Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1530. Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralita’ di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima

Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralita’ di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1530
Data udienza 20 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 12/10/2016 del GIP TRIBUNALE di MONZA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI GIURO GAETANO;

lette le conclusioni del P.G. Dott. SPINACI Sante, che chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, si pronunciava sull’istanza formulata nell’interesse di (OMISSIS), finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra i reati giudicati con quattro sentenze esecutive, riconoscendolo con riferimento alle fattispecie di cui a due di dette sentenze.

2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), tramite il proprio difensore.

2.1. Col primo motivo di impugnazione il difensore denuncia violazione dell’articolo 665 c.p.p., comma 2, per essere stata l’ordinanza pronunziata da giudice funzionalmente incompetente. Secondo il ricorrente, la competenza a decidere l’incidente di esecuzione spettava alla Corte di appello di Milano, avendo la stessa emesso sentenza in data 04/06/2015, divenuta irrevocabile per ultima, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, aveva concesso le circostanze generiche prevalenti sulla contestata aggravante e quindi operato una modifica sostanziale rispetto alla pronuncia di primo grado, idonea a determinarne la competenza in sede esecutiva.

2.2. Col secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione dell’articolo 81 cpv. cod. pen. e articolo 568 c.p.p., comma 4. La difesa rileva che il Giudice dell’esecuzione non ha valutato l’istanza anche in relazione alla predetta sentenza della Corte di appello di Milano e quindi si e’ pronunciato in ordine a quattro e non a cinque sentenze esecutive, come invece da istanza.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene denunciata violazione dell’articolo 81 cpv. cod. pen. e articolo 671 cod. proc. pen.. Ci si duole che non siano stati valutati congruamente gli elementi sintomatici dello stesso disegno criminoso in relazione ai reati di cui alle sentenze escluse dall’unificazione operata.

Il difensore chiede, pertanto, alla luce di tali motivi, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Il ricorso e’ fondato con riguardo al primo motivo, pregiudiziale ed assorbente.

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