Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 28 luglio 2017, n. 18757

Non è proponibile la querela di falso avverso la relazione di servizio redatta dai Carabinieri ed il successivo rilevamento tecnico descrittivo, in quanto entrambi tali atti non hanno natura di atto pubblico, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, ma trattandosi di semplici documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova

Sentenza 28 luglio 2017, n. 18757
Data udienza 23 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11976-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO CA CATANZARO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1548/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilita’ e comunque rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 14 ottobre 2014, in riforma della decisione pronunziata dal Tribunale di Rossano, ha accolto la querela di falso proposta da (OMISSIS), dichiarando la falsita’ della relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Trezzano sul Naviglio in data (OMISSIS) e del rilevamento tecnico descrittivo steso dai medesimi Carabinieri in data 30 luglio 2001, nella parte in cui indicano l'(OMISSIS) come conducente del veicolo Fiat Punto targato (OMISSIS) al momento di un sinistro verificatosi il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) propone ricorso articolato in tre motivi. L'(OMISSIS) resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 221 c.pl.c. e ss. e dell’articolo 2700 c.c. In particolare, la ricorrente prospetta che l’oggetto della querela di falso su cui si e’ pronunciata la corte d’appello e’ costituito da documenti privi dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico.

Il motivo e’ fondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che costituiscono atti pubblici, a norma dell’articolo 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative (Sez. U, Sentenza n. 215 del 09/04/1999, Rv. 525078).

Nella specie, ne’ la relazione di servizio redatta dai Carabinieri in data (OMISSIS), ne’ il successivo rilevamento tecnico descrittivo del 30 luglio 2001 hanno natura di atto pubblico. Entrambi gli atti, infatti, non sono espressione di una funzione pubblica certificativa e, dunque, costituiscono semplici documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova. In particolare, tali atti fanno fede fino a querela di falso relativamente alle sole circostanze certificate dai Carabinieri in relazione all’attivita’ da loro direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi degli ufficiali verbalizzanti, ecc.), ma non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni; queste circostanze fattuali, difatti, non costituiscono – come s’e’ gia’ detto – oggetto di specifica attivita’ certificatoria riservata dalla legge alle forze dell’ordine (diversamente da come accade per i verbali di constatazione della violazione delle norme del codice della strada).

Consegue l’originaria non proponibilita’ della querela di falso relativa all’individuazione della persona del guidatore del veicolo al momento del sinistro.

Sul punto dell’improponibilita’ della querela non si formato a differenza di quanto sostenuto dal controricorrente – alcun giudicato interno.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata senza rinvio e i documenti impugnati restano acquisiti al materiale probatorio del giudizio principale, dove potranno essere liberamente apprezzati dal giudice.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri.

Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 2, si provvede alla liquidazione delle spese anche dei precedenti gradi di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e liquida le spese di tutti i giudizi in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

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