L’entità della sanzione prevista in astratto per la sospensione dell’esecuzione, deve essere quella della pena, anche residua, non superiore a 4 anni nel caso di istanza di affidamento in prova.

Sentenza 4 settembre 2017, n. 39889
Data udienza 24 agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 29/05/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MONICA BONI;

lette le conclusioni del PG Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la sospensione dell’ordine di esecuzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data del 29 maggio 2017, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile e respingeva l’istanza presentata nell’interesse di (OMISSIS), volta ad ottenere la sospensione dell’ordine di carcerazione n. 25/2017 SIEP, emesso in data 31/01/2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce che aveva determinato la pena da espiare in anni 3, mesi 11 e giorni 17 di reclusione, posto in esecuzione nei suoi confronti in data 9 febbraio 2017.

2. Ricorre avverso detto provvedimento l’interessato a mezzo dei difensori, avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), i quale ne hanno chiesto l’annullamento per violazione di legge in riferimento agli articoli 656 e 670 c.p.p. e motivazione illogica e contraddittoria per avere il giudice di merito dichiarato inammissibile ed al contempo respinto l’istanza. Il ricorrente aveva gia’ presentato analoga richiesta sulla quale il G.i.p. con ordinanza del 13 marzo 2017 aveva sollevato incidente di incostituzionalita’ dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost.; non ha pero’ considerato che nella riproposizione della domanda si era rappresentato un elemento di novita’, costituito dalla presentazione di istanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, il che ha reso concreta ed attuale l’esigenza di sospensione dell’ordine di carcerazione. Sul tema, ed in un caso speculare a quello del (OMISSIS), la Corte di cassazione si e’ gia’ pronunciata e ha affermato che, in tema di esecuzione di pene brevi, in considerazione del richiamo operato dall’articolo 656 c.p.p., comma 5 all’articolo 47 ord. pen., ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell’articolo 47, comma 3bis, ord. pen., il limite edittale non e’ quello di tre anni, ma di una pena da espiare, anche residua, non superiore a quattro anni (Sez. 1, n. 51864 del 31/05/2016). Pertanto, il giudice dell’esecuzione, allineandosi a tale principio, avrebbe dovuto verificare in via prognostica l’assenza di elementi ostativi all’accoglimento della richiesta di affidamento in prova in attesa della decisione che nella sede competente dovra’ assumere il Tribunale di sorveglianza, mentre ha ritenuto inammissibile l’istanza perche’ ripropositiva di altra precedente di analogo contenuto. La decisione e’ censurabile per due profili: da un lato non considera l’elemento di novita’ che sostiene la domanda e legittima la richiesta di inefficacia temporanea dell’ordine di carcerazione; dall’altro dichiara inammissibile ed al tempo stesso respinge l’istanza mentre il suo accoglimento costituisce il corollario della sollevata questione d’incostituzionalita’, in attesa della cui decisione da parte della Consulta non e’ consentito continuare a comprimere la liberta’ personale del condannato.

3. Con requisitoria scritta, depositata in data 11 agosto 2017, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la sospensione dell’ordine di esecuzione con l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e merita dunque accoglimento.

1. Va premesso che, come fondatamente denunciato con l’impugnazione, la declaratoria d’inammissibilita’ dell’istanza proposta nell’interesse del (OMISSIS) confligge con la precedente statuizione, gia’ adottata al medesimo giudice con provvedimento del 13 marzo 2017, con la quale e’ stato sollevato incidente di incostituzionalita’ dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, il che avrebbe dovuto indurre a sospendere anche il nuovo procedimento introdotto dal condannato, il quale comunque risulta avere rappresentato un elemento di valutazione non preesistente e non dedotto in precedenza, costituito dalla presentazione al Tribunale di sorveglianza della richiesta di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale.

1.1 Nel merito e’ fondata anche la censura che invoca un’interpretazione coordinata dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, e dell’articolo 47, comma 3 bis, ord. pen. La prima disposizione, com’e’ noto, stabilisce che nei casi in essa previsti, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, se la pena detentiva, anche costituente residuo di maggiore pena, non e’ superiore ad anni tre, ad anni quattro nei casi previsti dall’articolo 47 ter, comma 1, ord. pen., oppure ad anni sei nei casi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 90 e 94 e successive modificazioni, ne sospende l’esecuzione. Nel testo dell’articolo 656 c.p.p. l’adozione del provvedimento di sospensione costituisce un obbligo per il p.m., da assolvere previo calcolo di tipo aritmetico-formale, scevro da valutazioni discrezionali, esteso a tutte le pene detentive contenute entro la soglia quantitativa prevista e nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dai commi 9 e 10 della stessa norma, con contestuale avviso all’interessato della facolta’ di presentare al Tribunale di Sorveglianza l’istanza volta alla concessione di una delle misure alternative.

Sussiste effettivamente una difformita’ ed un difetto di coordinamento tra la disposizione citata dell’articolo 656 e quella dell’articolo 47 ord. pen., comma 3 bis in ordine all’individuazione del limite massimo di pena per accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, previsto in anni quattro soltanto dalla seconda norma, mentre la prima ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione ha mantenuto inalterata la soglia di anni tre.

1.2 Cio’ nonostante, ritiene il Collegio di doversi uniformare all’interpretazione gia’ offerta dalla Corte Suprema (Cass., sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016, Trani, rv. 267605; sez. 1, n. 51864 del 31/5/2016, Fanini, rv. 270007; sez. 1, n. 21667 del 18/1/2016, Shushan, non massimata), secondo la quale l’entita’ della sanzione prevista in astratto per la sospensione della esecuzione, ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, deve essere quella della pena, anche residua, non superiore ad anni 4 quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell’articolo 47, comma 3 bis, ord. pen., ossia in dipendenza da un’istanza di affidamento in prova. Tale soluzione resta avvalorata dal richiamo operato dall’articolo 656 c.p.p., comma 5, secondo periodo, all’articolo 47 ord. pen. nella sua interezza, il che offre sul piano sistematico e teleologico argomenti per superare l’assenza di una espressa previsione normativa che allinei la regolamentazione della sospensione dell’esecuzione alla disposizione che disciplina i requisiti di accesso alla predetta misura alternativa. In altri termini, il perseguimento da parte delle due norme della stessa finalita’ di ridurre in forme controllate la popolazione carceraria e di evitare l’ingresso negli istituti penitenziari di soggetti che possano usufruire di misure alternative, autorizza un’interpretazione adeguatrice dell’articolo 656 e consente di mantenere il parallelismo con i piu’ ampi limiti di pena previsti dal richiamato articolo 47, comma 3 bis.

1.3 Poiche’ nel caso di specie e’ pacifico che il (OMISSIS) sta scontando pena non superiore ad anni quattro di reclusione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto considerare sussistente – al fine della sospensione dell’ordine di carcerazione – la condizione legittimante l’accoglimento della domanda.

Per le considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata e l’ordine di esecuzione devono essere annullati senza rinvio con la conseguente immediata liberazione del condannato (OMISSIS), se non detenuto per altra causa e con comunicazione, ai sensi dell’articolo 626 c.p.p., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, perche’ impartisca i necessari provvedimenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordine di esecuzione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del 31 gennaio 2017 e dispone l’immediata liberazione del ricorrente. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione per gli adempimenti conseguenti.

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