Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 settembre 2017, n. 21147. Contratto d’agenzia, confermato in Cassazione il danno d’immagine in favore dall’agenzia di viaggi per il mancato rispetto degli impegni presi dall’albergatore

Nel contratto di agenzia, l’albergatore che non rispetta gli impegni presi con l’agenzia di viaggi sulla sistemazione dei clienti paga anche i danni  per la lesione dell’immagine.

 

 

Ordinanza 12 settembre 2017, n. 21147
Data udienza 11 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17126-2016 proposto da:

(OMISSIS), titolare della (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 10 agosto 2004 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 297/04 emesso dal Tribunale di Ragusa in favore della (OMISSIS) con cui si intimava il pagamento di somme pari ad Euro 2.560,80 per un soggiorno organizzato dall’opponente agenzia del (OMISSIS) presso la struttura della (OMISSIS).

L’opponente contestava all’ingiungente (OMISSIS) di non aver adempiuto correttamente l’obbligazione assunta con la (OMISSIS) arrecando alla stessa un grave danno all’immagine oltre che un grave disagio ai propri clienti.

Si contestava la mancata sistemazione di un gruppo di gitanti cosi’ come concordato originariamente, comunicando la variazione degli alloggi solamente alla data di arrivo degli ospiti presso la struttura alberghiera “(OMISSIS)”, e si richiedeva la rimodulazione del quantum da corrispondere in ragione del differente adempimento, allegando a riprova di quanto eccepito lo scambio di comunicazioni avvenuto a mezzo fax tra le parti contraenti.

Si costituiva in giudizio la societa’ opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 626/2009 rigettava la proposta opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto condannando la (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali in favore della (OMISSIS).

Avverso tale pronuncia proponeva appello (OMISSIS) chiedendo preliminarmente che venisse dichiarata la nullita’ della sentenza di primo grado stante l’assenza totale di motivazione e, nel merito contestava l’erroneita’ della stessa avendo l’Organo giudicante disatteso le risultanze istruttorie. Si chiedeva altresi’ la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Si costituiva la (OMISSIS) per ottenere il rigetto dell’appello e la conferma della precedente statuizione.

2. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 690 del 28 aprile 2016, dichiarava la nullita’ della sentenza appellata e, non ritenendo sufficientemente provato l’inadempimento dedotto dall’attrice, rigettava l’impugnazione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’appellante (OMISSIS) al pagamento delle spese in favore della (OMISSIS).

3. Avverso tale pronuncia, propone ricorso in Cassazione (OMISSIS) con cinque motivi.

3.1. Resiste con controricorso la (OMISSIS) srl.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilita’ del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente ex articolo 360 c.p.c., n 3 la violazione degli articoli 1460 e 2697 c.c.. Il giudice dell’appello avrebbe errato perche’ ha violato il principio di cui all’articolo 2697 c.c. per averne fatto erronea applicazione in tema di prova dell’inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale.

6.2. Con il secondo e terzo motivo lamenta ex articolo 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli articoli 112, 113 e 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. Ritiene che il giudice del merito abbia male interpretato le domande formulate dall’opponente, erroneamente ritenendo che, con l’opposizione in questione la (OMISSIS) avesse richiesto esclusivamente una riduzione del prezzo da pagare alla (OMISSIS), non contestando l’an. La sentenza sarebbe anche viziata perche’ la Corte territoriale ha onerato il debitore ingiunto di fornire prova anche del reale contenuto del contratto concluso tra le parti.

6.3. Con il quarto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il contenuto del fax del 18 ottobre 2003.

6.4. Infine con il quinto motivo denuncia la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in relazione alla statuizione delle spese del giudizio. Lamenta che nel corpo della motivazione la corte d’appello pur dando atto che con il primo motivo l’appellante ha chiesto dichiararsi la nullita’ della sentenza di primo grado per carenza assoluta di motivazione, nel dispositivo nonostante dichiari la nullita’ della sentenza impugnata rigetta l’appello, invece di ritenerlo parzialmente accolto, incidendo tale statuizione sulle spese.

7. Il ricorso e’ inammissibile.

7.1. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili. Infatti il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realta’ a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

7.2. Il quinto motivo e’ inammissibile.

A parte la mancata non corretta impugnazione della ratio decidendi, il contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione non comporta la nullita’ della sentenza impugnata (articolo 360 c.p.c., n. 4), bensi’ il diverso vizio di contraddittorieta’ della stessa sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 5); infatti, una motivazione contrastante con il dispositivo rende quest’ultimo privo di ogni giustificazione, per cui l’ipotesi viene a coincidere con quella di omessa motivazione (Cass. Sez. Un. N. 209/1999).

In ogni caso nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicche’, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l’unica statuizione in esso contenuta (Cass. n. 15088/2015). Nel caso di specie il giudice dell’appello ha fatto una valutazione complessiva sulle spese.

8. Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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