Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 14 novembre 2017, n. 51988. Nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il giudice può disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato

Nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il giudice può disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna. La pronuncia recante l’estinzione del reato, cioè, non comporta anche la revoca della confisca di somme di denaro

Sentenza 14 novembre 2017, n. 51988
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Mari – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
(OMISSIS) n. a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Palermo – Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali – in data 7/6/2017;
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 18/10/2017 la relazione fatta dal Consigliere De Santis Anna Maria;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cardia Delia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse del (OMISSIS) avverso il provvedimento reso dal Gip del Tribunale di Marsala il 18 maggio 2017 che applicava all’indagato la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati di estorsione aggravata e rapina impropria.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo:
2.1 La violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per inosservanza dell’articolo 273 c.p.p., comma 1, in relazione agli articoli 629, 628 e 635 c.p.. Il ricorrente lamenta che il Tribunale cautelare ha illogicamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati addebitatigli senza dare conto delle ragioni per cui ha fatto proprio il contenuto dell’ordinanza cautelare e trascurato di considerare le ipotesi alternative formulate in sede d’impugnazione. In particolare, con riguardo all’ipotesi di estorsione in danno di (OMISSIS) l’ordinanza censurata ha riportato integralmente l’annotazione di servizio della P.g. in data 29/8/2016 contenente le dichiarazioni della p.o., la quale non risulta aver sporto denunzia. Inoltre, il Tribunale – benche’ sollecitato al riguardo- non ha preso in considerazione le immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il bar (OMISSIS) che attestano uno scenario difforme da quello rappresentato nell’annotazione dei Cc operanti giacche’ risultano documentati i rapporti confidenziali tra le parti e il (OMISSIS) e’ ripreso con una banconota in mano nell’atto di pagare una consumazione mentre non constano passaggi di banconote tra la p.o. e il (OMISSIS). Con riguardo all’ipotizzata rapina impropria in danno di (OMISSIS), la difesa del ricorrente segnala che non e’ dato rinvenire alcun vincolo qualificante tra l’apprensione del danaro dalla cassa, cui la p.o. non oppose resistenza, e la successiva distruzione di parte degli arredi del locale;
2.2 la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera a) e c), ed ai criteri di scelta delle misure ex articolo 275 c.p.p.. Secondo il ricorrente il Tribunale ha ritenuto il pericolo di inquinamento probatorio in maniera erronea, argomentando circa il timore di ritorsioni palesato dalle pp.oo., senza argomentare in ordine all’attualita’ e concretezza del pericolo, considerato che nel periodo intercorso tra la pretesa estorsione in danno del (OMISSIS) e l’applicazione della misura risultano decorsi otto mesi senza che l’indagato si sia reso responsabile di atti suscettibili di sostanziare i timori paventati. Analogamente, con riguardo al rischio di reiterazione di condotte della stessa specie l’ordinanza impugnata si e’ limitata a richiamare le modalita’ dei fatti e la personalita’ dell’agente con ricorso a formule di stile che non assolve all’onere motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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