Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 8 maggio 2017, n. 22180

Nel caso di ricettazione di un carnet di assegni bancari non è possibile emettere più condanne, una per ogni emissione di assegno, perché il reato è unico

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 8 maggio 2017, n. 22180

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 47/2016 TRIBUNALE di CUNEO, del 26/03/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 1 febbraio 2016 (OMISSIS) propose avanti il Tribunale di Cuneo incidente di esecuzione volto ad ottenere: a) ai sensi dell’articolo 669 c.p.p., la revoca parziale della sentenza con la quale, il 22 maggio 2015, il Tribunale di Pavia lo aveva, fra l’altro, condannato per il delitto di ricettazione di assegno bancario provento di furto denunciato il 29 dicembre 2012 da (OMISSIS) sul rilievo che con sentenza del 24 novembre 2015 il Tribunale di Cuneo lo aveva condannato per il medesimo reato di ricettazione riferibile all’intero carnet di assegni oggetto della denuncia di furto teste’ indicata, con conseguente eliminazione della pena piu’ sfavorevole, da individuare in quella irrogata dal Tribunale di Pavia; b) ai sensi dell’articolo 671 c.p.p., il riconoscimento della sussistenza del vincolo della continuazione, con conseguente rideterminazione della pena, fra gli altri reati (diversi da quello di ricettazione) oggetto della citata pronuncia del Tribunale di Pavia e quelli compresi nella citata sentenza del Tribunale di Cuneo che, a sua volta, aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione fra i reati oggetto della sua cognizione e quelli oggetto di sentenza emessa il 10 febbraio 2015 dal Tribunale di Asti.

2. Con ordinanza emessa il 26 marzo 2016 il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell’esecuzione: a) rigetto’ la domanda di revoca della sentenza emessa il 22 maggio 2015 dal Tribunale di Pavia limitatamente alla condanna per il menzionato reato di ricettazione di assegno bancario ai sensi dell’articolo 669 c.p.p.; b) in parziale accoglimento della seconda domanda, ritenne sussistente il vincolo della continuazione fra tutti i reati, contro il patrimonio e la fede pubblica, compresi nelle sentenze rispettivamente emesse nei confronti di (OMISSIS) dal Tribunale di Asti il 10 febbraio 2015, dal Tribunale di Pavia il 22 maggio 2015 e dal Tribunale di Cuneo il 24 novembre 2015 e per la commissione di tali reati determino’ la pena derivante dall’applicazione dell’articolo 81 c.p., comma 2, nella misura di un anno, un mese e venti giorni di reclusione ed Euro 340 di multa.

2.1 A fondamento di tali decisioni e’ stato osservato che: in funzione dell’applicazione dell’articolo 669 c.p.p., la locuzione “medesimo fatto” esprime l’identita’ storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell’evento e nel rapporto di causalita’, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona (principio affermato da Cass. S.U. n. 34655 del 28 giugno 2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799); i fatti accertati dalle sentenze rispettivamente emesse nei confronti del ricorrente (OMISSIS) dal Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Cuneo sono diversi (un modulo di assegno bancario nel caso accertato dal Tribunale di Pavia; un carnet di assegni bancari nel caso accertato dal Tribunale di Cuneo) e diversi erano i luoghi di commissione del reato di ricettazione (“l’uno accertato in (OMISSIS) e l’altro a (OMISSIS)”); mancava dunque il presupposto per accogliere la domanda di revoca parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, come richiesto dal condannato; era vero che la ricettazione di due moduli di assegno bancario provenienti dal medesimo carnet poteva essere integrare “un unico episodio”, ma cio’ poteva affermarsi solo “per alcuni fini, quale ad esempio quello considerato nella sentenza 14/12/15 del Tribunale di Cuneo – prodotta dalla difesa – per cio’ che attiene al calcolo della pena”; in buona sostanza vi e’ differenza “tra “ritenere” due fatti come unico episodio delittuoso e constatare, attraverso l’analisi di tutti gli elementi costitutivi, che due reati dal punto di vista storico sono in realta’ il medesimo fatto”; sussistevano invece i presupposti per applicare l’articolo 81 c.p., comma 2, quanto ai delitti contro il patrimonio rispettivamente accertati con le tre sentenze sopra indicate, dal momento che si trattava di reati della stessa indole, commessi in un ristretto arco temporale; fra i reati oggetto delle sentenze rispettivamente emesse dal Tribunale di Asti il 20 febbraio 2015 e dal Tribunale di Cuneo il 24 novembre 2015, da ritenere piu’ grave era il delitto “di cui al capo A) della sentenza 10/2715 del Tribunale di Asti, per il quale puo’ porsi quale pena base mesi 10 di reclusione ed Euro 300 di multa (da ridurre per il rito)”; per ciascun delitto di ricettazione la pena in aumento ex articolo 81 c.p., comma 2, doveva essere pari ad un mese di reclusione ed Euro 15 di multa; per ciascuna truffa l’aumento era pari a venti giorni di reclusione ed Euro 15 di multa, mentre per il delitto di falso (capo C) della sentenza del Tribunale di Cuneo) l’aumento doveva essere pari a dieci giorni di reclusione ed Euro 15 di multa; la pena cosi’ determinata era dunque pari ad un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 465 di multa, “da ridurre per il rito a anni 1 di reclusione ed Euro 310 di multa”; la pena cosi’ determinata doveva essere aumentata, ex articolo 81 c.p., comma 2, nelle misure di un mese di reclusione ed Euro 15 di multa per il reato di ricettazione e di venti giorni di reclusione ed Euro 15 di multa per il reato di truffa, oggetto della sentenza resa dal Tribunale di Pavia il 22 maggio 2015 a definizione di processo svoltosi secondo il rito ordinario “e dunque non suscettibile di riduzione”.

