Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 27 novembre 2017, n. 5555. Per l’annullamento d’ufficio delle aggiudicazioni  a pena di illegittimità per violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e di eccesso di potere

Per l’annullamento d’ufficio delle aggiudicazioni va, a pena di illegittimità per violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e di eccesso di potere, accertata e adeguatamente esternata la sussistenza di un attuale e concreto interesse pubblico alla rimozione retroattiva di quell’atto di base e di quelli che ne seguono. Sicché occorre che l’atto di autotutela esprima un’adeguata ed effettiva motivazione su siffatte ragioni, diverse dal mero ripristino della legalità violata, indicando i motivi concreti che giustificano il provvedimento di autotutela

Sentenza 27 novembre 2017, n. 5555
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2017, proposto da:

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);

contro

IT., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Ci. Me. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro s.c.p.a. non costituiti in giudizio;

Se. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. Ag., con domicilio eletto presso An. De An. in Roma, via (…);

Re. fe. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Ve., con domicilio eletto presso l’avvocato Ma. Ca. in Roma, viale (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I n. 1845/2016, resa tra le parti, concernente la gara per l’affidamento di lavori ferroviari e la regolarità della cauzione provvisoria;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Se. s.r.l. e della Re. fe. It. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato De Nu. e gli avvocati Ma. Ve. e Vi. Ag.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con delibera n. 770 del 13 luglio 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel rilevare che in altra gara bandita da IT. s.p.a., Se. s.r.l. aveva prodotto una garanzia provvisoria falsa o comunque proveniente da soggetto non abilitato a emetterla, aveva invitato la stessa IT. a riconsiderare che quanto rappresentato nella sua procedura PA-1258 (finalizzata alla realizzazione delle opere anticipate del Nodo di Bari tratta sud Ba. Ce. – Ba. To. a Ma.) rilevava anche riguardo ad altre sue procedure, tra cui la procedura n. PA-1245 (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del fascio binari arrivi/partenze e presa/consegna – elettrificato e centralizzato -, in zona parco (omissis) della stazione di Taranto, per il collegamento degli stessi con la piastra logistica, con il 4° sporgente ed il 1° sporgente del Porto di Taranto).

Con successivo atto del 27 settembre 2016, IT. s.p.a. comunicava a Se. s.r.l. l’esclusione da detta gara PA-1245 con annullamento, in autotutela, dell’aggiudicazione definitiva disposta in suo favore e con caducazione del contratto n. 9/2016 di seguito stipulato, avendo ritenuto di condividere le conclusioni di ANAC.

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