 2012, trova applicazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo attualmente vigente, sicche’ il sindacato motivazionale e’ circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti: nel caso in esame, dunque, dopo aver osservato che la censura e’ stata proposta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, resta da aggiungere che, anche a volerla riguardare sotto l’angolo visuale del n. 5 (dal momento che il motivo va considerato nella sua sostanza, indipendentemente dall’individuazione, eventualmente errata, del numero di cui all’articolo 360 c.p.c.: Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931), la ricorrente, nello svolgimento della censura, non ha dedotto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo, ma ha inammissibilmente sollecitato la riconsiderazione del materiale istruttorio gia’ governato dal giudice di merito e posto a fondamento dell’accertata sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata.
4.2. – Il secondo motivo va respinto.
Secondo la societa’ ricorrente il fatto decisivo non esaminato, dedotto nel contesto della doglianza, consisterebbe nella circostanza dell’alienazione da (OMISSIS) S.r.l. a (OMISSIS) S.r.l., oltre all’immobile oggetto del contendere, di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata, e come tale indisponibile.
Ma e’ evidente l’errore giuridico concernente l’asserita indisponibilita’ del bene, perche’ la sottoposizione dell’immobile ad esecuzione forzata non lo rende affatto indisponibile, bensi’ rende inefficace il trasferimento nei riguardi del creditore pignorante, ex articolo 2913 c.c., sicche’ la vendita dell’immobile pignorato possiede, per i fini che qui non rilevano, un carattere di per se’ del tutto neutro, non implicando affatto che (OMISSIS) S.r.l. fosse stata “truffata” da (OMISSIS) S.r.l. e tantomeno che non avesse consapevolezza della revocabilita’, ai sensi della L. Fall., articolo 67, del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito.
4.3. – Il terzo motivo e’ inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la censura contenuta nel ricorso per Cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale e’ inammissibile se il ricorrente non provveda a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali gli stessi sarebbero qualificati a testimoniare, trattandosi di elementi necessari a valutare la decisivita’ del mezzo istruttorio richiesto (Cass. 9 novembre 2011, n. 23348; Cass. 23 aprile 2010, n. 9748; Cass. 23 settembre 2004, n. 19138).
Nel caso in esame e’ assorbente del rilievo che manca l’indicazione dei testi.
4.4. – Il quarto motivo e’ inammissibile.
E’ agevole difatti osservare che non si versa in ipotesi di omessa considerazione di un fatto, come richiesto dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, dal momento che la Corte d’appello ha viceversa espressamente considerato le vendite forzate di immobili consimili ed ha insindacabilmente ritenuto che il prezzo realizzato in tale sede non fosse indicativo del prezzo corrente di mercato.
Anche in questo caso e’ dunque inammissibilmente chiesto alla Corte di cassazione il riesame del fatto, insindacabilmente rimesso al giudice di merito.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto per legge, dichiarando, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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