Il piano per la liquidazione del patrimonio presentato in Tribunale dal debitore a seguito dell’avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento senza avere allegato la relazione dell’Occ (Organismo di composizione della crisi) deve essere rigettato. Intanto la sua mancanza impedisce al giudice la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore. Poi, se a seguito di reclamo del debitore il giudizio di incompletezza viene confermato dal Tribunale con decreto, il successivo ricorso in opposizione ante la Cassazione è inammissibile in quanto la decisione non è comunque intervenuta nel contraddittorio delle parti con riferimento a diritti soggettivi.
Ordinanza 1 marzo 2018, n. 4786
Data udienza 12 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rapp. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio di questi in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), O.C.C, nominato nella procedura n. R.G. 147/2016 – Trib. Milano;
– intimato –
per la cassazione del decreto Trib. Milano 25.10.2016, in R.G. 147/2016;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. (OMISSIS) impugna il decreto Trib. Milano 25.10.2016, in R.G. 147/2016, con cui e’ stato rigettato il suo reclamo proposto avverso il decreto dello stesso ufficio 15.9.2016 di inammissibilita’ della domanda di liquidazione gia’ depositata dalla debitrice L. n. 3 del 2012, ex articolo l4 ter, tramite OCC (del quale in un primo tempo aveva chiesto la designazione ai fini di fruire della procedura dedicata al sovraindebitamento) e ritenuta carente di documentazione essenziale e di sottoscrizione autenticata;
segue pagina successiva in calce all’articolo
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