Sono interventi di nuova costruzione tutti gli interventi che si sostanziano nella costruzione di nuovi manufatti non riconducibili ai casi in cui, in base al T.U. 380/2001, e’ previsto in modo espresso che sia sufficiente un titolo edilizio minore, e che siano volti a soddisfare esigenze non meramente temporanee dell’interessato.

Sentenza 2 gennaio 2018, n. 10
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4049 del 2015, proposto dalla Università agraria di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 4050 del 2015, proposto dalla Università agraria di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
(quanto all’appello n. 4049/2015) della sentenza del TAR Lazio, Sede di Roma, sezione I quater, 6 febbraio 2015, n. 2278, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n. 4739/2009 proposto per l’annullamento:
a) dell’ordinanza 4 aprile 2009, n. 10, e n. 1309 del Comune di (omissis), recante l’ingiunzione a demolire, in quanto realizzate senza permesso di costruire, le opere situate in località (omissis), sul terreno sito in area vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, distinto al catasto al foglio (omissis), particella (omissis), consistenti in una recinzione con pali di castagno del diametro di 20 cm e dell’altezza di circa 2,10 mt, infissi nel suolo e bloccati con calcestruzzo, in terrazzamenti con quote longitudinali tali da mutare l’aspetto morfologico del terreno e in un serbatoio per l’acqua di 135 mq di superficie e 3,50 m di altezza;
b) del provvedimento 10 aprile 2009, n. 1371, di irrogazione di una sanzione pecuniaria;
(quanto all’appello n. 4050/2015) della sentenza del TAR Lazio, Sede di Roma, sezione I quater, 6 febbraio 2015, n. 2276, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n. 4742/2009 proposto per l’annullamento:
a) dell’ordinanza 4 aprile 2009, n. 11, e n. 1310 del Comune di (omissis), recante l’ingiunzione a demolire, in quanto realizzate senza permesso di costruire, le opere situate in località (omissis), sul terreno sito in area vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, distinto al catasto al foglio (omissis), particella (omissis), consistenti in una recinzione con pali di castagno del diametro di 20 cm e dell’altezza di circa 2,10 mt, infissi nel suolo e bloccati con calcestruzzo, in una strada larga approssimativamente 2.50 mt e lunga 40 m, tale da mutare l’aspetto longitudinale e morfologico del terreno e in un serbatoio per l’acqua di 30 mq di superfice e 2,50 m di altezza;
b) del provvedimento 10 aprile 2009, n. 1372, di irrogazione di una sanzione pecuniaria;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito per la parte appellante l’avvocato An. Pe.:
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante è una “università agraria”, ovvero un ente associativo che rappresenta tutti i cittadini del Comune nel quale ha sede ed ha lo scopo (rilevante per la legge 16 giugno 1927, n. 1766, e il relativo regolamento di esecuzione R.D. 26 febbraio 1928, n. 332) di amministrare gli usi civici locali sui terreni demaniali e di fornire l’acqua potabile all’abitato per mezzo di due acquedotti di cui è proprietaria.
Con la prima ordinanza indicata in epigrafe, n. 10/2009, il Comune appellato ha ingiunto a tale “università” di demolire, in quanto realizzate in zona vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004 e comunque senza il permesso di costruire, alcune opere a servizio di uno di questi due acquedotti, situate in località (omissis), su un terreno, sito in area vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, distinto al catasto al foglio (omissis), particella (omissis).
Tali opere consistono in una recinzione con pali di castagno del diametro di 20 cm e dell’altezza di circa 2,10 mt, infissi nel suolo e bloccati con calcestruzzo, in terrazzamenti con quote longitudinali tali da mutare l’aspetto morfologico del terreno e in un serbatoio per l’acqua di 135 mq di superficie e 3,50 m di altezza.

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