È abnorme, perché non consentita dall’ordinamento processuale, la restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del Gip investito da una richiesta di emissione del decreto penale di condanna motivata dal giudice sulla base della ipotetica valutazione di applicabilità della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis del Cp. Se è vero, infatti, che il Gip investito dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna è titolare del potere di emettere la sentenza di proscioglimento di cui all’articolo 129 del Cpp, tale possibilità è da escludersi nell’ipotesi di ritenuta sussistenza – da parte del giudice – della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del Cp, in ragione della peculiare natura di tale istituto, che implica l’instaurazione del contraddittorio e che comporta l’emissione di un provvedimento non pienamente liberatorio, data la ricorrenza di effetti pregiudizievoli, tra cui l’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento dichiarativo. Per cui l’applicazione di tale istituto può venire in rilievo esclusivamente in sede di formulazione dell’opposizione al decreto penale già emesso, e dunque dopo l’instaurazione del contraddittorio, nell’ambito delle opzioni processuali spettanti all’opponente.
Sentenza 29 gennaio 2018, n. 4147
Data udienza 15 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
nel procedimento nei confronti di:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gaeta Piero, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 giugno 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, richiesto dell’emissione di decreto penale di condanna nei confronti di (OMISSIS), nella sua qualita’ di legale rappresentante della s.p.a. (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS), quale legale rappresentante della s.p.a. (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 3, ha restituito gli atti al Pubblico Ministero al fine di valutare, previa acquisizione del certificato penale, la possibilita’ di chiedere l’archiviazione ai sensi dell’articolo 131-bis c.p..
2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione assumendone l’abnormita’, dal momento che esso era stato assunto al di fuori delle ipotesi gia’ individuate (profili di legittimita’ del rito, di qualificazione giuridica del fatto, di idoneita’ e/o adeguatezza della pena), tanto piu’ in considerazione della natura non liberatoria della pronuncia suggerita.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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