Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 4 aprile 2018, n. 14960.
E’ configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l’impunita’. Tale nozione di “immediatezza” e’ stata estensivamente interpretata fino a ritenere che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicche’, per la configurazione del reato, non e’ richiesta la contestualita’ temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attivita’ intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'”unitarieta’ dell’azione” volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunita’.
Sentenza 4 aprile 2018, n. 14960
Data udienza 15 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/01/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ANGELILLIS CIRO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al pubblico ministero per competenza.
Il difensore presente avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi e chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia decidendo sull’appello proposto dal pubblico ministero ribaltava la sentenza di primo grado, che aveva assolto la (OMISSIS) dal reato di furto aggravato (abiti sottratti da un cassonetto per la raccolta di vestiti usati), condannava la stessa per il fatto contestato, qualificandolo come rapina impropria; confermava inoltre la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale che veniva ritenuto avvinto a quello di rapina impropria dal vincolo della continuazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. vizio di legge: la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per decorso del termine di prescrizione i reati come originariamente qualificati (furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale), che sarebbe interamente decorso alla data della sentenza impugnata;
2.2. vizio di legge: la qualificazione del fatto nella piu’ grave fattispecie prevista dall’articolo 628 c.p. avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 521 bis c.p.p. dato che il reato nella nuova qualificazione richiedeva la celebrazione dell’udienza preliminare, che non si era svolta;
2.3. vizio di legge e di motivazione: le emergenze processuali raccolte sarebbero incompatibili con la qualificazione giuridica assegnata al fatto in appello, dato non vi sarebbe connessione tra la condotta violenta e l’appropriazione; si deduceva inoltre che avrebbe dovuto essere considerata la possibilita’ di inquadrare il fatto come tentata rapina impropria ed avrebbe dovuto essere assorbita in tale fattispecie la contestazione relativa al reato di resistenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed assorbe gli altri motivi.
1.1. Il collegio ribadisce che e’ configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l’impunita’ (Cass. sez. 5, n. 12597 del 30/11/2016 – dep. 15/03/2017, P.G. in proc. Migliaccio, Rv. 269477). Tale nozione di “immediatezza” e’ stata estensivamente interpretata fino a ritenere che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicche’, per la configurazione del reato, non e’ richiesta la contestualita’ temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attivita’ intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'”unitarieta’ dell’azione” volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunita’ (Cass. Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013 – dep. 25/10/2013, Mitrovic e altri, Rv. 257310).
Nel caso di specie quello che difetta e’ proprio l'”unitarieta’ dell’azione” in quanto la condotta di appropriazione degli abiti trafugati dal cassonetto per la raccolta degli indumenti usati risulta non collegata alla successiva azione violenta che scaturisce, secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza impugnata (pag. 2), non dalla volonta’ di appropriarsi dei vestiti, ma piuttosto dalla riluttanza dell’imputata a seguire gli agenti per effettuare le procedure di identificazione; peraltro gli agenti erano non per sventare il furto, ma piuttosto per soccorrere la bambina che accompagnava la (OMISSIS) e che si trovava all’interno del cassonetto.
Tale frazionamento sia materiale che psicologico della condotta non consente di rinvenire tra l’azione violenta e l’impossessamento degli abiti usati il nesso necessario per configurare la rapina impropria.
Il fatto pertanto deve essere nuovamente qualificato come furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 c.p., n. 7) essendo corretta la originaria qualificazione assegnata alla condotta dal pubblico ministero.
1.2. Tanto premesso deve rilevarsi che all’epoca della pronuncia della sentenza di appello, ovvero alla data del 15 gennaio 2015, risultava decorso il termine massimo di prescrizione per il reati come originariamente contestati (ovvero furto aggravato e resistenza), essendo lo stesso irrimediabilmente spirato il 23 novembre 2013.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche’ i reati sono estinti per decorso del termine massimo dÃÆ’ prescrizione.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ritenuto in sentenza come rapina impropria ai sensi dell’articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 7 annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.
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