In tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data e’ assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione)”;
Laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, con la certificazione di conformita’ alle risultanze informatiche in suo possesso, e l’obbligato contesti la conformita’ delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., il giudice – anche laddove escluda in concreto la sussistenza di una rituale certificazione di conformita’ delle copie agli originali proveniente da pubblico ufficiale, tale da eliminare ogni questione – non puo’ limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte solo sulla base della riscontrata mancanza della suddetta certificazione, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformita’ operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, ed in tale ottica deve valutare anche, attribuendogli il giusto rilievo, l’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformita’ delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso.

Ordinanza 11 ottobre 2017, n. 23902
Data udienza 20 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 23032 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura speciale (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 160/2016, pubblicata in data 24 marzo 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 luglio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha agito in giudizio nei confronti del concessionario per riscossione dei tributi (OMISSIS) S.p.A. (oggi (OMISSIS) S.p.A.), proponendo opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi in relazione ad una procedura di riscossione nell’ambito della quale erano stati iscritti due provvedimenti di fermo amministrativo su veicoli di sua proprieta’.
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Taranto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai motivi di opposizione riguardanti le cartelle di pagamento riferibili a crediti tributari, ha rigettato i motivi di opposizione agli atti esecutivi riguardanti le cartelle di pagamento riferibili a crediti non tributari, ed ha invece accolto l’opposizione all’esecuzione in relazione alle cartelle di pagamento riferibili a crediti non tributari per i quali erano stati trascritti i provvedimenti di fermo amministrativo dei veicoli, dichiarando l’invalidita’ di detti provvedimenti, nei limiti dell’importo di Euro 27.820,88.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione di staccata di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre (OMISSIS) S.p.A., sulla base di due motivi.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la societa’ intimata.
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 615 e 617 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

[…segue pagina successiva]

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