Applicata la particolare tenuità e dunque è stata esclusa la non punibilità nell’ipotesi di omessa denuncia ai Carabinieri del trasferimento di armi (due carabine) da casa in altro luog
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 28 giugno 2017, n. 31683
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. BONITO F. M. S. – rel. Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 275/2015 TRIBUNALE di SONDRIO, del 12/04/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ZACCO Franca che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ i fatti non sono punibili e confisca delle armi in sequestro;
Udito l’Avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, con sentenza deliberata il 27 aprile 2016, per quanto di interesse, condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda (OMISSIS), imputato del reato di cui al Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 58, comma 3, Regio Decreto n. 773 del 1931, articoli 38 e 221, perche’ ometteva di denunciare ai CC. il trasferimento di due carabine dalla propria abitazione in altro luogo (capo e), e del reato di cui all’articolo 697 c.p., perche’ deteneva 4 munizioni cal. 22 senza averne fatto denuncia all’autorita’, in (OMISSIS), in epoca precedente e prossima al (OMISSIS).
A sostegno della decisione il tribunale, dopo aver lungamente argomentato l’assoluzione dell’imputato per una serie di reati contestatigli riferibili a condotte di bracconaggio, in relazione alle due contravvenzioni di cui ai capi e) ed f) si limitava a richiamare le eseguite perquisizioni domiciliari ad opera dei CC. ed a formulare la seguente argomentazione: “le contravvenzioni alla normativa sulle armi, certamente sussistenti, possono sanzionarsi nel minimo, stante la lieve entita’ e l’incensuratezza dell’imputato”.
2. Avverso la sentenza detta proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale milanese, gravame rimesso a questa corte di legittimita’ ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, attesa la inappellabilita’ della pronuncia detta ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 2.
Deduceva con la proposta impugnazione il P.G. ricorrente che aveva omesso, il giudice di prima istanza, di provvedere alla confisca delle due carabine trasferite da un luogo ad un altro senza comunicazioni all’autorita’, come invece imposto dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 6.
3. Proponeva impugnazione anche l’imputato, deducendo la palese tenuita’ del fatto, deducibile dalla oggettiva circostanza che la omessa denuncia riguardava 4 cartucce, che l’omessa denuncia di trasferimento riguardava due carabine regolarmente detenute per uso caccia e spostate, nell’ambito del medesimo comune, di un centinaio di metri, che l’imputato era incensurato e mai contravvenzionato per la sua attivita’ venatoria. Rilevava ancora la difesa impugnante che soltanto di recente, eppertanto dopo i fatti di causa, si sarebbe consolidato l’orientamento giurisprudenziale assertivo della rilevanza penale della sua condotta rispetto a quello secondo il quale, per la configurazione del reato, era richiesto il trasferimento da un comune all’altro. Denunciava, infine, il difensore di aver richiesto gia’ in prime cure l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 131 bis c.p. e che il tribunale nulla aveva opinato al riguardo.
4. Entrambi i ricorsi sono fondati.
4.1 Prendendo le mosse dal ricorso dell’imputato, non puo’ non rilevarsi che l’istanza difensiva rivolta al giudice territoriale di applicare in suo favore la disciplina di cui all’articolo 131 bis c.p. sia rimasta priva di risposta e che al riguardo non risulta articolata alcuna motivazione.
Va inoltre annotato che secondo il recente insegnamento di questa corte la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto prevista dall’articolo 131-bis c.p., nel giudizio di legittimita’, puo’ essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6870 del 28/04/2016, Rv. 269160; N. 7606 del 2017 Rv. 269164).
Nel caso in esame la difesa aveva gia’ invocato l’applicazione della disciplina di favore nella fase di merito, su di essa, giova ribadirlo, nulla ha risposto il giudice adito ed in relazione a siffatta omissione, palesemente integrante violazione di legge, il difensore ha proposto rituale impugnazione di legittimita’, di guisa che del tutto legittimamente puo’ delibare il Collegio l’applicabilita’ di ufficio della norma in discussione.
Ebbene, l’articolo 131 bis c.p. esclude la punibilita’ del reato, non punito oltre certi limiti edittali, ricorrendone la particolare tenuita’, riconoscibile, in concreto, la’ dove la modalita’ della condotta, l’esiguita’ del danno e del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, l’offesa arrecata siano valutabili da parte dell’interprete in termini, appunto, di particolare tenuita’.
Nel caso di specie appare al Collegio oggettivamente rilevabili siffatte caratteristiche nel trasporto di due carabine regolarmente detenute per uso caccia, da parte di un imputato incensurato, da un domicilio ad un altro nell’ambito della stessa municipalita’ e nella mancata denuncia all’autorita’ di quattro proiettili, condotte, queste appena descritte, all’evidenza di minimo disvalore sociale, prive di effetti dannosi, per nulla pericolose e caratterizzate da modalita’ riferibili ad atteggiamenti psicologici riferibili a negligente disattenzione.
Altresi’ significativa, ai fini della decisione adottanda, si appalesa la stessa motivazione impugnata, la’ dove il tribunale, riferendosi alle contravvenzioni in esame, osserva che esse possono essere punite con il minimo della pena, “stante la lieve entita’ e l’incensuratezza dell’imputato”.
Di qui l’applicabilita’ di ufficio della causa di non punibilita’ da parte della corte, in applicazione della disciplina processuale di cui all’articolo 129 c.p.p..
4.2 Altresi’ fondato si appalesa l’impugnazione del rappresentante della pubblica accusa, giacche’ l’accertamento della condotta di reato, ancorche’ dichiarata non punibile, non esclude l’obbligatorieta’, nella fattispecie, della confisca delle carabine e dei proiettili in sequestro ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 6, disciplina, questa, del tutto ignorata, anch’essa, dal giudice territoriale.
Come ancora di recente riaffermato dalla Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca e’ imposta per tutti i reati concernenti le armi ed e’ obbligatoria, ai sensi della richiamata normativa, anche in caso di archiviazione del procedimento, ove non venga ritenuta l’insussistenza del fatto (cosi’ Cass., Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Rv. 266894, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente confiscate dal G.i.p., con il decreto di archiviazione, le armi e munizioni in sequestro, detenute da persone rimaste diverse dall’indagato rimaste ignote; conf.: N. 1264 del 2007, Rv. 235854; N. 38951 del 2008, Rv. 241310; N. 11480 del 2010, Rv. 246532; N. 1806 del 2013, Rv. 254213; N. 49969 del 2015, Rv. 265409).
5. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi appena esaminati, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con declaratoria di non punibilita’ dell’imputato ai sensi dell’articolo 131 bis c.p. e va nel contempo ordinata la confisca delle due carabine e dei proiettili in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ l’imputato non e’ punibile per la particolare tenuita’ del fatto. Ordina la confisca di quanto in sequestro
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