Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 26 maggio 2017, n. 26531

Per poter emettere una misura cautelare personale in una vicenda di truffa occorre dimostrare quali siano le capacità che il soggetto abbia offerto nel caso di specie o possa offrire in relazione alla possibilità di reiterazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 26 maggio 2017, n. 26531

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincen – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza 28 dicembre 2016 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame cautelare;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Tutinelli Vincenzo;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galli Massimo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

sentito il difensore dell’imputata, Avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma che aveva applicato a carico dell’odierna ricorrente la misura degli arresti domiciliari.

2. Propone ricorso per cassazione l’indagata, articolando i seguenti motivi.

2.1. Erronea applicazione dell’articolo 273 c.p.p., e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagata.

Afferma la ricorrente che erroneamente il Tribunale del riesame avrebbe affermato la mancanza di doglianza in ordine gravi indizi in quanto questi sarebbero stati discussi oralmente; evidenzia ancora come doveva ritenersi realmente esistente ed operativa la societa’ gestita dalla ricorrente medesima che avrebbe poi cessato di esistere nel (OMISSIS) con conseguente impossibilita’ per gli inquirenti di reperirla all’indirizzo corrispondente alla precedente sede, come del resto desumibile dal precedente accesso effettuato dall’agenzia delle entrate nel (OMISSIS).

2.2. Erronea applicazione dell’articolo 274 c.p.p., in relazione all’unica esigenza cautelare contestata del pericolo di reiterazione e manifesta illogicita’ della motivazione in tema di esigenze cautelari.

Afferma la ricorrente che il riferimento fatto dal Tribunale del riesame a precedente condanna per bancarotta risulta del tutto erronea perche’ si tratterebbe di procedimento pendente per cui non e’ intervenuto nemmeno rinvio a giudizio; difetterebbe inoltre la possibilita’ per la ricorrente di continuare a commettere il reato di truffa in ragione della impossibilita’ di ottenere il controllo di una societa’ che abbia tutti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti medesimi. Ne conseguirebbe la mancanza della attualita’ e della concretezza delle esigenze cautelari; profili in ordine ai quali mancherebbe quel maggior e piu’ compiuto sforzo motivazionale che sarebbe necessario in relazione alla ratio complessiva dell’intervento legislativo attuato con la L. n. 47 del 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza di violazione di legge o comunque la mancanza di adeguata motivazione in punto gravi indizi, e’ inammissibile.

In atti, non vi e’ traccia della proposizione in sede di riesame di questioni in ordine alla mancanza di gravi indizi. Peraltro, non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un’indagine di merito in quanto incompatibili con il sindacato di legittimita’ (Sez. 5, Sentenza n. 11099 del 29/01/2015 Rv. 263271). Sussiste inoltre violazione del divieto di “novum” nel giudizio di legittimita’ quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, percio’, assistiti dalla presunzione di conformita’ al diritto (Sez. 4, Sentenza n. 7985 del 18/05/1994 Rv. 199216; v. Sez. 3, Sentenza n. 32699 del 27/02/2015 Rv. 264518). Infatti, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare (Sez. 3, Sentenza n. 35889 del 01/07/2008 Rv. 241271). Tale regola e’ ricavabile dal combinato disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, e articolo 609 c.p.p., comma 2, e trova la sua “ratio” nella necessita’ di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della provvedimento di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice dell’impugnaziome, perche’ non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 – dep. 07/03/2013 – Rv. 256631). Ne consegue che, nel caso di specie, e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 42838 del 27/02/2014 Rv. 261243).

2. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato.

Quanto ai profili di attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che, ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della “concretezza”, cui si richiama l’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), riguarda l’indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa effettivamente porre in essere un contributo causale a condotte che offendono lo stesso bene giuridico offeso dal delitto per cui si procede (Sez. 3, Sentenza n. 49318 del 27/10/2015 Rv. 265623; Sez. 5, n. 24051 del 15/5/2014, Rv. 260143; Sez. 1, n. 10347 del 20/1/2004, Rv. 22722); il requisito della “attualita’” sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 5, Sentenza n. 24051 del 15/05/2014 Rv. 260143) in ordine alla ricorrenza della quali e’ onere del giudice motivare (Sez. 2, Sentenza n. 50343 del 03/12/2015 Rv. 265395) in particolare sulla base della vicinanza ai fatti in cui si e’ manifestata la potenzialita’ criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettivita’ del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e’ chiamata a realizzare (Sez. 2, Sentenza n. 25130 del 14/04/2016 Rv. 267232).

Nel caso di specie, va rilevato che – sia in ordine ai profili di attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari, sia in ordine ai criteri di scelta della misura – la motivazione del provvedimento impugnato risulta congetturale. Si tratta infatti di soggetto che risulterebbe prestanome e di cui non risulta scandagliato il personale grado di coinvolgimento rispetto alla complessa vicenda truffaldina. Non si specifica inoltre in che modo possa ritenersi concreta la possibilita’ di una reiterazione delle condotte contestate e quali siano le capacita’ che la donna abbia offerto nel caso di specie o possa offrire in relazione alla possibilita’ di reiterazione. Non si specifica inoltre se la commissione della truffa sia ricollegabile a una personale utilita’ economica e in che modo tale utilita’ sia individuata. Tali profili di indeterminatezza si estendono anche alla individuazione dei criteri di scelta della misura, posto che risulterebbe necessario nel caso di specie ricollegare al tipo di contributo causale che possa essere posto in essere dall’indagato la valutazione della idoneita’ della misura stessa.

Le sopra esposte considerazioni portano all’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma – sezione del riesame – per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma – sezione del riesame – per nuovo giudizio.

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