Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 3 novembre 2017, n. 5084.  L’occupazione di un bene del privato da parte della P.A., illegittima perché mantenuta sulla base di un decreto di occupazione d’urgenza scaduto nella sua efficacia e non seguito nei termini da un provvedimento di esproprio, costituisca un illecito permanente

L’occupazione di un bene del privato da parte della P.A., illegittima perché mantenuta sulla base di un decreto di occupazione d’urgenza scaduto nella sua efficacia e non seguito nei termini da un provvedimento di esproprio, costituisca un illecito permanente, in quanto la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo l’acquisizione dell’area da parte dell’Amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.

Sentenza 3 novembre 2017, n. 5084
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5274 del 2014, proposto dal Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Cr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);

contro

An. Fr., rappresentato e difeso dall’avvocato Ru. Fr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);

nei confronti di

Consorzio Co. Sp., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ni. Tr., Ma. Mo., con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione II quater, 11 marzo 2014, n. 2774.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di An. Fr. e del Consorzio Co. Sp.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti gli avvocati Lu. Cr., Ma. Fr., su delega dell’avvocato Ru. Fr., e Ni. Tr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor An. Fr. è proprietario di un terreno nel Comune di (omissis), sito all’interno del comprensorio “Co. Sp.” e ricadente, quanto a destinazione urbanistica, in zona G4 – parcheggi.

2. Con decreto n. 3853 del 23 luglio 1999 il Comune ha disposto l’occupazione d’urgenza dell’area per la durata di cinque anni a decorrere dall’immissione in possesso, al fine di realizzare opere di urbanizzazione in conformità alla convenzione stipulata il 19 giugno 1998 con il Consorzio Co. Sp.

3. In data 27 settembre 1999 è stato redatto il verbale di immissione in possesso.

4. Dichiarando di non avere avuto notizia dell’adozione di un decreto di esproprio e non aver ricevuto alcuna proposta e tanto meno alcun versamento di corrispettivo per la perdita dell’immobile, irreversibilmente trasformato in parcheggio, il signor Fr. ha chiesto, in via principale, il risarcimento del danno per l’illegittima occupazione e irreversibile trasformazione del terreno ovvero, in subordine, la restituzione dell’area previa remissione in pristino nonché il pagamento dell’indennità di occupazione d’urgenza e del risarcimento del danno dovuto in ragione dell’illegittima procedura adottata.

5. Con sentenza 11 marzo 2014, n. 2774, il T.A.R. per il Lazio, sez. II quater:

a) ha respinto un’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A., perché nella vicenda il Comune, adottando il decreto di occupazione d’urgenza, avrebbe fatto esercizio di un potere amministrativo e ciò fonderebbe la giurisdizione a norma dell’art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a., secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale;

b) ha respinto un’eccezione di intervenuta prescrizione, in quanto l’occupazione dell’area, in difetto di un valido provvedimento di esproprio, configurerebbe un illecito permanente, durante il quale non decorrerebbe il termine di prescrizione; l’unico limite temporale all’azione sarebbe dato dall’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente a seguito di usucapione ventennale;

c) ha affermato la legittimazione passiva del Comune ed escluso quella del Consorzio, al quale la convenzione del 1998 non avrebbe attribuito alcun potere amministrativo in via di delega;

d) ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata presentazione della dichiarazioni ICI da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 16, co. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamando la declaratoria di illegittimità della norma operata dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 338;

e) nel merito, assodata la responsabilità civile del Comune per non aver tempestivamente e ritualmente concluso la procedura espropriativa, ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione, in alternativa: I) ad acquisire coattivamente il bene in applicazione dell’art. 42 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico dell’espropriazione; d’ora in poi: t.u.), con il pagamento di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, calcolato secondo i parametri ivi indicati; II) a restituire il fondo, previo ripristino dell’area e risarcimento dei danni da illegittima occupazione, indipendentemente dall’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica; III) a concludere un accordo transattivo con la controparte;

f) ha fissato i criteri per la liquidazione degli accessori sulla sorte capitale;

g) ha dato al Comune i termini per provvedere, prorogabili su autorizzazione scritta della parte ricorrente, con riserva – in caso di persistente inerzia – di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e di nominare un commissario ad acta in esito a un giudizio di ottemperanza;

h) ha condannato il solo Comune al pagamento delle spese di giudizio.

6. Il Comune di (omissis) ha interposto appello avverso la sentenza n. 2774/2014 chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva alla luce del danno grave e irreparabile che la sua esecuzione comporterebbe.

7. Il Comune fonda il proprio appello su quattro motivi:

a) difetto di giurisdizione del G.A. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità o l’inutile decorso del termine da questa previsto per l’adozione del decreto di esproprio condurrebbero a una carenza di potere della P.A., tale da radicare la competenza del G.O. sulle controversie relative;

b) parziale prescrizione dell’azione risarcitoria. Poiché il protrarsi dell’occupazione non impedirebbe l’esercizio del diritto al risarcimento, la prescrizione decorrerebbe da ogni momento dell’illecito permanente cosicché, in mancanza di atti interruttivi, il diritto al risarcimento potrebbe essere fatto valere unicamente per i cinque anni antecedenti alla proposizione dell’azione (nella specie: il 12 marzo 2009);

c) legittimazione passiva del Consorzio Co. Sp., al quale sarebbe imputabile il ritardo nei lavori, quanto meno sotto il profilo della corresponsabilità solidale ovvero per quanto di sua esclusiva spettanza con riguardo agli interventi realizzati nell’area nell’ipotesi di condanna al ripristino dello status quo ante;

d) violazione di legge sotto svariati profili (mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato in violazione dell’art. 112 c.p.c.; mancata applicazione dei limiti alla restituzione dell’area, previa remissione in pristino, posti dall’art. 2058, secondo comma, e dall’art. 2933, secondo comma, c.c.; mancata applicazione dei criteri posti dalla legge n. 359/1992 (recte: decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359) per la determinazione del danno risarcibile.

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