Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6742. La nomina dell’amministratore giudiziario e presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attivita’ aziendale

La nomina dell’amministratore giudiziario e presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attivita’ aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 47.

Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6742
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) srl;
(OMISSIS) srl;
avverso l’ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 18.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell’Aquila emetteva decreto di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. e Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilita’ della (OMISSIS) srl e della (OMISSIS) srl fino alla concorrenza della somma di Euro 2.976.372,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25 undecies, comma 2, lettera b) nn. 2 e 3, lettera f).
Con ordinanza del 2.5.2017, il Tribunale di Chieti rigettava l’appello proposto nell’interesse della (OMISSIS) srl e della (OMISSIS) srl avverso il provvedimento del 29.3.2017 del Tribunale di Chieti che, pronunciando su istanza ex Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 53, comma 1 bis di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, aveva autorizzato l’utilizzo dei soli beni aziendali e rigettato la richiesta di autorizzazione all’utilizzazione della liquidita’ esistente sul conto corrente n. (OMISSIS) acceso presso la (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) srl, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione o errata applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 15, 47, 52 e 53 e dell’articolo 322 bis c.p.p..
Argomentano che la decisione del Tribunale sarebbe erronea, in quanto il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 53 non prevede la possibilita’ di utilizzo limitato solo ad alcuni beni aziendali e, pertanto, una volta emesso un provvedimento positivo esso deve riguardare tutti i beni sottoposti a sequestro per equivalente, al fine di garantire la continuita’ dello sviluppo aziendale, la capacita’ di produrre reddito e di mantenere l’occupazione; inoltre, il Tribunale del riesame errava nel ritenere necessaria la previa nomina di un custode amministratore giudiziario, trattandosi di figura facoltativa; il custode amministratore giudiziario poteva, comunque essere nominato, ove ritenuto necessario, anche dal Collegio cautelare, competente quale Giudice che procedeva.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.

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