Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 settembre 2017, n. 21003

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

ORDINANZA 8 settembre 2017, n. 21003

 

Ritenuto in fatto

R.N. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Milano e dell’agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una cartella di pagamento notificatale da quest’ultimo sulla base di tre verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Milano, che ha annullato la cartella di pagamento in questione sulla base della assorbente considerazione della mancata notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, ed ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione. Su appello del Comune di Milano, il Tribunale di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece ritenuto regolarmente notificati i predetti verbali e, dichiarata la tardività dell’appello incidentale della R. e l’acquiescenza di questa alla decisione relativa al difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, ha accertato la validità della cartella di pagamento opposta.
Ricorre la R. , sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Milano.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’agente della riscossione intimato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato/dichiarato inammissibile.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo del ricorso si denunzia ‘Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione degli artt. 4 – 7 ed 8 della legge 890/1982, e dell’art. 139 cpc e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ‘Mancata esibizione/produzione degli avvisi di ricevimento della notifica in originale’ Contraddittoria ed errata motivazione nel ritenere valida la notifica dei verbali di contestazione di sanzioni amministrative sottesi alla cartella esattoriale in assenza di produzione/esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento, nonostante espresso ordine di esibizione ex art. 210 cpc’.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia ‘Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c.: errato principio giuridico espresso dal Giudice di secondo grado nel ritenere validamente effettuata la notifica dei verbali n. (omissis) sottesi alla cartella esattoriale impugnata n. (omissis) , mani del portiere in palese violazione dell’art. 139 c.p.c., senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate’.

I due motivi di ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi hanno ad oggetto la questione della regolarità della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada posti a base della cartella di pagamento impugnata.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Sono senz’altro inammissibili nella parte in cui denunziano vizi di motivazione riconducibili all’abrogata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non applicabile nella fattispecie, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata. Sono manifestamente infondati nella parte in cui denunziano violazione di legge.

Il tribunale – esaminando le copie fotostatiche prodotte in giudizio ed interpretandone il contenuto dichiarativo – ha accertato, in fatto, che gli avvisi di ricevimento delle notificazioni dei verbali di constatazione delle infrazioni al codice della strada poste a base della cartella di pagamento impugnata contenevano l’attestazione dell’espletamento delle formalità previste dall’art. 139, comma 3, c.p.c., nonché dall’art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982 n. 890, in ordine alla ricerca della persone cui consegnare l’atto in mancanza del destinatario.

Tale accertamento di fatto risulta sostenuto da adeguata motivazione ed è comunque da condividere: è lo stesso modello dell’avviso di ricevimento in uso per le notificazioni a mezzo del servizio postale che risulta infatti predisposto in modo tale da dare conto della mancanza degli altri soggetti abilitati, in caso di consegna dell’atto al portiere, e la sottoscrizione di detto modello da parte dell’agente postale è quindi sufficiente ad attestare l’avvenuta effettuazione della vana ricerca di detti soggetti.

In base a questo accertamento di fatto, il tribunale ha poi correttamente affermato, in diritto, che la consegna degli atti stessi nelle mani del portiere era avvenuta regolarmente – per l’assenza delle altre persone legittimate a riceverli – e che dunque le notificazioni erano valide.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui con esso si sostiene che l’avviso di ricevimento dell’atto notificato a mezzo del servizio postale debba essere necessariamente prodotto in originale. La decisione della corte di appello risulta sul punto conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali ‘la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti’ (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012, Rv. 623498 – 01).

Nella specie, d’altronde, non risulta che la ricorrente abbia operato una espressa e specifica contestazione della conformità delle copie fotostatiche prodotte dal comune agli originali, limitandosi a sostenere semplicemente – oltre alla inderogabile necessità di produzione degli originali – che tali copie non fossero chiaramente leggibili.

Sotto il profilo in esame, il ricorso non risulta in realtà neanche sufficientemente specifico, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, in quanto non riporta l’indicazione degli atti processuali in cui sarebbero state sollevate le eventuali contestazioni relative alla conformità delle copie degli avvisi di ricevimento agli originali, ed il loro contenuto, ed inoltre allo stesso non risultano allegati i documenti in questione, sui quali esso si fonda (né è indicata la loro precisa allocazione nel fascicolo processuale), ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c..

In ogni caso, su tale punto l’accertamento in fatto operato dalla corte di merito, che ha ritenuto sufficientemente chiare e leggibili le copie in questione e ne ha esaminato il contenuto in dettaglio, è del tutto condivisibile, oltre a non essere sindacabile nella presente sede.

È infine da ritenersi del tutto nuova la questione relativa alla eventuale omissione dell’invio al destinatario della comunicazione di avvenuta notificazione dell’atto mediante consegna al portiere: si tratta di questione non oggetto della decisione impugnata e riguardo la quale la stessa ricorrente omette del tutto di indicare il momento e gli atti processuali in cui sarebbe stata sollevata nei gradi di merito.

Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

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