Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43874. Omessa notifica dell’archiviazione alla parte offesa

La richiesta di archiviazione non inviata alla parte offesa annulla la sentenza.

Sentenza 22 settembre 2017, n. 43874
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 19/12/2016 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Dr. BALDI Fulvio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Torino il 19 dicembre 2016 ha disposto, con decreto apposto in calce alla conforme richiesta del Pubblico Ministero del 16 novembre 2016, l’archiviazione del procedimento nei confronti di (OMISSIS), medico chirurgo, indagato per violazione dell’articolo 590 c.p. in relazione alle lesioni patite da (OMISSIS) in ambiente ospedaliero.
2.Ricorre per la cassazione del provvedimento, tramite difensore, la persona offesa (OMISSIS), che con un unico motivo denunzia nullita’ del decreto di archiviazione per omessa comunicazione della richiesta del P.M. allo stesso (OMISSIS), che nella querela aveva chiesto di essere avvisato ai sensi dell’articolo 408 c.p.p..

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *