La limitazione di libertà in che consiste il Daspo non opera al di fuori dei rigidi confini tracciati dalla legge, nè per ritrovamento analogico in casi simili.
Sentenza 8 novembre 2017, n. 50928
Data udienza 11 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso le ordinanze in data 16.1.2017 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marinelli Felicetta che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate.
RITENUTO IN FATTO
1.Con separate ordinanze in data 16.1.2017 il Tribunale di Brescia ha convalidato i singoli decreti emessi nominativamente dal Questore di Brescia il 12.1.2017 e notificate agli interessati il 13.1.2017 con cui e’ stato imposto ai soggetti in epigrafe indicati il divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio, anche amichevoli, disputati da qualunque squadra che militi nei campionati nazionali di serie A, B, Lega Pro, campionati dilettantistici D e campionati regionali, ovvero dalla Nazionale Italiana e dalla compagine Under 21 per la durata di 5 anni ed il contemporaneo obbligo di presentarsi nel locale Commissariato di Brescia mezz’ora dopo l’inizio di ogni incontro in occasione di ogni partita disputata dalla squadra del Brescia in campionato. Avverso tali decisioni, i sottoposti hanno ognuno presentato, per il tramite del medesimo difensore, ricorso per Cassazione articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all’articolo 178 c.p.p., lettera c), la mancata disamina delle memorie difensive tempestivamente depositate, ovverosia antecedentemente alla convalida nell’arco delle 48 ore previsto quale termine dilatorio dalla richiesta del PM, ai sensi della L. n. 401 del 1998, articolo 6, comma 2-bis non avendo il GIP speso alcuna motivazione sulle eccezioni ivi svolte, con conseguente nullita’ delle ordinanze impugnate per violazione del principio di difesa.
2. Con il secondo motivo censurano in relazione al vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) l’omessa motivazione, non evincibile neppure implicitamente ne’ per relationem, sulle eccezioni svolte dalla difesa circa l’assenza di un collegamento tra le misure emesse ed una competizione sportiva.
3. Con il terzo motivo deducono in relazione al vizio di violazione di legge riferito alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1 ed alla L. n. 377 del 2001, articolo 2-bis, comma 1 che i fatti contestati sono avvenuti al di fuori del contesto sportivo previsto ex lege posto che la L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1 dispone che il DASPO puo’ essere emesso dal Questore nei confronti di persone che si siano rese autrici delle azioni criminose ivi dettagliatamente elencate in occasione o causa di manifestazioni sportive e che la L. n. 377 del 2001, articolo 2-bis, comma 1 costituente norma di interpretazione autentica della suddetta disposizione, stabilisce che per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle Federazioni sportive e dagli Enti e dalle organizzazioni riconosciuti dal CONI. Sostengono quindi i ricorrenti, in cio’ sostanziandosi la censura svolta, che nessuna convalida poteva essere pronunciata a fronte di un episodio di delinquenza comune, avvenuto fuori da un bar senza che alcuna manifestazione sportiva fosse in corso nelle immediate vicinanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
[…segue pagina successiva]
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