Ha diritto al patrocinio a spese dello Stato anche lo straniero ancora irregolare ma che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale può derivare il via libera al permesso.
Sentenza 5 gennaio 2018, n. 164
Data udienza 25 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Napoli, depositata il 22 giugno 2016;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. – Con ricorso in data 15 gennaio 2014 (OMISSIS), cittadina nigeriana, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli, ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Napoli di essere autorizzata al soggiorno sul territorio nazionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, comma 3, nell’interesse del figlio (OMISSIS).
Il ricorso dell’interessata e’ stato accolto.
Con decreto in data 14 maggio 2015 il medesimo Tribunale per i minorenni ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che la ricorrente non era regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e considerando che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 119, – nell’assicurare il trattamento previsto per il cittadino italiano allo straniero regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare – non contempla il beneficio, gravante sull’intera collettivita’, in favore di persone che non hanno titolo per restare in Italia.
2. – Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza depositata il 22 giugno 2016, ha rigettato il ricorso in opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice a quo ha rilevato che il ricorso Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 31, non richiede il necessario ministero di un difensore; che in ogni caso la garanzia costituzionale del diritto di difesa non impedisce al legislatore di poter ragionevolmente escludere dal patrocinio chi si trovi in determinate situazioni, quale quella dell’illegale ingresso o permanenza nel territorio dello Stato; che il provvedimento ex articolo 31 cit., non ha efficacia retroattiva.
Il Tribunale per i minorenni ha ravvisato una ulteriore ragione di conferma del provvedimento di revoca nella circostanza che la richiedente, nel formulare l’impegno Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 79, a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, ha “tagliato” il riferimento al periodo temporale di vigenza dell’obbligo nonche’ all’eventuale precedente comunicazione di variazione, e ha indirizzato l’impegno al solo Consiglio dell’ordine.
3. – Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale per i minorenni la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 gennaio 2017, sulla base di sei motivi.
L’intimato Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
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