Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 novembre 2017, n. 51458. In ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’ di cui all’articolo 650 cod. pen.

Ai fini del giudizio di responsabilita’ in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’ di cui all’articolo 650 cod. pen., il giudice e’ tenuto a verificare previamente la legalita’ sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza. Ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimita’, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione, per la cui sussistenza e’ richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato” in relazione alle esigenze tipizzate dalla norma (sicurezza, ordine pubblico, igiene, giustizia). Al contempo, i motivi che hanno determinato il provvedimento devono essere formalizzati in esso e la loro assenza o carente indicazione non puo’ desumersi da elementi extra-testuali, il cui accertamento e la cui verificabilita’ siano affidati alle attestazioni verbali dell’Autorita’, anziche’ agli oggettivi requisiti formali e sostanziali dell’atto amministrativo, da cui unicamente dipendono la sua validita’ ed efficacia

Sentenza 10 novembre 2017, n. 51458
Data udienza 21 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. – Consigliere

Dott. BARONE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/12/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARONE LUIGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAETA PIETRO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 dicembre 2016, il Tribunale di Torre Annunziata condannava (OMISSIS) alla pena di 150 Euro di ammenda (condizionalmente sospesa) per il reato di cui all’articolo 650 cod. pen. “perche’, invitata ben tre volte per essere escussa in relazione ad altro procedimento penale dal Commissariato P.S. di Torre del Greco, non si e’ mai presentata senza addurre giustificazioni”.
Riteneva il giudice che la reiterazione della condotta illecita escludesse la concessione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis cod. pen..
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputata, per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b, c ed e in relazione all’articolo 133 c.p.p., comma 1 e articolo 546 c.p.p., lettera e, con riferimento all’articolo 650, 110, 81, 131-bis e 163 cod. pen..
Lamenta nello specifico l’insufficienza e la contraddittorieta’ del percorso argomentativo seguito dal giudice che aveva, peraltro, escluso la lieve entita’ del fatto, rilevante ex articolo 131-bis cod. pen., pur infliggendo all’imputata la sanzione della sola pena pecuniaria.
Si duole, altresi’, della concessione, pur non invocata, della pena sospesa, con l’effetto pregiudizievole per l’interessata di essere privata per il futuro della possibilita’ di godere del beneficio in questione.
RITENUTO IN DIRITTO

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