Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 28 luglio 2017, n. 18743

La sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.

Sentenza 28 luglio 2017, n. 18743

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16904/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 911/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

All’esito della pronuncia del Tribunale di Bologna del 7.1.2013 e del successivo provvedimento di correzione di errore materiale, l’oggetto del giudizio di appello veniva circoscritto dalla Corte felsinea adita dagli odierni resistenti all’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il suddetto il provvedimento di correzione pronunciato dal giudice di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di lite contenuta in dispositivo – pari ad Euro 7217,82 e corretta in Euro 2100 -, provvedimento con il quale il Tribunale avrebbe affermato che per mero errore di calcolo l’importo delle spese di giudizio era stato determinato nella maggior somma dianzi indicata.

Gli appellanti, nel censurare tale decisione, ne contestarono la legittimita’, trattandosi, a loro dire, non di errore materiale, ma di una valutazione del giudice, peraltro conforme alla nota spese depositata in primo grado: una statuizione, dunque, impugnabile in sede di gravame, ma non modificabile con la procedura di correzione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La Corte di appello di Bologna accolse l’impugnazione, ritenendo illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale adottata dal Tribunale, previo rigetto di un’eccezione preliminare di tardivita’ del gravame.

Avverso la sentenza della Corte bolognese (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi di censura.

(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso. LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato quanto al suo primo motivo.

Con il primo motivo, si denuncia violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 288 c.p.c., u.c., articoli 325 e 170 c.p.c., articolo 121 disp. att. c.p.c., in punto di inammissibilita’ dell’appello ín quanto tardivamente introdotto.

Il motivo merita accoglimento.

L’ordinanza di correzione di errore materiale, difatti, deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull’originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 288 c.p.c., e articolo 121 dis. att. c.p.c., e la sentenza puo’ essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui e’ stata notificata l’ordinanza di correzione (articolo 288 c.p.c., u.c.).

Nella specie, l’ordinanza di correzione della sentenza risulta notificata alle parti, in persona dei loro difensori, in data 4.3.2014 a cura della cancelleria: da tale data, pertanto, iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per l’impugnazione in appello.

L’atto di appello risulta notificato il 26.6.2014.

Non risulta conforme a diritto la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha giudicato non idonea ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione la comunicazione a cura della cancelleria, ritenuta (erroneamente) “non equiparabile alla notifica su impulso di parte”, risultando in tal guisa (erroneamente) applicata la diversa disciplina di cui agli articoli 285 e 170 c.p.c..

La notifica del provvedimento de quo a cura della cancelleria, difatti, alla luce del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, produce ipso facto l’effetto legale di conoscenza dell’atto, e la conseguente decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Tale termine era inutilmente decorso alla data del 3 aprile 2014, con conseguente inammissibilita’ dell’appello.

I restanti motivi restano assorbiti dall’accoglimento della censura dianzi esaminata.

La sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna i controricorrenti al pagamento in solido, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2000.

Contributo esente.

 

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