3. Per la cassazione di tale ordinanza, nella sola parte in cui rigetto’ la domanda ex articolo 669 c.p.p., (OMISSIS) ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS)) deducendo manifesta illogicita’ della relativa motivazione, nonche’ violazione dell’articolo 648 c.p. quanto all’individuazione del momento di consumazione di tale reato.

3.1 In particolare, il ricorrente deduce che: il delitto di ricettazione di modulo di assegno bancario ovvero di carnet contenente moduli di assegno bancario oggetto di furto commesso ai danni del titolare del rapporto di conto corrente bancario si perfeziona nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa; il fatto che i moduli di assegno staccati dal carnet siano utilizzati, previo relativo riempimento, in luoghi e tempi diversi e’ irrilevante in funzione della consumazione dell’unico reato di ricettazione di tale carnet; la motivazione addotta a sostegno della non sussistenza del presupposto (l’identita’ del fatto per il quale il ricorrente era stato condannato con due sentenze passate in giudicato) per l’applicazione dell’articolo 669 c.p.p., comma 1, nel caso concreto era contraddittoria ed illogica, in quanto finiva, da un lato, per ritenere consumato il delitto in questione nel tempo e nel luogo in cui ciascun modulo era stato utilizzato per la commissione di truffe e, dall’altro, per ritenere sussistente l’identita’ del fatto “per cio’ che attiene al calcolo della pena”.

4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile sul rilievi che i motivi fondanti la doglianza costituirebbero censura in fatto della decisione quanto alla ritenuta insussistenza del “medesimo fatto”, non essendovi prova che si trattasse di un’unica ricettazione dell’intero carnet di assegni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione di giudice dell’esecuzione e’ impugnata nella sola parte in cui rigetto’ la domanda con la quale (OMISSIS) aveva chiesto la revoca, ex articolo 669 c.p.p., della parte della sentenza nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Pavia il 22 maggio 2015 con la quale egli era stato condannato per la commissione del delitto di ricettazione di modulo di assegno bancario oggetto di furto commesso ai danni del proprietario di tale bene mobile; e cio’ sul rilievo che per lo stesso fatto egli sarebbe stato condannato dal Tribunale di Cuneo con sentenza emessa il 24 novembre 2015.

In funzione dell’applicazione a tale domanda dell’articolo 669 c.p.p., comma 1, il giudice dell’esecuzione ha, correttamente, richiamato il principio di diritto ribadito da Cass. S.U. n. 34655 del 28 giugno 2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799, secondo cui la locuzione “medesimo fatto”, rispettivamente contenuta nell’articolo 28 c.p.p., comma 1 e articolo 649 c.p.p., comma 1 e articolo 669 c.p.p., comma 1, deve essere intesa come “coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il “medesimo fatto” esprime l’identita’ storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell’evento e nel rapporto di causalita’, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona” (cosi’, in motivazione).

Alla luce del contenuto dei capi di imputazione trascritti nel ricorso e delle sentenze, rilevanti in funzione della decisione relativa a tale domanda, contenute nel fascicolo d’ufficio relativo all’incidente di esecuzione definito con l’ordinanza impugnata, di tale principio non e’ stata fatta pero’ corretta applicazione nel caso concreto, avendo lo stesso giudice affermato la non sussistenza del medesimo fatto sul rilievo che il delitto di ricettazione oggetto della condanna emessa dal Tribunale di Pavia il 22 maggio 2015 aveva per oggetto un solo modulo per assegno bancario (indicato nel capo di imputazione col numero (OMISSIS)), oggetto di furto denunciato da (OMISSIS) il 29 dicembre 2012, riempito da (OMISSIS) per commettere, in (OMISSIS), truffa, con il relativo riempimento e consegna, ai danni di (OMISSIS), mentre il delitto di ricettazione oggetto della condanna emessa dal Tribunale di Cuneo il 24 novembre 2015 aveva per oggetto carnet contenente moduli per assegni bancari (oggetto del medesimo furto denunciato da (OMISSIS) il 29 dicembre 2012), uno dei quali (indicato nel capo di imputazione col numero (OMISSIS)) da (OMISSIS) riempito e consegnato per commettere, in (OMISSIS), truffa ai danni della (OMISSIS) s.a.s..

Il carnet contenente moduli per l’emissione di assegni bancari secondo le modalita’ prescritte dal Regio Decreto n. 1736 del 1933 e’ dalla banca consegnato al titolare di conto corrente bancario, ovvero a persona da lui specificamente delegata a compiere operazioni sul conto corrente medesimo, in esecuzione di specifica convenzione di assegno, accessoria al rapporto principale di conto corrente ed a questo strettamente connessa.

Costituisce principio affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui, in tema di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco e’ documento che, per sua natura e destinazione, e’ in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (in questo senso cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, n. 22555 del 9 giugno 2006, Rinaldí, Rv. 234654; Cass. Sez. 2, n. 22120 del 7 febbraio 2013, Mercuri, Rv. 255929).

Il reato di ricettazione per ricezione di cosa proveniente da delitto ha poi natura istantanea e si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente riceve la consegna della cosa stessa, con la conseguenza che nessun rilievo a tal fine hanno il tempo e il luogo di accertamento dell’illecita detenzione (cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, n. 38230 del 6 ottobre 2010, Quiroga, Rv. 248538, in tema di delitto accertato in Italia e commesso all’estero da cittadino straniero; Cass. Sez. 5, n. 42911 del 24 settembre 2014, Lommito, Rv. 260684, in tema di concorso di persone nel delitto; Cass. Sez. 1, n. 4127 del 12 giugno 1997, Conti. comp. in proc. Sivari, Rv. 208400, in tema di determinazione della competenza per territorio; Cass. Sez. 2, n. 31946 del 9 giugno 2016, Minutella, Rv. 267480, in tema di decorrenza del termine di prescrizione del reato).

In considerazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimita’ ha, dunque, avuto modo di precisare che la condotta di chi detiene piu’ moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo carnet, sebbene utilizzati in tempi e luoghi diversi per commettere, previo riempimento e consegna degli stessi, altri reati, integra un unico reato di ricettazione del blocchetto che originariamente li conteneva (cfr. Cass. Sez. 5, n. 19372 del 17 aprile 2013, Cutaia, Rv. 256504).

Tenuto presente tale ordine di concetti, si osserva che la citata sentenza emessa dal Tribunale di Pavia non indica dove e quando (OMISSIS) ebbe illecitamente a ricevere il modulo di assegno bancario (identificato col numero (OMISSIS)) di cui era proprietario e legittimo detentore (OMISSIS) (titolare di conto corrente presso la (OMISSIS), filiale di (OMISSIS)), oggetto di furto unitamente ai moduli contenuti nel carnet a tale persona consegnato da tale banca, mentre la citata sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo accerto’ che (OMISSIS) deteneva illecitamente il carnet contenente moduli di assegni bancari oggetto dello stesso furto, dal quale ebbe ad estrarre il modulo (identificato col numero (OMISSIS)) da lui riempito e consegnato (e’ in tale momento che si verifico’ emissione di assegno bancario) per la commissione della truffa con la stessa decisione accertata.

L’ordinanza impugnata (che ha erroneamente dato, in buona sostanza, rilievo al luogo ed al tempo di commissione dei reati di truffa a mezzo di assegni bancari formati su moduli facenti parte di carnet oggetto di furto commesso ai danni di (OMISSIS)) non ha fatto applicazione di tali principi, essendo alquanto evidente, dall’esame comparato del contenuto delle due sentenze di merito citate, che il modulo di assegno bancario identificato col numero (OMISSIS) (il riferimento e’ alla ricettazione accertata dal Tribunale di Pavia) faceva parte del medesimo carnet, oggetto di furto commesso ai danni di (OMISSIS), la cui illecita detenzione da parte di (OMISSIS) venne, successivamente, accertata unitamente a quella del modulo di assegno bancario identificato col numero (OMISSIS) (il riferimento e’ alla ricettazione accertata dal Tribunale di Cuneo).

Per il medesimo fatto nel senso precisato dalla citata pronuncia a sezioni unite del 2005 (ricettazione di carnet contenente moduli per emissione di assegni bancari oggetto di furto denunciato da (OMISSIS) il 29 dicembre 2012) (OMISSIS) venne dunque condannato con le citate sentenze, irrevocabili, rispettivamente emesse dal Tribunale di Pavia il 22 maggio 2015 e dal Tribunale di Cuneo il 24 novembre 2015.

Sussistono quindi i presupposti per fare applicazione in sede di esecuzione delle regole dettate dall’articolo 669 c.p.p., che si estende alla continuita’.

2. Le due sentenze hanno, come detto, avuto per oggetto rispettivo l’accertamento della commissione di piu’ reati che, ai fini della determinazione della pena, vennero ritenuti unificati dal vincolo della continuazione (articolo 81 c.p., comma 2).

Il divieto di pluralita’ di sentenza di condanna per lo stesso fatto (nella specie, costituente ricettazione) non viene meno solo perche’ insieme a tale fatto, le diverse sentenze (nella specie, due) riguardano anche oggetti o fatti concorrenti (in concreto, truffe e falso) – ritenuti da ciascuna sentenza fra loro unificati dal vincolo della continuazione – con quello per due volte giudicato, alla luce del contenuto precettivo dell’articolo 669 c.p.p., comma 6, che prevede la revoca parziale del giudicato, limitatamente alla porzione di pena inflitta per lo stesso fatto da piu’ provvedimenti (in questo senso, cfr., sul punto, Cass. Sez. 1, n. 11757 del 16 febbraio 2012, Borzi’, Rv. 252566; Cass. Sez. 1, n. 34048 del 16 maggio 2014, Marti, Rv. 260540).

In caso, dunque, di pluralita’ di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell’esecuzione deve, facendo applicazione dell’articolo 669 c.p.p., commi 1 e 6, ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello piu’ grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest’ultimo, quando, insieme al fatto piu’ volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entita’ maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti (unificati dal vincolo della continuazione in ciascuna sentenza di condanna che ebbe a pronunciarsi sul medesimo fatto), dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato piu’ volte, quella necessaria per eliminare l’effetto della violazione del divieto di secondo giudizio.

3. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cuneo (in persona di giudice diverso da quello che ha emesso l’ordinanza oggetto della presente decisione: articolo 623 c.p.p., lettera a), nel precetto risultante da Corte cost., sent. n. 183 del 2013) per nuovo esame della domanda volta a determinare, in riferimento alle due sentenze piu’ volte citate, quale sia la condanna piu’ grave per il medesimo delitto di ricettazione di moduli di assegno bancario, da revocare per la parte contenente la pronunzia relativa a tale fatto, ordinando l’esecuzione solo della sentenza con la quale si pronuncio’, sempre per tale parte, sentenza meno grave facendo applicazione del principio di diritto enunciato nel precedente punto 2.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cuneo

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