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4. E ‘invece fondato il secondo motivo di appello, rivolto contro i due distinti provvedimenti 10 aprile 2009, n. 1371 e n. 1372, che hanno irrogato per gli abusi in questione una sanzione pecuniaria, in aggiunta a quella della demolizione, in asserita applicazione dell’art. 37 del T.U.
Come si è detto, le opere in questuone vanno infatti considerate come un tutto unitario, poiché rappresentano, in sintesi estrema, due serbatoi completi di accessori, nella specie di recinzione protettiva e di accessi.
Di tali opere, il Comune ha disposto la demolizione completa, perché realizzate senza il necessario permesso di costruire.
Viceversa, la sanzione pecuniaria, come risulta dall’art. 37 citato, all’epoca dei fatti era applicabile solo per la diversa ipotesi di opere realizzate senza il titolo edilizio minore allora rappresentato dalla denuncia di inizio attività- DIA.
La possibilità, per gli interventi realizzati senza permesso di costruire, di cumulare la sanzione pecuniaria e quella demolitoria è stata introdotta solo successivamente, ben dopo la data di emanazione degli atti impugnati, per effetto dell’art. 17, comma 1, lettera q bis), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella l. 11 novembre 2014, n. 164.
Di conseguenza, vanno annullati, con accoglimento dell’appello sul punto, i due provvedimenti citati, che la sanzione pecuniaria hanno applicato.
5. Il terzo motivo di appello è invece all’evidenza infondato, dato che, in generale, l’essere obbligati, a qualunque titolo, a realizzare un intervento edilizio, quand’anche ciò nel caso di specie rispondesse al vero, non toglie che per realizzarlo si debba rispettare la normativa urbanistica ed edilizia, e quindi che ci si debba munire dei titoli necessari.
6. Il quarto motivo di appello è a sua volta infondato, perché alla realizzazione di opere edilizie senza il necessario permesso di costruire corrisponde, come sanzione necessaria – per tutte, sul punto la recente sentenza dell’Adunanza Plenaria 17 ottobre 2017, n. 9 – l’ordine di demolizione, che per sua natura non è graduabile entro un minimo e un massimo: in proposito, quindi, una violazione del principio di proporzionalità non è configurabile.
7. Il quinto motivo di appello è ancora infondato.
Né dall’art. 27, comma 3, del T.U 380/2001, che prevede l’istituto dell’ordinanza di sospensione, né dal successivo art. 31, che prevede invece l’ordinanza di demolizione delle opere abusive eseguite senza permesso di costruire, si ricava infatti alcuna norma che imponga di lasciar decorrere un dato termine fra i due provvedimenti, che pertanto ben possono essere, come nella specie, contestuali. Del resto, è evidente che l’autore di un abuso edilizio è soggetto nello stesso istante ai due obblighi fondamentali che da ciò possono derivare, ovvero da un lato l’obbligo di non portare l’abuso a conseguenze ulteriori proseguendo il lavoro, dall’altro l’obbligo di eliminare l’abuso stesso, con la rimessione in pristino.

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