Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 novembre 2017, n. 51458. In ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’ di cui all’articolo 650 cod. pen.

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1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed assorbente.
2. La doglianza del ricorrente involge in radice la configurabilita’, nel caso di specie, del reato in contestazione.
Al riguardo, e’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai fini del giudizio di responsabilita’ in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’ di cui all’articolo 650 cod. pen., il giudice e’ tenuto a verificare previamente la legalita’ sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza. Ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimita’, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione, per la cui sussistenza e’ richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato” in relazione alle esigenze tipizzate dalla norma (sicurezza, ordine pubblico, igiene, giustizia). Al contempo, i motivi che hanno determinato il provvedimento devono essere formalizzati in esso e la loro assenza o carente indicazione non puo’ desumersi da elementi extra-testuali, il cui accertamento e la cui verificabilita’ siano affidati alle attestazioni verbali dell’Autorita’, anziche’ agli oggettivi requisiti formali e sostanziali dell’atto amministrativo, da cui unicamente dipendono la sua validita’ ed efficacia (ex plurimis: Sez. 1, n. 11448 del 7/02/2012, Albera, Rv. 252916; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, dep. 2011, Filogamo, Rv. 249430).
3. Declinando questi principi nella fattispecie in esame, l’invito a comparire rivolto all’imputata, nei termini risultanti dalla sentenza, non e’ da ritenere legittimo, non potendo dirsi soddisfatta l’imprescindibile esigenza di un’informazione, sia pure sommaria, dell’interessata in ordine alle ragioni della convocazione dal ricorso ad una generica e indistinta locuzione, “per motivi di giustizia”, assolutamente inidonea a informare, sia pure sommariamente, il soggetto delle ragioni dell’ordine.
4. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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