Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 24 gennaio 2018, n. 492. L’art. 1, comma 55, della l. n. 190 del 2012, il quale prevede che l’impresa iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa nei settori interessati (c.d. white list) comunica alla Prefettura competente «qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali»

L’art. 1, comma 55, della l. n. 190 del 2012, il quale prevede che l’impresa iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa nei settori interessati (c.d. white list) comunica alla Prefettura competente «qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali», entro trenta giorni dalla modifica, con la conseguenza che «la mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione», non può essere letto separatamente dalle generali disposizioni del codice antimafia e, in particolare, dall’art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, che sottopone ad attente verifiche antimafia anche la figura del direttore tecnico per il suo delicato ruolo sul piano gestionale ed operativo; l’espressione “organi sociali”, deve essere letto non in abstracto, secondo le generalissime coordinate del diritto societario, e quindi in modo avulso dalla specifica disciplina in esame, ma alla luce di una complessiva ratio di sistema, che renda tale espressione normativa rispondente e armonica rispetto alla finalità perseguite dalle disposizioni antimafia e come riferentesi a tutti i soggetti comunque titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo. L’esigenza di scongiurare le infiltrazioni mafiose nell’attività di impresa impone pertanto alla Prefettura di estendere le verifiche antimafia anche alla figura del direttore tecnico e, conseguentemente, all’impresa di comunicare ogni variazione che riguardi tale figura.

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 492
Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2017, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Benevento, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Ro. Pr., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato An. Fo. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, avente ad oggetto l’annullamento della cancellazione dalla c.d. white list di -OMISSIS- per la mancata comunicazione della nomina del nuovo direttore tecnico in asserita violazione dell’art. 1, comma 55, della l. n. 190 del 2012
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata -OMISSIS-;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per le Amministrazioni appellanti l’Avvocato dello Stato l’Avvocato At. Ba.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’istanza pervenuta il 19 novembre 2014 ed integrata il successivo 21 gennaio 2015, -OMISSIS-, odierna appellata, ha chiesto l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa nei settori interessati (c.d. white list), relativamente, in particolare, ai settori dei noli a freddo di macchinari e dei noli a caldo, allegando l’apposita autocertificazione riguardante gli aspetti sociali rilevanti allo scopo, tra i quali la rappresentazione dell’assetto proprietario e gestionale, nonché la comunicazione del direttore tecnico in carica e dei familiari conviventi delle figure apicali, oggetto di comunicazione.
1.1. Al termine dell’istruttoria esperita a norma del d.P.C.M. del 18 aprile 2013 sulla società e sui soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011, in assenza di riscontrate cause ostative previste dagli artt. 67, 84 e 91 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011, la Prefettura di Benevento ha comunicato alla società interessata l’avvenuta iscrizione con il provvedimento del 30 marzo 2016.
1.2. Divenuta operativa, nelle more, la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA), la Prefettura di Benevento ha proceduto, il successivo 10 giugno 2016, ad inserire il risultato degli accertamenti eseguiti sulla -OMISSIS- e sui soggetti ad essa connessi.
1.3. Dal confronto tra le risultanze della BDNA, che recepiscono anche i dati inseriti nel Registro delle Imprese, e quanto dichiarato dall’impresa in sede di autocertificazione finalizzata all’iscrizione, è emersa una difformità rispetto al contenuto delle dichiarazioni finalizzate ad ottenere l’iscrizione alla c.d. white list, in quanto è risultata la nomina di un direttore tecnico, mai comunicata da -OMISSIS- alla Prefettura responsabile.
1.4. Pertanto, comunicato alla società, con la nota del 26 luglio 2016, l’avvio del procedimento di cancellazione e ritenute inconsistente le giustificazioni addotte da -OMISSIS-, la Prefettura di Benevento ha provveduto a cancellare la società dall’elenco, comunicando tale provvedimento di cancellazione con la nota prot. n. -OMISSIS-.
2. Avverso tale provvedimento di cancellazione -OMISSIS- è insorta avanti al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, e ne ha chiesto l’annullamento, in una, eventualmente e in subordine, con la circolare n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 del Ministero dell’Interno, deducendo, in sostanza, l’illegittimità del provvedimento – e della interpretazione ministeriale – nella misura in cui esso aveva esteso i presupposti dell’art. 1, comma 55, della l. n. 190 del 2012, laddove esso fa obbligo alle imprese di comunicare, sotto pena di cancellazione, qualsiasi modificazione dell’assetto proprietario e degli organi sociali, ma non del direttore tecnico, che propriamente non rientrerebbe nel novero dell’assetto proprietario o degli organi sociali.
2.1. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
2.2. Il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha annullato il provvedimento di cancellazione, per la ritenuta violazione dell’art. 1, comma 55, della l. n. 190 del 2012, e ha compensato tra le parti le spese di lite.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Benevento, articolando un unico complesso motivo che qui di seguito sarà esaminato, e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma.

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