Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 1 agosto 2017, n. 19092

I compensi connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione (cosiddetti modali) non possono essere inclusi nella retribuzione da utilizzare come parametro per il demansionamento

Ordinanza 1 agosto 2017, n. 19092

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 13607-2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/12/2011 r.g.n. 168/2009.

RILEVATO

che con sentenza in data 21.12.2011 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha condannato (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 3.723,82 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo in relazione allo straordinario prestato nei limiti della prescrizione quinquennale rigettando le altre domande avanzate dal (OMISSIS), che avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese (OMISSIS) s.p.a. con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO

Che la censura con la quale e’ denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e’ infondata. La Corte di appello con accertamento di fatto non censurabile, in esito ad una ricostruzione delle mansioni in concreto svolte, di quelle rivendicate e di quelle attribuite e tenuto conto delle declaratorie contrattuali di riferimento, ha verificato, in concreto e sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, che le mansioni impiegatizie attribuite al ricorrente (che aveva chiesto di essere spostato a cagione della gravosita’ dei compiti di esattore) erano equivalenti a quelle in precedenza assegnate. Ha dato conto del fatto che lo svolgimento saltuario di compiti riferibili a qualifiche inferiori non era di per se’ decisivo, in mancanza di elementi di valutazione, che era onere del lavoratore offrire, circa la prevalenza di tali attivita’. Con la censura pur lamentandosi una errata applicazione dell’articolo 2103 c.c. si pretende piuttosto dalla Corte una non consentita diversa e piu’ favorevole valutazione delle emergenze istruttorie non potendosi ravvisare nel ragionamento seguito dalla Corte di merito la denunciata violazione.

Che del pari e’ infondato il secondo motivo di ricorso con il quale e’ denunciata la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli articoli 2103, 1175 e 1375 c.c. e l’omessa erronea e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in quanto, ancora una volta, si pretende una rivisitazione del materiale probatorio in senso piu’ favorevole al ricorrente che e’ invece preclusa a questo giudice di legittimita’. Non sussiste la denunciata omessa pronuncia poiche’ la Corte ha esplicitato le ragioni per le quali, diversamente da quanto auspicato nell’atto di appello, il teste (OMISSIS), le cui dichiarazioni erano state confermate anche da altri testi, e’ stato ritenuto attendibile ed il giudizio di attendibilita’ e’, come e’ noto, prettamente riservato al giudice di merito e puo’ essere censurato solo nel caso in cui si risolva in una valutazione incongrua illogica e non aderente alla prova nel suo complesso. Premesso infatti che la censura che comporta valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilita’ dei testi, pur suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex articolo 2727 c.c. e’ inammissibile se pretende una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non gia’ il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Cass. 03/07/2014 n. 15205), va poi rammentato che la verifica in ordine all’ attendibilita’ del teste – che afferisce alla veridicita’ della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilita’ della dichiarazione in relazione alle qualita’ personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. Cass. 18/04/2016 n. 7623).

Che la sentenza non e’ incorsa nella denunciata violazione degli articoli 1372 e 2103 c.c. e dell’articolo 36 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove ha implicitamente escluso che il signor (OMISSIS) avesse subito una illegittima decurtazione della retribuzione. Si osserva al riguardo che la Corte territoriale nel rilevare che alcuni compensi erano “modali” e non rilevavano ai fini della verifica di un demansionamento ha evidentemente inteso valorizzare il fatto che ove un compenso sia connesso alla particolare modalita’ di svolgimento della prestazione (ed e’ questo il caso delle indennita’ indicate) esso non puo’ essere incluso nella retribuzione da utilizzare quale parametro dell’ asserito demansionamento. In tal modo la Corte territoriale ha esattamente applicato proprio la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dallo stesso ricorrente, che ha affermato che “Il principio dell’irriducibilita’ della retribuzione, dettato dall’articolo 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non e’ riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario e’ nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello “ius variandi”, la garanzia della irriducibilita’ della retribuzione si estenda alla sola retribuzione compensativa delle qualita’ professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalita’ della prestazione lavorativa.”(Cass. 19/02/2008 n. 4055 ma gia’ Cass. 27/10/2003 n. 16106 ed anche Cass. 08/05/2008 n. 11362).

Ne’ e’ ravvisabile alcun vizio di motivazione poiche’ dal percorso logico della motivazione e dai riferimenti in essa contenuti emergono con chiarezza le ragioni per le quali tale profilo di censura e’ stato ritenuto infondato.

Che il quarto motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’articolo 36 Cost. e degli articoli 112 e 432 c.p.c. e articolo 2108 c.c., oltre che l’omessa e contraddittoria motivazione e’ inammissibile poiche’ nel censurare la consulenza d’ufficio disposta dalla Corte di appello, che ne ha fatto proprie le conclusioni, non ne riporta tuttavia i passaggi salienti necessari a comprendere le doglianze.

che pertanto il ricorso deve essere rigettato e le spese liquidate come da dispositivo vanno poste a carico del soccombente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

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