Perché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile non è necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo nonostante il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale, ma è sufficiente che vi sia stata la suddetta omissione nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede
Sentenza 24 ottobre 2017, n. 25091
Data udienza 20 gennaio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28609-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona dell’Avv. (OMISSIS), suo rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del dott. ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3855/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/62014 la Corte d’Appello di Roma, rigettato il gravame principale proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., in accoglimento di quello in via incidentale interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 4665/08, ha condannato la prima al pagamento anche di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da quest’ultima corrisposte per le lesioni subite dal dipendente sig. (OMISSIS) all’esito del sinistro avvenuto il 26/6/1976, allorquando rimase “folgorato, riportando gravi danni fisici, in conseguenza della condotta di un dipendente dell'(OMISSIS) stesso, tale (OMISSIS), che aveva riattivato anzitempo il circuito elettrico sul quale il (OMISSIS) stava ancora lavorando”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
[…segue pagina successiva]
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