Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2410. E’ legittima la decisione di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine, quando l’interessato non deduca circostanze specifiche ostative della conoscenza effettiva del provvedimento

E’ legittima la decisione di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine, quando l’interessato non deduca circostanze specifiche ostative della conoscenza effettiva del provvedimento, restando cosi’ precluso l’accertamento da parte del giudice.

Ai doveri di accertamento del giudice corrispondono i necessari oneri di allegazione dell’istante e che l’obbligo in capo al giudice di verificare l’effettivita’ della conoscenza dell’atto, sussiste non gia’ indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualita’ della notifica, non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza da parte del destinatario.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2410
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 14/02/2017 del TRIBUNALE di LARINO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;

lette le conclusioni del PG Dr. Piero Gaeta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14.02.2017 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Larino ha, per quanto qui rileva, rigettato l’istanza di restituzione in termini, proposta dall’imputato (OMISSIS), per l’opposizione a decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile in data 04.03.2015, con notifica avvenuta presso la sua residenza dell’epoca e perfezionatasi per compiuta giacenza, in quanto l’atto non veniva mai ritirato.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento.

2.1. Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce il vizio di motivazione in cui il provvedimento sarebbe incorso, sul rilievo che il GIP, erroneamente valutando il contenuto dell’istanza di rimessione in termini, avrebbe omesso di considerare come, “sia pure molto sinteticamente”, l’imputato avesse allegato la variazione dell’indirizzo di residenza quale motivo dell’omesso ritiro del plico, deducendo) altresi’) che l’ufficio comunale non aveva aggiornato tempestivamente la variazione di residenza (dal comune di Noicattero a quello di Bari), nonostante l’interessato lo avesse chiesto.

Il giudicante, pertanto, avrebbe reso una motivazione inadeguata, sottovalutando la possibilita’ di considerare la variazione di residenza quale fatto idoneo ad incidere sull’effettiva conoscenza del decreto penale di condanna.

Inoltre, la motivazione dell’ordinanza sarebbe contraddittoria in quanto in contrasto con altra parte del corpo del provvedimento ove, riportandosi alcuni orientamenti giurisprudenziali, si afferma la non idoneita’ della notifica per compiuta giacenza a produrre effettiva conoscenza in capo al destinatario dell’atto.

2.1.- Con il secondo motivo la difesa rileva la violazione di legge in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata, in relazione all’articolo 175 c.p.p., comma 2, sul rilievo che il giudice non avrebbe correttamente interpretato il concetto di effettiva conoscenza e non avrebbe, altresi’, giustamente valutato l’idoneita’ della notifica per compiuta giacenza. La nozione di effettiva conoscenza, infatti, implica che il destinatario abbia sicura consapevolezza dell’esistenza dell’atto e la precisa cognizione dei suoi estremi.

Ne’ la comunicazione dell’atto al difensore d’ufficio, ne’ quella per compiuta giacenza, pur astrattamente determinando una notifica, non consentono al destinatario di pervenire alla conoscenza dell’atto scaturente esclusivamente in seguito alla consegna personale.

Nel caso di specie, nella prospettazione difensiva, la notifica gia’ irregolare in quanto perfezionata per compiuta giacenza, sarebbe, altresi’, viziata dal fatto che l’interessato non risultava assistito dal difensore, ne’ aveva eletto domicilio, risultando quindi erronea la conclusione del giudice di merito nell’individuare nell’inerzia nel ritiro del plico postale un fatto non superabile con il rimedio della restituzione in termini, tenendo conto anche della specialita’ del procedimento di decreto penale di condanna che, potendo concludersi in assenza di contraddittorio, e’ caratterizzato da maggiori garanzie riguardo alla conoscenza del decreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

3.1. Dalla mera lettura del ricorso con il quale il (OMISSIS), in data 14 luglio 2016, chiede al GIP la restituzione in termini, si evince che, contrariamente a quanto allegato analiticamente in questa sede di legittimita’, il ricorrente, invece di precisare, con la produzione di idonea documentazione anagrafica, la circostanza del mutato cambio di residenza, si limito’ ad affermare che “il decreto penale, notificato a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza dell’epoca…..non fu mai ritirato presso l’ufficio postale”.

Pertanto, il giudice di merito, non dubitando che la notifica fosse avvenuta presso “l’indirizzo dell’epoca” ritenne frutto della mera inerzia dell’imputato il mancato ritiro, cosi’ pervenendo al rigetto dell’istanza, formulata sulla base di una prospettazione non meritevole di tutela.

Solo in questa sede l’imputato ha specificato che l’imputato all’epoca non era piu’ residente presso il luogo dove la notifica era avvenuta, e che risultasse solo formalmente ivi ancora residente per un ritardo addebitabile al Comune nell’operare la variazione anagrafica.

Tali lacune allegative, non colmabili certamente in sede di legittimita’, hanno precluso al giudice di merito il giudizio su tale punto, non potendosi egli certamente ritenere onerato di tale giudizio, semplicemente perche’, nell’intestazione del ricorso di restituzione in termini l’imputato aveva indicato un indirizzo, diverso da quello di notifica (che egli stesso poi definisce, indirizzo dell’epoca), senza specificare alcunche’.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *