Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24454. Nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita non va considerata l’indennità di posizione

Nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita non va considerata l’indennità di posizione, ma solo l’indennità di esclusività.

Sentenza 17 ottobre 2017, n. 24454
Data udienza 6 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5096-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 156/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/02/2011 R.G.N. 191/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze con sentenza n.156/2011 ha respinto l’appello proposto dall’INPDAP avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’, che aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), gia’ dipendenti dell’Universita’ degli studi di Firenze, Area tecnico-scientifica categoria EP, tesa ad ottenere il computo della retribuzione di posizione e dell’indennita’ di esclusivita’ nelle competenze di fine rapporto corrisposte dall’INPDAP.
La Corte territoriale ha ritenuto di includere le suddette voci retributive nella base di computo dell’indennita’ di buonuscita in considerazione della possibilita’ riconosciuta alla contrattazione collettiva di modificare la disciplina legale di riferimento in applicazione del disposto della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 9.

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