Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 18 maggio 2012 n. 19170
Per la Suprema corte
il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Cp, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 Cp, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida.
Per i Giudici della S.C., il Gup legittimamente aveva ritenuto che la causa dell’incidente fosse dovuta unicamente allo scoppio del pneumatico per cattiva manutenzione o carico eccessivo
Del resto, per i giudici manca del tutto la cd concretizzazione del rischio.
La corsia di emergenza non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire ai mezzi di polizia o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per una emergenza determinata da incidente o altra grave necessità.
Sorrento 21 maggio 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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