Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 24 gennaio 2018, n. 492. L’art. 1, comma 55, della l. n. 190 del 2012, il quale prevede che l’impresa iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa nei settori interessati (c.d. white list) comunica alla Prefettura competente «qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali»

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5.3. Né, occorre qui aggiungere, può ritenersi violato il principio di stretta legalità, come ha dedotto -OMISSIS-, anche in questa sede, denunciando anche la contrarietà della sanzione amministrativa pecuniaria correlata alla disposta cancellazione a tale principio, non solo perché la cancellazione dall’elenco, di cui all’art. 1, comma 55, della l. n. 190 del 2012, e le misure accessorie, anche di ordine pecuniario, non costituiscono misure sanzionatorie, ma preventive, rispondendo tutti i provvedimenti amministrativi antimafia – anche quello della cancellazione per omessa comunicazione di elementi o cambiamenti rilevanti di cui all’art. 1, comma 55, della citata legge – ad una finalità di prevenzione e giammai di afflizione, ma anche perché l’interpretazione seguita dall’Amministrazione, e qui condivisa, è l’unica, ad avviso del Collegio, rispondente ad un fondamentale principio di legalità sostanziale e conforme al principio di cui all’art. 97 Cost., richiamato dall’art. 1, comma 59, della l. n. 190 del 2012, già sopra ricordato, quale canone fondamentale da seguire nell’applicazione delle disposizioni qui in esame.
6. Di qui, per le ragioni tutte vedute, la necessità di riformare integralmente la sentenza impugnata, con la conseguente reiezione, in tutti i suoi motivi, del ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-
7. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la novità della questione giuridica di cui non constano al Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.
7.1. Rimane definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
7.2. L’odierna appellata, stante la sua soccombenza, deve comunque essere condannata a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello da parte delle Amministrazioni vittoriose.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto dal Ministero dell’Interno e dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Benevento, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo grado.
Condanna -OMISSIS- a rimborsare il contributo unificato richiesto la proposizione dell’appello da parte delle Amministrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere

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