Al fine della validità dell’accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica.
Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2417
Data udienza 27 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28752-2013 proposto da:
COMUNE DI MENTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 789/2013 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 27/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
e’ stata impugnata la sentenza n. 789/2013 del Tribunale di Tivoli con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata sentenza, in riforma dell’appellata decisione del Giudice di Pace di Tivoli, accoglieva l’opposizione proposta dall’odierno controricorrente (OMISSIS) ed annullava il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Locale del Comune di Mentana per violazione delle norme in materia di parcheggio.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
CONSIDERATO
che:
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di nullita’ della sentenza impugnata in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. e della L. n. 689 del 1981, articoli 21, 22, 22 bis e 23 “avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento costituendo un atto pubblico faceva fede fino a querela di falso”.
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